Biodiritto, bioetica  -  Redazione P&D  -  01/07/2022

La disciplina sul testamento biologico - P.C.

Di grande importanza – ricordiamolo - la   legge 14 dicembre 2017, n. 2019.

  Circa il consenso informato, per iniziare. Va tutelato   il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona; il legislatore precisa  che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”;  ogni persona “ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo”; chiunque “ha il diritto di rifiutare … qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia”; il medico “è tenuto a rispettare la volontà, espressa dal paziente, di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”.

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  In merito alla terapia del dolore. Si parla di “divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita”; il principio è che il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, “deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico”;  nelle ipotesi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, “il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.”

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  Sulle disposizioni anticipate di trattamento.  “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi …   può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari”; l’incarico del fiduciario “può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento”; il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, “qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente”

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  In ordine alla pianificazione condivisa delle cure.  “Nella relazione tra paziente e medico ...  rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico”; il medico e l’équipe sanitaria saranno tenuti ad attenervisi “qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”.

 




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