-  Lucenti Luca  -  26/11/2013

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UNA RIVOLUZIONE MANCATA - Luca LUCENTI

§ 1 LA (COSIDDETTA) SVOLTA DI SAN MARTINO 2008

I supporters della svolta di San Martino 2008 (mi riferisco, ovviamente, a Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972/3/4/5) non mancano mai di evidenziare la portata "rivoluzionaria" operata da tale arresto sul punto della liquidazione del danno non patrimoniale.

Così, è ricorrente l"affermazione secondo la quale la Suprema Corte, con la decisione in esame, avrebbe finalmente ricondotto ad unità il danno non patrimoniale, ponendo fine ad uno spezzatino di voci risarcitorie - danno morale, biologico, ed esistenziale – inutili e, come tali, giustamente condannate all"oblio.

La stessa decisione, inoltre, avrebbe fatto giustizia di quantificazioni frutto di meccanici automatismi percentuali (danno morale = da 1/3 ad 1/2 del danno biologico), considerati aberranti in quanto produttivi di inammissibili duplicazioni risarcitorie.

Altrettanto diffusa, infine, è l"affermazione che quanto sopra sarebbe stato (e sarebbe tuttora) coessenziale alla necessità di placare la sconsiderata cupidigia dei danneggiati, dipinti come intenti a moltiplicare le proprie istanze risarcitorie al fine di arricchirsi ingiustamente non tanto e non solo alle spalle delle compagnie assicurative, ma dell"intera economia nazionale.

E, a dire il vero, la svolta di San Martino, di primo acchito, pare poter giustificare una conclusione di questo genere, ove essa afferma ad esempio, che, ogniqualvolta venga dedotta sofferenza risarcibile:

«si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina (…) duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo»
Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008 n. 26972.

Tuttavia, una lettura che, sia pure sinteticamente, analizzi in modo critico gli argomenti che hanno sorretto una tale interpretazione e, ancor di più, l'esame di quello che è stato l"effettivo impatto delle decisioni seriali dell"11/11/2008 in materia risarcitoria, sembrano condurre a conclusioni alquanto diverse.

§ 2 I PRINCIPALI ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLE RAGIONI DI SAN MARTINO 2008

Gli argomenti utilizzati nel sostenere la svolta del 2008, sono, in estrema sintesi, tre.

§ 2.1 L"argomento della frammentazione artificiosa delle figure di danno

L"addebito, mosso al sistema pre-2008, di avere artificiosamente frazionato l"unitaria figura del danno non patrimoniale nelle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale, è un argomento su cui sono stati versati fiumi di inchiostro e sul quale non ci si può qui soffermare se non per osservare che proprio tale ampiezza di energie profuse nel sostenerlo dimostra come, in realtà, sia la nozione "forzatamente" unitaria del danno non patrimoniale a presentare aspetti artificiosi.

E ciò, a fronte dell"evidente realtà, concretezza e perdurante vitalità, nella quotidia esperienza, delle tradizionali sottocategorie del danno morale, biologico ed esistenziale.

La stessa Suprema Corte, sul punto, ha recentemente affermato che:

«il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti»
Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n. 23147.

Il che, per lapalissiana chiarezza del ragionamento (il quale, si badi, non si pone in alcun modo in conflitto con le esigenze di "non duplicazione", le quali rilevano, semmai, sul distinto piano della verifica delle allegazioni di parte e dell"istruttoria), pare sufficiente a risolvere ogni dubbio sul punto: liquidare unitariamente il danno non patrimoniale non significa affatto elidere l"autonomia delle categorie che lo compongono.

§ 2.2 L"argomento dell"intollerabile duplicazione delle poste risarcitorie

Si legge, poi, che l"appena citato frazionamento in categorie del danno non patrimoniale proprio del sistema "pre-San Martino 2008" avrebbe portato con sé un"aberrante duplicazione delle poste risarcitorie liquidate ai danneggiati (come nel caso del riconoscimento congiunto di danno morale e danno biologico di cui all"estratto delle SS.UU. 11/11/2008 citato al § 1).

E", questo, un argomento a mio parere incapace di reggere all"esame del semplice buon senso.

