-  Ricc√≤ Riccardo  -  31/08/2015

IVA PER CASSA: E SE SI INCASSA POST FALLIMENTO DELL'OPTANTE? – Riccardo RICCÒ

- diritto regole e parole

- l"opzione iva per cassa e la riscossione del credito del fallito in opzione, post fallimento

- crediti condizionali e/o rilevanza della radice causale dell'obbligazione principale

 

Salvatore Satta, attorno gli anni "50, riferì (sulle pagine della RDP o forse della "Jus…") di un caso pratico risolto solo e semplicemente sulla base di argomento linguistico/semantico.

Chiedo venia al lettore per la vaghezza del mio richiamo, ma non trovo più le vecchie e care fotocopie...

Si sa, comunque, che il diritto e le regole da esso derivanti prendono forma ed anzi sono costituite dalle parole e lemmi impiegati dal legislatore.

Ovvero, quello che voglio dire, è che in certi casi può essere d"ausilio, dirimente, il dizionario di lingua italiana anziché i manuali, i trattati, le banche dati, ecc..

(Venendo al dunque) il caso è questo: dopo il fallimento del creditore in opzione d"iva differita, per cassa (d.l. 185 e succ. mod. ex art. 32 bis …), se incassato dalla curatela il credito lordo d"iva, deve detto accessorio (l"iva) essere considerato quale credito futuro, rectius condizionale ex art. 55, ovvero un onere in prededuzione ad instar di un costo da sostenersi per l"acquisizione di un "bene" sopravvenuto ex art. 42?

Io, francamente, riterrei detto credito di natura concorsuale e, più precisamente, concorrente.

Vuoi perché la fattispecie legale più "vicina" è quella dell"art. 55, e non quella di cui all"art. 42 (la legge fallimentare distingue "sistematicamente" beni e crediti), vuoi anche perché il principio di cristallizzazione del passivo fallimentare e/o la regola "temporale" – potremmo dire – della radice causale dell"obbligazione impongono tale soluzione ermeneutica.

Su detta regola, per inciso, si è tante volte pronunciata la giurisprudenza, anche se in tema – specificamente – di compensazione ex art. 56: v. ad es. Cassazione civile sez. I, 4 ago. 1988, n. 4821, Pres. Tilocca, Est. Carbone, P.M. Lo Cascio (conf.), Fall. Caltor c. Amministrazione Finanziaria dello Stato (conferma App. Torino 9 dicembre 1983), in Fall. 1988, pp. 1197 ss.; Id., 29 marzo 1995, n. 3722; Id., 6 sett. 1996, n. 8132, Foro it., 1997, I, cc. 165 ss., con nota di Fabiani; Id., 12 ottobre 1999, n. 11432; Id., 5 novembre 1999, n. 12318, in Fall., 2000, 1144 ss., con nota di Finardi; Id., ss. uu., 16 nov. 1999, n. 775, Corr. Giur., 3/2000, pp. 333 ss., con nota di Piero Schlesinger; Id., sez. I, 24 luglio 2000 , n. 9678, in Dir. fall., 2001, II, 897 nota di Ragusa Maggiore; Id., sez. I, 10 luglio 2003, n. 10861, I contratti, 2004, pp. 262 ss. con nota di Campa; Trib. Firenze, III sez. civ., 21 nov. 2007, Pres. D"Amora, credo inedita.

In ogni caso, il vero – cruciale – punto è questo: il credito da iva "differita" ha genesi nel pagamento "lordato" o nel sorgere del credito principale (anch'esso "lordato", peraltro)?

Il Devoto Oli, Firenze, Le Monnier, s. a., alla voce differito, impiega le espressioni: "rinvio", "dilazione", "procrastinato", "ritardo".

Dunque, se tanto mi dà tanto … - giusta la lettera della legge -, ritengo che la genesi in discorso sia – nel caso – anteriore al fallimento, ed all"incasso, e sia cioè la stessa del credito principale.




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