-  Redazione P&D  -  07/04/2014

LA FECONDAZIONE ETEROLOGA AL GIUDIZIO DELLA CONSULTA - Gianni BALDINI

Ancora una volta la Corte costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla legge 40/2004. Dopo che i Tribunali di Firenze, Milano e Catania hanno sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale dopo il rinvio operato dalla corte nel maggio 2012 (ord. 159/2012), la Consulta dovrà nuovamente occuparsi della spinosa questione della c.d. PMA eterologa ciò eseguita mediante utilizzo di materiale genetico di terzo donatore : quando uno dei due partner è sterile, vi è necessità di ricorrere a spermatozoi o a ovociti ''esterni'' alla coppia per concepire un bambino, pratica oggi vietata in Italia.

Le questioni implicate dalla metodica sono molteplici: da un lato i fautori del divieto sostengono che la PMA eterologa violerebbe: il diritto del nato all'identità genetica, comporterebbe rischi di commercializzazione del corpo umano e comporterebbe il rischio di relazioni atipiche.

Dall"altra parte, forti delle pronunce della Corte EDU del 2019 (SH c Austria ) e del 2010, nonchè di un quadro normativo che a livello europeo ammette e regola in quasi tutti i paesi la PMA eterologa, chi rileva che si tratta di un divieto anacronistico che penalizza e discrimina proprio coloro che presentano forme di sterilità assoluta, non consente di realizzare il progetto genitoriale e di famiglia di tante coppie, impedisce l"esercizio di un diritto alla procreazione cosciente e responsabile come sancito in leggi nazionali e dichiarazioni internazionali. Dunque il divieto generalizzato è del tutto sproporzionato rispetto alla rilevanza degli interessi in campo e ai rischi della tecnica che possono essere evitati con una adeguata normativa sul modello di quanto fatto in altri paesi europei.

Per quanto riguarda il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni in surplus, a seguito dell'istanza di rinvio presentata dal legale della coppia Prof. Gianni Baldini che si è costituito anche con le associazioni Madre Provetta, CECOS, Liberididecidere innanzi alla Corte EDU nel caso Parrillo c Italia (vedova di Nassirya che vuol donare gli embrioni del marito deceduto) in un procedimento nel quale viene chiesta la censura dell"art. 13 L. 40/2004 che non consente di donare gli embrioni sovannumerari e/o abbandonati alla ricerca scientifica (ad esempio per ricavare staminali embrionali), la Corte costituzionale ha disposto il rinvio della discussione in attesa della decisione della Corte dei diritti dell"uomo.

Come è noto l'iter della legge 40/04 è particolarmente travagliato, essendo la stessa stata oggetto di numerose censure da parte dei tribunali di merito per le questioni inerenti: legittimità della indagine genetica di pre impianto; libertà di accesso delle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche trasmissibili; crioconservazione degli embrioni sovrannumerari; numero di embrioni producibili, obbligo di contemporaneo impianto e tutela della salute della donna.

Proprio a seguito della ordinanza di remissione del Tribunale di Firenze nel 2009 , nel maggio 2009 con la sentenza 151/09 la Consulta dichiarava la incostituzionalità delle norme sul divieto di creazione di più di 3 embrioni, sull"obbligo di trasferimento di tutti gli embrioni prodotti in un unico e contemporaneo impianto e sul divieto di crioconservazione in caso di pregiudizio alla salute della donna. La Consulta ha riconosciuto che vanno tutelate "le giuste esigenze di procreazione" che è prioritaria la salvaguardia della salute della donna e che a lei insieme al medico spetta la decisione in merito all"applicazione delle tecniche di fecondazione assistita". 

"Le coppie che questa volta hanno sollevato la questione – ricordano gli Avv.ti Gallo e Baldini - sono affette dalla sterilita assoluta di uno dei partner e dunque la richiesta di accedere alla donazione di gamete rappresenta l'unica procedura medica in grado di consentire di aver un figlio e quindi di poter perseguire un progetto genitoriale. Il risultato dell"eventuale eliminazione del divieto di fecondazione eterologa consentirebbe all"Italia, di evitare vergognosi fenomeni di turismo procreativo come accade oggi, e nel contempo permetterebbe ai propri cittadini in piena sicurezza e senza discriminazioni (spesso basate sul censo), di realizzare il proprio progetto genitoriale in condizioni di massima sicurezza".

 

Gianni Baldini

Filomena Gallo

Legali della coppia e delle Associazioni intervenienti ad adiuvandum in giudizio

 

Si allega un breve quadro riepilogativo della questione discussa tratto dalla monografia "Riflessioni di biodiritto" pubblicata dal Prof. Baldini (Cedam, 2013), oltre ad un elenco ragionato delle principali pronunce sul tema




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