Il sistema di individuazione/liquidazione del danno non patrimoniale si era pacificamente retto, sino all"11 novembre 2008, sulla suddivisione di tale genere di danno nelle tradizionali categorie del danno morale e biologico (oltre che, pur con maggiori resistenze, esistenziale), nonché su meccanismi di liquidazione del danno morale in percentuale rispetto al biologico, espressione della discrezionalità equitativa del giudice, perfettamente legittima purché adeguatamente motivata.

Le stesse tabelle di Milano, applicate nella stragrande maggioranza dei Fori, si basavano su tali pacifici principi.

Dunque, a meno di non voler considerare l"intera classe giudicante (Suprema Corte compresa) partecipe, sino all"arresto dell"11/11/2008, di un disegno locupletativo messo in atto nel concerto di milioni di danneggiati e dei loro avvocati, occorre concludere che il sistema liquidatorio/risarcitorio previgente all"arresto di San Martino – magari datato, magari da rivedere per via degli automatismi che aveva con il tempo prodotto e di alcuni eccessi nel risarcimento di fattispecie bagatellari - non possedeva, in sé, alcunché di diabolico o aberrante ed aveva, come tuttora ha, piena dignità nell"ordinamento giuridico (tanto è vero che, come si vedrà, trova tuttora applicazione in giurisprudenza).

§2.3 L"argomento economico

L"ultimo degli argomenti utilizzati a sostegno delle ragioni di San Martino 2008, infine, attiene all"analisi economica dei profili qui in discussione.

Tramite esso si addebita al presunto moltiplicarsi delle voci di danno ed alla duplicazione risarcitoria che si sostiene derivarne, anche il costo sociale rappresentato dall"aumento dei premi assicurativi, spesso alludendo, altresì, a non meglio specificati rischi di conseguenze negative per l"intera economia nazionale.

A monte delle affermazioni in questione risiede la distinzione tra la nozione di giustizia retributiva (subisco un danno, dunque ho diritto di vedermelo integralmente risarcito dal relativo responsabile) e quella di giustizia distributiva (il danno che subisco è frutto di una attività socialmente rilevante/diffusa e, dunque, il suo risarcimento deve essere socializzato, cioè sopportato dall"intera comunità).

Concetto, quest"ultimo, tipico dell"assicurazione obbligatoria R.C. auto, nel quale vige un ciclo economico definito come "invertito": un ciclo, cioè, in virtù del quale la compagnia incassa il corrispettivo della copertura prestata agli assicurati prima del verificarsi dell"evento dannoso da cui dipende l"obbligo di corrispondere l"eventuale risarcimento. Il che accade tramite il pagamento dei premi assicurativi, l"importo dei quali è funzione dell"ammontare complessivo dei rischi avveratisi ed è, dunque, destinato ad aumentare nel tempo a misura che aumenta l"importo dei risarcimenti da "spalmare" sulla collettività.

Su queste basi, l"argomento in esame si snoda, più o meno, nei termini che seguono: la tripartizione del danno non patrimoniale nelle sottocategorie del danno morale, biologico ed esistenziale comporta una duplicazione risarcitoria in fase di liquidazione; la quale induce a sua volta un progressivo aumento dei risarcimenti complessivi corrisposti dalle compagnie assicurative; il che conduce ad un aumento dei costi socializzati (cioè a dire all"aumento dei premi assicurativi) e, dunque, ad un potenziale rischio per l"intera economia nazionale. Dal che, per la proprietà transitiva dell"uguaglianza la seguente conclusione: tripartizione del danno non patrimoniale nelle sottocategorie del danno morale, biologico ed esistenziale = potenziale rischio per l"intera economia nazionale.

A tale ricostruzione è agevole ribattere che le imprese assicurative, pur con tutte le particolarità che possiedono, non sono associazioni di generosi filantropi che dedicano la propria vita a rendere libera la società dai rischi che corre, ma società per azioni altamente sofisticate e complesse, che producono profitti per i propri azionisti e compensi per chi opera al proprio interno.

