-  Cariello Maria  -  03/04/2013

LA CEDU SALVA I TEST DI ACCESSO - Maria CARIELLO

Non è un pesce d'aprile,  il numero chiuso che regola l'accesso ad alcune facoltà non viola il diritto allo studio: lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza emessa ieri nei confronti dell'Italia.

IL CASO – A presentare il ricorso erano stati otto studenti, uno aveva fallito tre volte l'esame per accedere alla facolta'; sei non avevano superato quello per odontoiatria e l'ottavo escluso dopo 8 anni che non dava esami.

Secondo la Corte EDU che per la prima volta ha affrontato il tema, il numero chiuso previsto dal diritto interno e' compatibile con il rispetto al diritto allo studio come interpretato e tutelato dalla Convenzione EDU, ragionevole la soluzione adottata dal legislatore italiano, non eccedendo il margine di discrezione che gli Stati hanno in questo ambito. Secondo la Corte "esiste il diritto di accesso a una Universita' solo nella misura in cui questa abbia la capacita' e le risorse e nella misura in cui la societa' abbia il particolare bisogno di quella professione al momento che la disoccupazione rappresenta un ulteriore spesa per la societa'".

Riferendosi agli studenti che piu' volte avevano tentato l'accesso, la Corte ha fatto notare che "non e' stato mai loro negato il diritto di iscriversi ad altri corsi oppure di perseguire all'estero i propri studi oppure di continuare a ripetere il test fino a quando non fosse necessario".

La legge 264/1999:  istitutiva del 'sistema a numero chiuso' ai fini dell'ammissione a taluni corsi di laurea quali Medicina, Veterinaria, Architettura non è censurata in ordine al tipo di sistema adottato, necessario ai fini di evitare sovraffollamento in suddetti corsi. E' censurabile il ricorso a graduatorie separate in luogo di una unica nazionale. Ciò in quanto, come sostenuto dal Consiglio di Stato, la selezione è rimessa a fattori casuali non prevedibili ex ante. Al contrario è ragionevole preferire un criterio meritocratico in base al quale sia possibile valutare un futuro professionista in ragione delle personali attitudini.

Valendo tale assunto per ogni professione è palese l'irragionevolezza delle anomalie di selezione dei candidati. Secondo i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato tale sistema lede l'eguaglianza tra i candidati e il diritto fondamentale allo studio riconosciuto anche nell'art. 2 protocollo aggiuntivo della CEDU e si penalizzano le aspettative dei candidati di essere giudicati per il merito.

In ogni caso, sarà solo la pronuncia della Corte Costituzionale a dirimere la questione poiché 'esigenze organizzative non possono penalizzare il diritto allo studio e criterio meritocratico'.

Eppure giova rammentare come nel 2012 sia stato adottato dal Ministro Profumo il DM. 196, una soluzione di compromesso: cancellare le graduatorie per atenei singoli e introdurre 12 graduatorie territoriali. In tal caso la violazione del principio di ragionevolezza è ridotta ma non eliminata. In tutte le università statali sono sei le lauree a numero chiuso con test fissati dal MIUR, con data unica e con test uguali a livello nazionale. Si tratta delle materie mediche e sanitarie: medicina e chirurgia, veterinaria, odontoiatria e protesi dentari, obbligatori i test di per architettura e scienze della formazione primaria.

D'altro canto ricorderemo tutti nel 2009, il discorso del Presidente dell'Antitrust Catricalà, sul numero chiuso della facoltà di odontoiatria: ....l'artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti ... determina, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni odontoiatriche, con l'effetto di restringere artificiosamente il numero dei potenziali professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni .... per cui, dovrebbero essere abbandonati i processi di contrazione del numero di posti universitari disponibili e dovrebbe essere assicurato il massimo ampliamento possibile dei posti universitari disponibili".

La discussa compatibilità del numero chiuso con il diritto allo studio (attendiamo di leggere la sentenza per esteso) come interpretato dai Giudici della Corte EDU, non significa che i test siano aderenti ai principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 34 e 117 primo comma, della Costituzione impregiudicata la tutela interna.

I prossimi passi: la vicenda è tutt'altro che definita in attesa della Consulta dopo che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 3514/2012 ha dichiarato "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 4 comma 1 legge n. 264 del 1999 in relazione agli artt. 3, 34, 97 e 117, comma 1 Cost., laddove, per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di prova predisposta dal Ministero dell'Università, uguale nel territorio nazionale, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime".

 




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