-  Lucenti Luca  -  19/02/2015

LA BANCA 'SLEALE' PERDE LA GARANZIA Trib. Taranto 07/03/2014 - L. LUCENTI

 

Sommario


§ 1 Il caso

§ 2 La decisione del Tribunale di Taranto 07/03/2014

§ 3 I passaggi della sentenza

§ 3.1 La diligenza del banchiere è una diligenza qualificata

§ 3.2 L"accorto banchiere deve sapere quando cessare di erogare credito

§ 3.3 Il fideiussore risponde solo nei limiti in cui la banca è in buona fede

§ 3.4 II mutuo ipotecario non può soddisfare il solo interesse della banca

§ 3.5 Come va a finire: nullità, ripetizione d"indebito

§ 4 Nota conclusiva

Documenti allegati


 

§ 1 Il caso

Una società di capitali a base familiare versa in conclamate difficoltà finanziarie e si trova nelle condizioni di doversi procurare rapidamente "l"ossigeno" indispensabile per sopravvivere.

L"istituto bancario di riferimento della società stessa, dal canto suo, ha necessità di "rientrare" e mette in campo una strategia classica: rifinanziare solo apparentemente la predetta, mirando, in realtà, all"obiettivo di ripianare i rapporti a sofferenza e di procurarsi, nel contempo, ulteriori garanzie del credito.

Viene dunque proposta la concessione di un mutuo fondiario – da versarsi sui conti societari in sofferenza – dietro costituzione di ipoteca su beni immobili di terzi e rilascio di nuove garanzie fideiussorie.

La società in questione – il cui management, peraltro, è descritto in sentenza come in stato di profonda prostrazione umana per un lutto familiare appena subito – messa sotto forte pressione, accetta, nella convinzione di non aver miglior scelta. L"operazione viene quindi realizzata.

Come era prevedibile, la situazione degenera rapidamente: la società (le cui sofferenze bancarie sono state, frattanto, risolte mediante accredito del mutuo) si rivela incapace di far fronte alle obbligazioni contratte. I garanti non riescono a saldare il debito residuo. La banca si avvia – con una certa tranquillità – ad azionare il proprio credito, nuovo di zecca e ultragarantito.

Di qui l"azione dei garanti, che insorgono evidenziando la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede da parte della banca, la nullità dei negozi di garanzia posti in essere (giacché surrettiziamente ispirati alla sola logica di rafforzare la posizione creditoria dell"istituto erogante il mutuo di cui sopra) ed il conseguente obbligo dell"istituto di restituire quanto incassato in seguito all"operazione.

 

§ 2 La decisione del Tribunale di Taranto 07/03/2014

Investito della questione in esame, il Tribunale di Taranto accoglie la domanda in base ad un ragionamento che applica in modo esemplare i principi di diligenza, correttezza e buona fede negoziale.

Vale la pena di rammentare che questi ultimi costituiscono articolazione del precetto solidaristico di cui all"art. 2 Cost. e, per il tramite di quest"ultima disposizione – e della previsione generale contenuta nell"art. 1175 c.c. (che impone alle parti negoziali di comportarsi «secondo correttezza») – permeano l"area contrattuale in tutte le sue possibili declinazioni: dalla fase delle trattative precontrattuali (artt. 1337 e 1338 c.c.), a quella dell"esecuzione del contratto (art. 1375 c.c., cui va aggiunto il disposto dell"art. 1176 c.c., che regola il livello della diligenza da impiegare nell"adempimento), all"interpretazione di esso (art. 1366 c.c.), sino alle conseguenze dell"eventuale inadempimento, se è vero, come è vero, che l"art. 1227 c.c. pone a carico della parte danneggiata un onere – di stampo chiaramente solidaristico – di adoperarsi per evitare l"aggravarsi del danno subito.

Si tratta, dunque, di principi-pilastro, che trovano applicazione in qualsiasi tipologia contrattuale, compresa quella dei contratti bancari, che, al di là dei tecnicismi burocratico/contabili di cui sono rivestiti, rimangono pur sempre contratti.

Anzi, meglio: rimangono contratti nel quadro dei quali spesso si contrappongono tra loro – come avviene nel caso di specie – gli interessi di una parte imprenditoriale tecnicamente ed economicamente "forte" (la banca) e quelli di una parte imprenditoriale tecnicamente ed economicamente "debole" (l"impresa, soprattutto se in difficoltà).