Ne deriva che, prima di imputare la causa dell"aumento dei premi ed i connessi costi sociali ad un elemento giuridico quale la tripartizione del danno non patrimoniale in danno morale, biologico ed esistenziale, andrebbero verificati alcuni elementi di natura propriamente economica, quali, a puro titolo di esempio: a) come le compagnie gestiscono i propri bilanci annui; b) come le compagnie gestiscono i sinistri, con particolare riferimento ai casi di mala gestio, e, dunque, alla prontezza ed efficacia della risposta stragiudiziale rispetto alle richieste risarcitorie e/o all"adeguatezza della difesa in giudizio; c) cosa le compagnie fanno (e cosa fa lo Stato) in via di prevenzione dei sinistri stradali; d) cosa le compagnie fanno (e cosa fa lo Stato) per prevenire e reprimere le frodi assicurative.

Si tratta di argomenti non da poco, che, al di là di qualche frase qua e là in giurisprudenza, non sembrano affatto tenuti nella dovuta considerazione, ma che, adeguatamente affrontati, probabilmente potrebbero condurre a risultati sorprendenti.

§ 3 I PRIMI EFFETTI SULLA GIURISPRUDENZA ED IL RICHIAMO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO

Così sinteticamente ricostruiti i principali argomenti utilizzati a sostegno delle pronunce di San Martino 2008, si può ora passare ad analizzare quali siano stati gli effetti di tali decisioni sulla giurisprudenza.

Come spesso accade, queste ultime ebbero, lì per lì, un effetto draconiano, tale che – sinteticamente – da un giorno all"altro nulla più, oltre al danno biologico puro, venne liquidato a titolo risarcitorio non patrimoniale.

Si legga, ad esempio, tra i molti, il seguente precedente di merito, secondo cui, venendo dedotte in giudizio, al tempo stesso, sia sofferenze di tipo biologico, sia sofferenze di tipo morale:

«si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per la sua natura intrinseca, costituisce una componente. Determina quindi una inammissibile duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo»
Trib. Bari, Sez. III, 22/09/2009, n. 2784.

Il che, tuttavia, rappresentava un"applicazione del tutto riduttiva dei principi espressi dalla Suprema Corte quell"11 novembre 2008, visto che essa aveva ampiamente ribadito la necessità che il quantum finale dovesse comunque essere personalizzato, cioè adeguato alla concretezza dei singoli casi onde pervenire al risarcimento di TUTTO il danno patito dalla vittima (anche se del SOLO danno patito dalla vittima).

Tanto è vero ciò, che, di lì a poco, la stessa Suprema Corte, pur rimanendo fedele al concetto del danno non patrimoniale unitario, avrebbe chiarito che:

«in caso di lesioni conseguenti a infortunio stradale, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, (…), quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, spetta alla vittima nella sua più ampia accezione, comprensiva del danno morale, inteso come sofferenza soggettiva causata da reato, del quale il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico, non essendo consentita una liquidazione autonoma. (Sulla base del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in un caso di gravi lesioni subite da persona extracomunitaria, aveva riconosciuto il danno alla salute, ma non il danno morale)»
Cass. Civ, Sez. III, 24/02/2010, n. 4484.

§ 4 COME PERSONALIZZARE?

L"accento posto dalle SS.UU. di San Martino sulla necessità di personalizzare il risarcimento, dunque, implicava l"impossibilità di accedere alle opzioni interpretative iniziali, finalizzate a ricondurre il risarcimento ad elementi puramente biologici.

E, ciò premesso, gli operatori cominciarono allora a domandarsi in che modo pervenire a tale personalizzazione, soprattutto in materia di lesioni macropermanenti, settore in cui, sino ad allora, avevano trovato applicazione (più o meno) uniforme le tabelle di Milano.

Queste ultime, infatti, all"indomani delle SS.UU. erano rimaste fuori dal gioco, prevedendo «la liquidazione del danno morale, nella misura da un quarto alla metà dell"importo liquidato per il danno biologico [ed incorrendo] dunque anche questa tabella nelle censure delle Sezioni Unite, perché produceva una duplicazione di risarcimento del danno» (così Trib. Milano, Sez. V, 09/06/2009, n. 7515).

