Il ridimensionamento del ruolo degli enti territoriali ha rappresentato uno degli interventi più criticati all"indomani della riforma.
Infatti tale nuovo assetto di competenze è risultato riduttivo nei confronti degli Enti territoriali interessati laddove, vigente l'art. 18 della legge 349/1986 citata, a detti soggetti era riconosciuta la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale.
Secondo i commentatori della riforma giacché l'ambiente è sempre più considerato un valore, e non una materia, parrebbe opportuno garantire allo stesso forme di tutela sia a livello centrale che periferico.
A seguito dell"approvazione del d. lgs. n. 152/2006, infatti gli enti territoriali hanno perso la possibilità di far valere in giudizio il danno ambientale .pubblico., facoltà che gli era invece riconosciuta in virtù dell"abrogato comma 3 dell" art. 18. Alla luce della suddetta abrogazione lo Stato rimane il soggetto legittimato in via esclusiva a far valere in giudizio (o mediante l"emanazione dell"ordinanza ministeriale) il danno ambientale alla collettività, con grave compromissione delle prerogative degli enti più vicini al cittadino.
Gli articoli 309 e 310 del T.U. conservano in capo ai Comuni, Province e Regioni le seguenti limitate prerogative: a) presentare .denunce e osservazioni., che il Ministero dell"ambiente è tenuto a valutare, con l"unico obbligo meramente formale di informare i soggetti esponenti dei provvedimenti che si è ritenuto di assumere nell"ambito dei procedimenti finalizzati all"adozione delle misure di precauzione, prevenzione e ripristino (art. 309); b) impugnare, .secondo i principi generali. (e quindi ove ne abbiano uno specifico interesse), gli atti e i provvedimenti adottati in contrasto con le norme del T.U. (art. 310); c) impugnare il silenzio inadempimento del Ministro dell"ambiente, con facoltà di richiedere il danno da ritardo, ex art. 310 (il quale verrà approfondito in proseguo); d) rivolgersi al giudice ordinario al fine di richiedere, ex art. 2043 c.c., il risarcimento dei danni subiti sui beni appartenenti al patrimonio o al demanio degli enti locali a seguito del fatto produttivo di danno ambientale (art. 313, comma 7, ultimo inciso).