-  Redazione P&D  -  15/06/2011

LA CONDOTTA OMISSIVA IN AMBITO DI CIRCOLAZIONE STRADALE - Riccardo MAZZON

Con il termine “condotta” si è soliti indicare ogni comportamento umano materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore e corrispondente a quello richiesto dalla normativa per la configurazione dell’illecito.
Quanto alla necessità di estrinsecazione della condotta, nell’ambito dell’illecito civile, tale necessità risulta evidente dall’approccio normativo contenuto nell’articolo 2043 del codice civile (“Qualunque fatto …….. che cagiona ad altri un danno….”), con netto coinvolgimento anche, eventualmente, della c.d. condotta omissiva:
“in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione di per sé non è fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia relativa ai danni alla persona provocati da sinistro stradale, aveva rilevato la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso del casco, senza verificare se detta omissione avesse contribuito causalmente alla verificazione del sinistro)”.
Cassazione civile, sez. III, 19/11/2009, n. 24432 Lamberini e altro c. Rostirolla e altro Resp. civ. e prev. 2010, 5, 1149
Quanto all'azione, intesa dal punto di vista fenomenico-oggettivo, essa consiste in un movimento del corpo del soggetto, percepibile dall’esterno: perché vi sia azione, dunque, occorre che vi siano degli atti esternamente visibili e manifestati.
La definizione, estremamente generica, si determina solamente a contatto con le diverse fattispecie astratte: in ambito di circolazione stradale, ad esempio, l’azione (con configurazione priva di limiti particolari - c.d. fattispecie a forma libera o causalmente orientata -: infatti, con l'articolo 2043 del codice civile, il legislatore si limita a identificare l’evento offensivo, non rilevando le modalità attraverso le quali l’azione si dipana) è spesso collegata al guidare un veicolo e può consistere nell’accelerare, nello svoltare, nell’aprire lo sportello, ecc...
Quanto all'omissione, essa altro non è che il mancato compimento dell’azione che ci si attendeva da una persona umana (la sua essenza, dunque, non è naturalistica, ma meramente normativa: cfr. "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011).
Nell'ambito che ci occupa, naturalmente, l'omissione interesserà al diritto in quanto il soggetto, con la propria omissione, abbia causato, ai fini della sussistenza dell’illecito, un dato evento (illecito omissivo improprio o commissivo mediante omissione):
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. (Nella specie, un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del guard rail, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall'ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest'ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. La S.C., applicando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest'ultima non consentissero un'adeguata sorveglianza)”.
Cassazione civile, sez. III, 20/11/2009, n. 24529 Costa ed altro c. Prov. Trento Diritto & Giustizia 2009 Giust. civ. Mass. 2009, 11, 1614
Cfr., amplius, amplius,  "Il danno da circolazione stradale. Diritto assicurativo e processuale", Torino 2010




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film