Si pervenne, dunque, all"adozione, nel Giugno 2009, di nuove tabelle milanesi. Ed è assolutamente interessante verificare il ragionamento che supportò e tuttora supporta tale adozione.

Scorrendo il documento intitolato «Tabelle aggiornate "Edizione 2013"» a cura dell"Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (che si allega in calce all"articolo e non differisce, nella sostanza, dalla prima edizione dello stesso documento risalente al 2009), emerge infatti, che esse, a fronte del pregresso sistema di liquidazione "in percentuale" del danno morale sul danno biologico (statico e relazionale) propongono la liquidazione congiunta:

«- del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione»
Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Tabelle aggiornate "Edizione 2013".

Vale a dire, cioè, continua il documento, in esame,

«la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:- c.d. danno biologico "standard",
- c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico,

- c.d. danno morale
»
Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Tabelle aggiornate "Edizione 2013".

In concreto, nella nuova "versione" delle tabelle, ciò avviene attraverso:
- il riferimento ad una griglia di valori medi, comprensiva degli aspetti anatomo funzionali, relazionali ed attinenti alla sofferenza soggettiva;
- l"aumento percentuale in via di personalizzazione della liquidazioni in funzione di peculiarità dei singoli casi «che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato», e ciò:

«- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante");
- sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)»

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Tabelle aggiornate "Edizione 2013".

§ 5 COS" E" CAMBIATO RISPETTO A PRIMA?

Premesso quanto sopra, occorre allora domandarsi cosa in effetti sia cambiato nel meccanismo liquidatorio in tal modo attualizzato, al di là di un costante riferimento linguistico al concetto di personalizzazione e/o di unitarietà del danno non patrimoniale, ormai di stile quando ci si riferisce alle SS.UU. di San Martino.

Il procedimento previsto dalle tabelle di Milano sopra citate, infatti, anche nella versione attuale, continua a prevedere un profilo di danno biologico cui sommare un ulteriore profilo di personalizzazione (in percentuale), a sua volta valutato sia in ordine agli aspetti relazionali (i.e. danno esistenziale: dito del pianista dilettante), sia in ordine agli aspetti di sofferenza soggettiva (i.e. danno morale).

Il tutto, in base a circostanze che devono essere allegate dal danneggiato, e da quest"ultimo provate «anche in via presuntiva».

In questo quadro, considerando che la modifica della posizione dei fattori di una operazione di moltiplicazione/somma quale quella in esame non ne muta il risultato finale, personalmente non riesco proprio a vedere – quantomeno sotto un profilo concettuale – dove stia l"effettiva differenza rispetto al sistema pregresso che liquidava il danno biologico secondo criteri medici ed indi quantificava il danno morale in percentuale (criterio equitativo variabile in via di personalizzazione) e, altrettanto equitativamente, vi sommava l"importo per il ristoro del danno esistenziale (o dinamico-relazionale).

Su questa linea, peraltro, si è espressa, nel 2011, la stessa Suprema Corte:

«le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano a partire dal 2009 (…) propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale»
Cass. Civ., Sez. III, 12/09/2011, n. 18641.

§ 6 LE SUCCESSIVE REAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Sulle basi sopra schematizzate, diventa interessante verificare anche i riflessi che, con il passare degli anni, la (forzata) semplificazione del 2008 ha sortito sulla giurisprudenza di merito.

E" chiaro che, trattandosi di migliaia di sentenze sovente neppure edite, il discorso non può che svolgersi a livello di "sensazione" interpretativa derivante dalla lettura della dottrina e della giurisprudenza di merito disponibili, nonché dall"esperienza diretta.

In base a tali dati, allora, può dirsi che emergono, oltre a precedenti puramente aderenti all"indirizzo di legittimità del Novembre 2008, anche robusti orientamenti che si pongono su linee molto diverse e/o presentano sfumature molto diverse da tale indirizzo.

