Pubblica amministrazione  -  Redazione P&D  -  12/10/2021

La convenzione è lo strumento giuridico adeguato per regolare i rapporti tra P.A. ed enti non profit – Tar Campania, n. 2116/21 - Alceste Santuari 

L’art. 56 del Codice del Terzo settore (CTS) prevede che le pubbliche amministrazioni possano sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale che risultino iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). 

Poiché quest’ultimo deve essere ancora attivato, l’iscrizione delle associazioni sopra richiamate deve essere riferita ai registri regionali in cui le medesime risultano iscritte.

Le convenzioni ex art. 56 CTS disciplinano rapporti collaborativi finalizzati alla realizzazione di attività e servizi sociali di interesse generale e alle pubbliche amministrazioni è fatto obbligo di dimostrare che le convenzioni in parola siano maggiormente convenienti rispetto al ricorso al mercato.

Si tratta di una comparazione che l’ente locale non è chiamato a svolgere sulla base di elementi prettamente economici (rectius: risparmio di spesa). Al contrario, nella propria autonomia discrezionale ed amministrativa l’ente locale è sollecitato a motivare perché esso intende promuovere il coinvolgimento degli organismi non lucrativi, evidenziando, in modo espresso e inequivocabile, le finalità di interesse generale che attraverso quel coinvolgimento si intende realizzare. La collaborazione in parola dunque, esclude logiche concorrenziali (cfr.  Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 1869 del 2000, e Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 marzo 2000, n. 639, che hanno escluso che tra organizzazioni di volontariato e imprese operanti sul mercato potesse dispiegarsi il principio di concorrenza).

Si tratta, pertanto, di combinare il principio di sussidiarietà sancito nell’art. 118 Cost. u.c. con la verifica delle capacità economico-produttive ed organizzative delle associazioni di volontariato e di promozione sociale. In termini non esaustivi ma soltanto esemplificativi, l’ente locale potrebbe dichiarare che esso intende valorizzare:

1. il ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in ragione dell’agire volontario di quanti si impegnano in esse;

2. la funzione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in ragione delle finalità perseguite, che quindi debbono poter trovare nella convenzione diretta con la P.A. (enti locali) la massima espressione della partnership istituzionale;

3. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nella loro dimensione di realtà capaci di produrre ed erogare servizi di natura comunitaria.

Nel contesto sopra delineato, si colloca la decisione del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, 8 ottobre 2021, n. 2116, con la quale i giudici amministrativi campani hanno ribadito non solo la piena legittimità dello strumento convenzionale, ma la sua adeguatezza nel perseguimento di finalità di interesse generale.

La decisione è l’esito di un ricorso presentato da un’associazione nei confronti di un comune, che, a seguito di apposita valutazione comparativa tra diverse associazioni, ha aggiudicato e affidato ad un’altra associazione la gestione di un centro polifunzionale per anziani.

Nello specifico, l’associazione ricorrente ha lamentato la violazione del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità della gara. 

La difesa del comune ha sostenuto che non era possibile invocare la violazione del d. lgs. n. 50/2016, atteso che la manifestazione di interesse era rivolta soltanto ad operatori del terzo settore e non prevedeva la corresponsione di alcun canone da parte del comune.

La gratuità delle prestazioni offerte, segnatamente, l’assenza di canoni in capo all’amministrazione civica, la possibile previsione di contributi pubblici e privati per la gestione delle attività ha indotto il Tar campano a ricondurre la fattispecie in oggetto alla disciplina di cui al Codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017). Quest’ultimo prevede, inter alia, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell’agire amministrativo, mentre soltanto il d. lgs. 50/2016 “prevede regole analitiche, precise e stringenti sulle forme della gara e sugli strumenti per assicurare la trasparenza e l’imparzialità”. 

In quest’ottica, il Collegio ha chiarito che la procedura prevista dall’art. 56 del Codice del Terzo settore permette di assicurare il rispetto dei canoni di trasparenza e imparzialità, poiché essa sottende l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere a valutazioni di natura comparativa sulla base di criteri fatti conoscere ex ante e di avviare l’intero procedimento attraverso un avviso (che nel caso di specie è stato ritenuto adeguatamente pubblicizzato).

In ultima analisi, dunque, gratuità, il rispetto dei principi che devono informare l’azione amministrativa, e la “riserva” alle sole organizzazioni di volontariato e di promozione sociale rappresentano gli elementi fondanti per i quali i giudici amministrativi campani hanno rigettato il ricorso, confermando la bontà del procedimento adottato dal comune.




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