-  Redazione P&D  -  15/03/2016

La consulenza tecnica a fini conciliativi, piaccia o no, esiste e non fa male - Ord. Trib. Treviso 08.03.2016 - Chiara Parzianello

- consulenza preventiva ai fini della composizione della lite, art. 696 bis c.p.c.

- responsabilità professionale medica

- ammissibilità

 

Ancora una netta presa di posizione in merito all'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità professionale medica nonostante le (sempre più prevedibili) eccezioni avanzate dalle strutture sanitarie convenute, e quindi dalle rispettive compagnie d'assicurazioni, poco inclini a dimostrare quella disponibilità conciliativa pur ampiamente auspicata e sollecitata dal legislatore degli ultimi anni anche con l'introduzione della normativa sulla mediazione obbligatoria.

Sebbene costituisca oramai un dato pacifico che non sono affatto necessarie, affinché il Giudice disponga la richiesta Consulenza preventiva ai fini della composizione della lite, la certezza e la non contestazione dell'an da parte degli avversari, né tantomeno la preventiva dichiarata disponibilità a conciliare (quando mai, peraltro, ad un'azienda sanitaria o ad una compagnia d'assicurazioni verrebbe in mente di costituirsi in giudizio senza contestare l'an ovvero dichiarando apertis verbis la propria disponibilità a conciliare?!), le memorie difensive di aziende sanitarie, case di cura, medici e relative assicurazioni fioccano, nelle prime pagine, di eccezioni in tal senso e di richiami giurisprudenziali isolati o, talvolta, nemmeno ben contestualizzati. Insomma, basta far presente al Giudice di turno che un altro suo collega, più o meno recentemente, "ha rigettato" una richiesta di accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c.

Con la riportata ordinanza del Tribunale di Treviso dell'8 marzo scorso, il dott. Lucio Munaro ci ricorda non solo che la procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c. è ammissibile in tutte quelle ipotesi in cui "l'oggetto d'indagine rientra nella disponibilità della parte richiedente", come nel caso in cui si richieda un'indagine medico- legale sulla persona del ricorrente o un'indagine tecnica sull'immobile di proprietà dell'istante (del resto, cos'altro non è questo, se non l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di cui parla l'articolo in questione?), ma anche che tale procedimento ispirato a logiche di economia processuale "non reca alcun pregiudizio, neppure economico, al controinteressato": se da dieci anni a questa parte è presente, nel codice di rito, l'art. 696 bis c.p.c. ed a nessuno è mai venuto in mente di eliminarlo o riformarlo, una ragione ci sarà, piaccia detto istituto oppure no.

Un tanto, ben inteso, avendo cura di precisare che l'indagine peritale richiesta andrà comunque svolta entro i limiti delle allegazioni della parte istante ma, questo, non costituisce che un principio generale del processo su cui alcuno ha intenzione di discutere.

 

Tribunale di Treviso, dott. Lucio Munaro, ord. 8.03.2016:

"Il giudice designato:

-   letti gli atti del procedimento (art. 696 bis cpc), a scioglimento della riserva che precede, considerato che:

- come giustamente osservato dalla migliore dottrina, nel procedimento di istruzione preventiva (artt. 696 e 696 bis cpc) il controinteressato non subisce alcun pregiudizio, poiché si tratta solo di raccogliere elementi probatori;

-   in particolare (e in linea con la dottrina cit.), vanno senz'altro disattese certe ingiustificate tendenze giurisprudenziali restrittive nell'applicazione dell'art. 696 bis cpc – il cui onere economico grava solo sull'istante – almeno quando l'oggetto dell'indagine tecnica rientra nella disponibilità della parte richiedente, trattandosi della sua persona o di un suo bene;

- diversa valutazione si imporrebbe solo qualora, in presenza di una richiesta di c.t.u. preventiva ex art. 696 bis cpc – che non assolve una funzione cautelare, ma di economia processuale, cosicché non deve garantirsi il diritto di azione dell'istante – l'indagine avesse ad oggetto la persona o un bene della controparte o di un terzo;

-   quanto alla temuta funzione 'surrogatoria' del c.t.u. rispetto agli oneri assertivi e probatori di parte, va rimarcato che l'indagine del consulente deve mantenersi rigorosamente nei limiti delle allegazioni contenute negli atti difensivi; ciò dunque inibisce in radice qualsiasi distorsione applicativa in materia;

-   su questi presupposti logici e interpretativi viene dunque accolto il ricorso in questione."




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