Si tratta, perciò, di contratti in cui i principi di diligenza, correttezza e buona fede di cui sopra devono a maggior ragione trovare piena applicazione, proprio in ragione della disparità delle posizioni in campo e del maggior livello di attenzione che conseguentemente meritano le relative fattispecie.

Si dirà, a fronte di quanto sopra, che l"imprenditore non è un "consumatore", e neppure un quisque de populo, ma è un operatore professionale; ed è vero.

Ma a tale obiezione, talmente semplice da essere semplicistica, è bene lasciare che sia la sentenza in commento a rispondere, dove essa lucidamente rileva come:

«la banca svolge le proprie attività con carattere di professionalità, con l'ausilio di un'organizzazione di mezzi e uomini ad elevato contenuto professionale, tanto nell'erogazione del credito che nella raccolta del risparmio, differenziandosi in ciò dal semplice commerciante che ha dimestichezza con i rapporti di credito e debito solo per il fatto di operare in un mercato economico, non potendo quindi assumere le descritte caratteristiche di professionalità».

Si dirà, ancora, che l"ambito bancario è un ambito ad alto tecnicismo specifico, caratterizzato da strutture di comando e controllo particolarmente articolate e complesse, i cui ritmi e tempi sono scanditi da una normativa ad hoc, speciale, e comunque fortemente differenziata rispetto all"ordinaria regolamentazione negoziale.

Ma, anche in tal caso, è sin troppo agevole replicare che ciò non comporta affatto la necessità/opportunità di abdicare, nel settore specifico, a principi fondanti, come quelli di correttezza e buona fede, che trovano fonte in norme di livello non solo ordinario, ma anche sovraordinato (v. art. 2 Cost. e le altre norme sopra richiamate) e che, del resto, sono insiti nella stessa attività bancaria, ispirata a criteri di lealtà verso il cliente, trasparenza e chiarezza nelle operazioni contrattuali ex artt. 116 e ss. TUB.

 

§ 3 I passaggi della sentenza

In questo quadro la sentenza in commento si articola in una serie di passaggi di lapidaria chiarezza ed assoluta condivisibilità, che di seguito si possono così sintetizzare.

 

§ 3.1 La diligenza del banchiere è una diligenza qualificata

Il punto di partenza del ragionamento è la considerazione secondo la quale chi svolge attività bancaria è soggetto tecnicamente ed economicamente attrezzato, come tale tenuto ad impiegare, ex art. 1176, 2° co., c.c.,

«la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicata»,

in quanto

«la banca svolge le proprie attività con carattere di professionalità, con l'ausilio di un'organizzazione di mezzi e uomini ad elevato contenuto professionale, tanto nell'erogazione del credito che nella raccolta del risparmio».

 

§ 3.2 L"accorto banchiere deve sapere quando cessare di erogare credito

Ciò premesso, aggiunge la sentenza in questione che, nel caso di specie,

«la banca ha abusato della posizione di contraente forte e, confidando nella garanzia e nella solvibilità dei fideiussori, non ha esitato nella concessione del credito nei riguardi della società correntista palesemente insolvente; l'andamento critico degli affidamenti (sempre in aumento) e la mancanza costante di accrediti, avrebbero dovuto indurre la banca, secondo lo standard della diligenza qualificata, ad interrompere le linee di credito».

Ciò tanto più, quanto più la banca stessa dispone di potenti strumenti di autotutela che

«le consentono di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria»,

talchè essa

«è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c.».

 

§ 3.3 Il fideiussore risponde solo nei limiti in cui la banca è in buona fede

Sulla base di quanto sopra, per ciò che attiene alla posizione dei fideiussori, rileva ancora la sentenza in esame che

«per il fideiussore, il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il principio di buona fede».

 

§ 3.4 II mutuo ipotecario non può soddisfare il solo interesse della banca

Ma, venendo ad analizzare la distinta fattispecie della concessione del mutuo ipotecario cui si è accennato al paragrafo introduttivo (v. par. 1) la sentenza in esame va anche oltre.