§ 6.1. Sentenze che non considerano le SS.UU. di San Martino

Troviamo, così, a titolo puramente esemplificativo, sentenze che semplicemente non considerano la decisione di San Martino e proseguono nel liquidare il danno morale quantificandolo in percentuale sul danno biologico, esattamente come accadeva prima dell"11/11/2008; e ciò senza alcuna motivazione specifica in proposito.

Si veda, ad es, il Tribunale di Spoleto, secondo cui:

«chi scrive ritiene di dovere liquidare a titolo equitativo ed via riduttiva rispetto alla domanda proposta, la somma di Euro 600,00 per l'invalidità temporanea, la somma di ulteriori Euro 600,00 per il danno biologico e la somma di Euro 2.500,00 quanto a danno morale, il tutto oltre interessi e rivalutazione»
Trib. Spoleto, 10-05-2011;

o, ancora, il Tribunale de l"Aquila, secondo cui:

«tenuto conto del grado di invalidità permanente (8%), dell'età dell'infortunata all'epoca del sinistro, della durata della invalidità temporanea (assoluta e parziale) accertati dal C.T.U. e ritenuto inoltre congruo (inconsiderazione del patema d'animo sofferto anche in relazione alla tipologia delle lesioni, alla durata della malattia, all'entità dei postumi rilevati) quantificare il ristoro spettante a titolo di danno morale in misura pari ad 1/4 (e non invece alla metà, come preteso dalla ricorrente) del danno biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea - l'importo (pari ad Euro 14.600,00) all'epoca versato dalla convenuta compagnia di assicurazioni appare esaustivo di qualsiasi spettanza della danneggiata a titolo di danno non patrimoniale e cioè di danno biologico e di danno morale»
Trib. L'Aquila, 27/03/2012.

§ 6.2 Sentenze che fanno riferimento alle SS.UU. di San Martino, ma liquidano in via autonoma e distinta le voci di danno non patrimoniale….

Si trovano, poi, sentenze che, pur facendo espressamente riferimento "culturale" all"insegnamento delle SS.UU. di San Martino, ciononostante liquidano consapevolmente voci di danno morale in via del tutto autonoma rispetto al danno biologico.

Ne è un esempio la seguente decisione del Tribunale di Roma, secondo cui, alla luce della decisione SS.UU. San Martino in esame:

«non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno con contenuto descrittivo - e in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno , ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana. Ora, al fine di garantire l'integrale ristoro del danno non patrimoniale patito dall'attore, si reputa opportuno procedere altresì alla valutazione della compromissione dell'integrità morale -(altro) diritto inviolabile inerente alla persona, al pari dei diritto alla salute costituzionalmente riconosciuto e tutelato»
Trib. Roma, Sez. XII, 09/03/2011, n. 5167.

§ 6.3 ....o finiscono con l"applicare comunque metodologie tradizionali di liquidazione….

Vi sono, ancora, sentenze che partendo dalle basi di cui sopra, finiscono poi con l"applicare tradizionali modalità di liquidazione "percentuale" del danno non patrimoniale.

Ad es., Tribunale di Monza ebbe a decidere che:

«applicando le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico alla fattispecie in esame, ed applicando una personalizzazione di 1/4 del danno biologico permanente e temporaneo per il danno non patrimoniale, in ragione della limitazione e della maggiore faticosità delle consuete e normali attività svolte dal soggetto, anche in relazione alla tipologia di veicolo condotto, che fa presumere un frequente utilizzo a scopo ricreativo (Trib. Torino, sez. IV, 14 giugno 2012), ne deriva il seguente prospetto di danno (…)»
Trib. Monza, Sez. Dist. Desio, 19/03/2013;

si veda anche il Giudice di Pace di Bari, secondo il quale:

«indubbiamente la parte danneggiata da un comportamento illecito che astrattamente presenti gli estremi del reato (sinistro stradale) ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c. che vengono liquidati tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto, commisurandolo alla gravità della lesione, alla durata della malattia ed all'incidenza che la stessa ha avuto nella vita quotidiana della persona offesa. Nel caso di specie trattandosi di lesioni non particolarmente gravi [trattavasi nella specie di cervicalgia, con I.P dell"1%], appare equo aumentare il danno biologico del 20% e riconoscere a titolo di risarcimento danni la complessiva somma di euro 2.050,14 cui vanno aggiunte le spese mediche documentate pari a euro 258,66»
G. d. P. Bari, 31/03/2011 n. 2220.

