Amministrazione di sostegno  -  Giuseppe Piccardo  -  04/06/2022

La figura del con amministratore di sostegno: nota al decreto Tribunale di Udine 20 marzo 2022  - G.O.P.  Dr.ssa MARGHERITA BIGERNA 

Un recente e interessante decreto del Tribunale di Udine, pone in risalto, ancora una volta, la figura del co – amministratore di sostegno, con una pronuncia che si segnala per una motivazione dettagliata e precisa sui poteri conferiti all’amministratore di sostegno, anzi agli amministratori di sostegno, individuati, nel caso di specie, i figli del beneficiario.

La figura del co – amministratore di sostegno, seppur non ancora accettata, unanimemente in dottrina, è riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito  (Trib. Modena, decr. 24 ottobre 2005; Trib.Genova, decr, 10 ottobre 2006, g.t Mazza Galanti; Trib. Trieste , decr. 14 gennaio 2008, g.t Carlesso; Trib. Genova Genova 17.12.2015, che nomina entrambi i genitori AdS del figlio, Trib. Ravenna 6.3.2020).                                                                                     Al contrario, la dottrina e la giurisprudenza minoritaria, non riconoscono detta figura (in particolare Trib. Varese, decr. 7.12.2011, G.T Buffone).                                                                            

L’opinione contraria fonda le proprie convinzioni su tre considerazioni. La prima  considerazione è di natura testuale e fa riferimento al silenzio del dato normativo al riguardo. Inoltre, sotto il profilo pratico, qualora un solo amministratore di sostegno non sia sufficiente per la tutela del beneficiario, si dovrebbe dedurre che l’istituto  è inidoneo a proteggere adeguatamente il beneficiario  Infine,  si osserva che la normativa sull’amministrazione di sostegno rimanda al dettato dell’art. 379 c.c., il quale prevede la  possibilità, per il Giudice, di autorizzare l’amministratore di sostegno alla nomina di un coadiutore, con la conseguenza che la nomina di un co- amministratore di sostegno risulterebbe inutile, o un mero “doppione”. In senso contrario, e favorevole alla nomina, si è rilevato che la ratio dell’istituto, è finalizzato alla cura e alla tutela degli interessi del beneficiario e la nomina di un co – amministratore di sostegno andrebbe in tale direzione; e in assenza di un divieto legislativo, la nomina sarebbe ammissibile. In questa prospettiva, dunque, pur riconoscendo che la nomina di due co- amministatori di sostegno abbia carattere eccezionale, si ammette tale nomina in alcuni, specifici, casi: di difficoltà dell’incarico, alla luce delle particolari condizioni del beneficiario, di impegni personali dei co- amministratori di sostegno e di insorgenza o del procrastinarsi di un conflitto di interesse tra beneficiario ed amministratore, con la previsione di poteri diversi per i due soggetti individuati per coadiuvare il beneficiario.

Per completezza di argomentazioni, si ritiene opportuno precisare che la tesi favorevole alla nomina di un co – amministratore di sostegno è condivisa da chi  ha elaborato la figura dell’amministratore di sostegno, il prof. Paolo Cendon il quale, nel volume “Amministratore di sostegno – Motivi ispiratori e applicazioni pratiche”, UTET, 2009,del quale è autore con l’Avv. Rita Rossi,   precisa, testualmente, che Alla domanda se sia configurabile, nel nostro sistema,  la nomina di un co – amministratore di sostegno – ovverosia, se il beneficiario potrà essere presidiato da due amministratori, ciascuno dei quali con funzioni differenziate – la risposta non può che essere positiva (….) Nessuna giustificazione riferibile all’interesse del beneficiario potrebbe mai invocarsi, a sostegno di un’eventuale conclusione negativa (…)” La giurisprudenza sopra citata sembra allo scrivente, in linea ed in sintonia con il pensiero del Prof. Cendon.

Il decreto in commento si segnala, altresì, come accennato, per la precisione dei poteri conferiti all’amministratore ed al co – amministratore di sostegno.

In particolare, la Giudice del Tribunale di Udine, precisa le somme che possono essere utilizzate per l’ordinaria amministrazione ed il mantenimento “ordinario” del beneficiario, nonché le somme da garantire per le future e imprevedibili necessità di vita, con ammonimento che in caso di inutilità delle spese sostenute, queste saranno poste a carico diretto dell’amministratore di sostegno che non svolgesse la sua attività nell’interesse del beneficiario.

Ad avviso dello scrivente, il decreto è da apprezzare, soprattutto perché aderisce, in modo assoluto, alla ratio della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno e modella l’istituto sulle effettive e reali esigenze del beneficiario, contrariamente a quanto avviene in molti tribunali, nei quali, invece,  vengono predisposti provvedimenti di nomina di Ads standardizzati.

Infine, si dà conto che il progetto di legge per l’abolizione dell’istituto dell’interdizione depositato in Parlamento, ma non ancora esaminato dal legislatore, contempla in modo espresso la figura del co – amministratore di sostegno.


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