Secondo il Tribunale di Taranto, infatti, il meccanismo negoziale nella specie posto in atto dalla banca, ha condotto ad un risultato ben diverso da quello che avrebbe dovuto connotare un ordinario rapporto di finanziamento c/garanzia.

Un risultato, cioè, consistente nella trasformazione del credito della banca da chirografario in ipotecario, con ripianamento delle posizioni a soffetenza e costituzione di garanzie prima inesistenti.

In tutto questo, l"interesse economico della società e dei mutuatari all"operazione in questione è del tutto privo di rilevanza (ammesso che ve ne sia mai stato uno, dato che da quel che si comprende dalla sentenza la società versava in stato di evidente decozione) e l"intero complesso di atti posto in essere, al di là degli schermi formali, mira in concreto a soddisfare unicamente l"interesse economico dell"istituto di credito creditore/mutuante.

Ed infatti, secondo la sentenza in esame,

«il contratto di mutuo fondiario non ha determinato una situazione finalistica, a vantaggio dei mutuatari, ma si è risolto in uno strumento che ha visto un solo momento di tipicità nell'accredito della somma su un conto intestato ai mutuatari, seguito immediatamente dal prelievo da parte della banca per soddisfare il credito vantato nei confronti della società correntista, la cui entità - come detto - è derivata da una serie di condotte contra ius imputabili proprio alla creditrice».

In altre parole, cioè,

«dal punto di vista della causa concreta, è evidente il fine perseguito dalla banca: ampliare la sfera dei soggetti debitori, creare in suo favore garanzie personali e reali, erogare una cospicua somma in mutuo per poi riprenderla, a distanza di pochi giorni, assicurandosi, per un verso, l'estinzione della posizione debitoria della correntista, per capitale affidato e varie poste passive e, per altro verso, la restituzione rateale dell'importo mutuato ed il pagamento dei relativi interessi».

Il che, non è senza conseguenze, come si sta per dire.

 

§ 3.5 Come va a finire: nullità, ripetizione d"indebito

Ricapitolando, dunque, l"obbligazione fideiussoria, già di per sé traballante, e la concessione del mutuo fondiario garantito in via ipotecaria trovano la loro unificazione in un disegno diverso e nuovo, causalmente del tutto scollegato dalla funzione dei contratti appena citati.

Sicché, alla luce della giurisprudenza secondo cui:

«ove un mutuo venga erogato non per finanziare il richiedente mettendo a disposizione del medesimo la somma oggetto del contratto, bensì per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante, tale contratto è affetto da nullità siccome carente di causa in concreto»,

la sentenza in commento perviene:

  • da un lato a dichiarare «la nullità dell'intera operazione negoziale, ricomprendente la garanzia fideiussoria e il mutuo fondiario»
  • e, dall"altro a condannare la banca «in accoglimento della domanda di ripetizione dell"indebito oggettivo formulata dagli attori ex art.2033 c.c.» a restituire le somme ricevute per i titoli di cui sopra, oltre interessi sino al saldo, non essendo l"accipiens in buona fede, ed oltre il maggior danno quantificato nella « differenza, a decorrere dalla data di stipulazione del mutuo fondiario, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c.».

 

§ 4 Nota conclusiva

Difficile trovare parole ulteriori o più chiare di quelle utilizzate dalla sentenza in rassegna, alla cui lettura, dunque si rinvia.

Forse, il profilo della mancanza totale di causa – che, secondo il provvedimento in commento, vizierebbe il meccanismo negoziale di specie – avrebbe potuto essere sostituito da quelli di illiceità della stessa per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, ai sensi dell"art. 1418, 2° co. e 1343 c.c. o per contrarietà diretta di esso a norme imperative, per gli effetti di cui all"art. 1418, 1° co. c.c. Ciò in quanto, in ipotesi, la causa, più che radicalmente mancare, sembra piegarsi (o piegare il contenuto contrattuale), verso finalità propriamente illecite.

Ma questi sono – in fondo – dettagli di scuola.

L"importante è che siano stati individuati con molta chiarezza i limiti in cui l"agire bancario resta nei limiti del lecito e quando, invece, esso li travalica, incorrendo nelle relative conseguenze.

Documenti allegati

In allegato all'articolo è disponibile la versione pdf dello stesso, che reca in calce il testo integrale della sentenza Trib. Taranto, 07/03/2014




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