§ 6.4 ….o comunque valutano distintamente le diverse componenti del danno non patrimoniale

Si rinvengono, infine, sentenze che, pur facendo ancora espresso riferimento ai principi espressi dalle SS.UU. di San Martino 2008, non riescono, poi, ad evitare di valutare separatamente le singole componenti del danno non patrimoniale.

Così ad es., il Tribunale di Novara, dopo aver premesso che l"unicità del danno in questione

«non implica che la sofferenza morale derivata dalla lesioni non debba esser risarcita, rimanendo tale sofferenza sempre un danno, come tale risarcibile se derivante da una lesione della salute o comunque da un fatto reato»
Trib. Novara 23/03/2011 n. 242,

ed avendo ulteriormente aggiunto che tale pregiudizio «non potrà esser oggetto di duplice liquidazione, come danno biologico e danno morale», procede, infine, a liquidarlo come segue:

«quanto, invece, alle conseguenze negative che l'invalidità permanente accertata ha prodotto sulla vita della danneggiata, le indicate tabelle consentono, in relazione all'età dell'infortunata all'epoca sinistro (27enne), di liquidare in moneta attuale per il danno non patrimoniale l'importo di euro 306.452,89, comprensivo del danno non patrimoniale corrispondente al cd. danno biologico "standard" già maggiorato avuto riguardo alla quota di patimento e sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi»
Trib. Novara 23/03/2011 n. 242.

Insomma – tralasciando qui le evoluzioni della stessa giurisprudenza di legittimità che si è a sua volta sviluppata lungo tracciati alquanto diversi da quelli indicati dalle SS.UU. nel 2008 (si vedano Cass. Civ., Sez. III, 20/11/2012, n. 20292; Cass. Civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4033; Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n. 23147) la rivoluzione copernicana di San Martino in tema di qualificazione/quantificazione del danno sembra alquanto lontana dall"essere giunta a compimento, ammesso che sia mai effettivamente iniziata.

§ 7 UN APPROCCIO "MIGLIORISTA"

Dunque, se si vuole dare un senso compiuto ad un percorso iniziato oltre cinque anni fa, occorre cambiare ottica.

Si tratta, cioè, di spostare l"asse del ragionamento dai profili "rivoluzionari" (cancellazione dei tradizionali riferimenti in materia di danno non patrimoniale) delle pronunce seriali in esame, a quelli "miglioristi" in esse pure espressi.

In altre parole, l"attenzione va focalizzata, più che sull"individuare cosa sia e come sia composto il danno non patrimoniale, sullo stabilire come esso deve essere risarcito al fine di garantire: (a) il risarcimento integrale del danno (solo il danno patito, ma tutto il danno patito); (b) la liquidazione uniforme e condivisa del danno.

Lo sviluppo articolato dei due aspetti da ultimo citati va oltre i limiti di questo contributo e tuttavia possono di seguito quantomeno delinearsi le linee di massima di un ragionamento in tali termini.

§ 7.1 Risarcire solo il danno, risarcire tutto il danno

Sinteticamente, dunque, può dirsi che "risarcire solo il danno, risarcire tutto il danno" patito dalla vittima, implica, anzitutto, responsabilizzare l"attività processuale di quest"ultima. Essa, cioè, per dimostrare di non stare sovrapponendo, sotto diversi nomi, domande risarcitorie a contenuto identico, dovrà articolare dettagliatamente ed adeguatamente comprovare (sia pure in via presuntiva) tutte le proprie distinte richieste e ciascuna di esse, in modo tale da metterne in luce veridicità ed autonomia.

Dal punto di vista del giudice, d"altra parte, "risarcire solo il danno, risarcire tutto il danno" significa selezionare gli interessi tutelati dall"ordinamento e distinguere, all"interno di tale area, le tipologie di pregiudizio risarcibili rispetto a quelle destinate a rimanere irrilevanti (onde non scadere, come evidenziano le SS. UU. di San Martino, nella tutela del mero "fastidio").

Aiuterà, nel primo senso, il riferimento ai principi della selezione legale e costituzionale delle posizioni soggettive degne di tutela, contenuti nelle citate pronunce seriali del 2008.

Nel secondo, l"indagine potrà essere guidata dalla verifica della serietà dell"offesa e della gravità del pregiudizio, criteri sempre espressamente fatti propri dai medesimi giudicati.

§ 7.2 Liquidare il danno in modo unitario e condiviso

Più complesso è affrontare il profilo della liquidazione unitaria e condivisa del danno non patrimoniale.

Cominciando dalla liquidazione unitaria del danno (cioè dall"esigenza di pervenire ad un quantum unico, al cui interno non siano presenti aree di risarcimento duplicate), va evidenziata la necessità di porre un onere motivazionale particolarmente rigoroso a carico del giudice, come contraltare dell"onere di allegazione e prova particolarmente rigoroso a carico del danneggiato, cui si è accennato nel precedente paragrafo.

Stabilito, cioè, che il danno non patrimoniale rappresenta la sommatoria di una serie di voci, quali il morale, il biologico, l"esistenziale/dinamico relazione, e stabilito, altresì, che la parte ha l"onere di argomentare e comprovare in modo specifico ciascuna richiesta risarcitoria, allora la motivazione della sentenza dovrà dare conto, altrettanto specificatamente, di ogni singola voce di danno riconosciuta (e cioè di ogni singolo addendo della sommatoria che porta all"unico quantum concretamente liquidato). Solo così si potrà essere ragionevolmente sicuri di evitare profili di duplicazione risarcitoria e, al tempo stesso, di poter verificare che ciò sia stato effettivamente fatto, consentendo, peraltro, la – oggi – doverosa specificità dell"eventuale impugnazione.

Per quanto attiene, invece, al profilo della liquidazione condivisa del danno, non può che auspicarsi la diffusione generalizzata di un unico riferimento tabellare (di origine pretoria, come tale in grado di essere aggiornato costantemente, oltre che velocemente, nel tempo): la Suprema Corte, come noto, ha da tempo identificato nelle tabelle milanesi tale riferimento (v. Cass. Civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408 e Cass. Civ., Sez. VI, 04/01/2013, n, 134).

Al tempo stesso, occorre affrontare il superamento, anche per via giurisprudenziale come pure si è tentato di fare, dei vari sistemi di liquidazione paralleli che si stanno via via sovrapponendo tra loro, creando disagi ed imbarazzi interpretativi di rilievo.

Basti pensare al trattamento riservato dal legislatore alle micropermanenti da sinistro stradale ex art. 139 d.lgs 209/2005 (specie alla luce della virata in senso medico-legale di cui all"art. 32 d.l. 24/01/2012, n. 1, conv. in l. 24/03/2012, n. 27) o all"estensione dei criteri di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 appena citato alla materia della responsabilità medica ex art. 3, 3° co., d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012, cd. "legge Balduzzi"), o, anche alla stessa adozione di tabelle giudiziali alternative a quelle milanesi, come fatto, ad es. dal Tribunale di Roma, o, infine, ai casi in cui difetti un presupposto "biologico" della richiesta risarcitoria, come nell"ipotesi di lesione di diritti della personalità, con correlativa adozione di parametri liquidatori equitativi del tutto "liberi".

Ora, è chiaro che problemi di questo genere possono essere risolti o per via normativa (e stante le prove offerte dal nostro legislatore, ciò non sembra affatto auspicabile), o, come sarebbe certo preferibile, tramite l"opera paziente e rigorosa della giurisprudenza e della dottrina.

E allora, se il senso di ogni valutazione giuridica è quello di contribuire a rispondere in modo prevedibile e stabile alle domande che vengono sottoposte al sistema della giustizia, appare auspicabile che lo sforzo interpretativo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale si indirizzi sempre più verso la risoluzione dei problemi del "come" risarcire (problema del risarcimento integrale del danno) e del "quanto" risarcire (problema della liquidazione uniforme e condivisa del danno) che si sono appena tratteggiati.




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