-  Comand Carol  -  11/04/2014

LA MANCATA RINNOVAZIONE DELLA PROVA IN APPELLO, COME MOTIVO DI RICORSO IN CASSAZIONE' - Carol COMAND

Una pronuncia recentemente resa pubblica dalla Corte di Cassazione1, offre lo spunto per qualche considerazione concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello.

L'art. 603 co. 1 c.p.p. dispone che, quando una parte ne abbia fatto richiesta -nell'atto di appello o attraverso i nuovi motivi (585 co. 4 c.p.p.)-, il giudice possa disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di riassumere prove già acquisite nel dibattimento di primo grado.

Avuto riguardo all'oggetto del giudizio devoluto attraverso i motivi2, il diritto alla prova (rectius la possibilità di rinnovare la prova), già acquisita dal giudice di prime cure e quindi utilizzata per giungere alla decisione censurata, incontra il limite dell'impossibilità di prendere una decisione allo stato degli atti.

Quanto precede, parrebbe derivare dalla presunzione di completezza del giudizio di primo grado, elevata a rango di regola e corroborata dall'operatività di norme quali gli artt. 506 e 507 c.p.p.3 .

Ove si tratti di prova orale, acquisita attraverso testimonianza, parrebbe dunque necessario che la ri-prospettazione del fatto, si rendesse capace di porre in evidenza un mancato superamento di eventuali dubbi decisori, ovvero, verosimilmente, di intrinseche contraddizioni piuttosto che di insufficienze nel raggiungimento della prova, con intento e portata risolutiva.

A questo proposito, in seguito alle modifiche apportate all'art. 111 Cost. circa il diritto di confrontarsi con la fonte dell'accusa4, in dottrina ci si è posti l'interrogativo se non fosse maggiormente rispondente al complesso di nuove garanzie, un impiego più elastico della nozione di decidibilità allo stato degli atti, quantomeno in riferimento all'ipotesi di acquisizione di testimonianza in primo grado mediante lettura, che si riveli assumibile, in appello, nel contraddittorio delle parti5.

Una visione allargata del giudizio in virtù di un diritto alla controprova costituzionalmente garantito quando si tratti di prove nuove e sopravvenute, o scoperte in seguito alla conclusione del giudizio di primo grado, non parrebbe d'altra parte avvalorare una lettura isolata dei principi introdotti dal legislatore nel 1999.

Corte Cost. n. 26/07 ha infatti chiarito che l'art. 111 Cost., nonostante il valore attribuito al contraddittorio dai co. 4 e 5 (quantomeno nel processo penale), propone semplicemente una lettura combinata e connessa dei diversi principi della parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice6.

La mancata rinnovazione della prova, richiesta ai sensi dell'art. 603 co. 1 c.p.p., potrebbe d'altra parte rilevare ai fini di un annullamento della sentenza impugnata, a seguito di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. e).

Il giudice pare infatti tenuto a tenere in debito conto la valutazione effettuata ai fini della menzionata decidibilità.

La pronuncia che ha stimolato queste brevi riflessioni, si caratterizza per l'interrogativo postosi dall'organo giudicante, interpellato principalmente in ordine ad un asserito vizio di illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado, non riscontrato, circa la rilevabilità ex officio della violazione dell'art. 6 della Cedu, sulla scorta di alcune pronunce della Corte di Strasburgo, fra le quali la citata Dan vs Repubblica di Moldavia ed in assenza di qualsivoglia eccezione sul punto ("neppure in sede di discussione", 523 c.p.p.).

Anche in quest'ultima sentenza, si era giunti alla condanna dell'imputato solo al termine del secondo grado di giudizio, sulla base di alcune prove testimoniali non rinnovate in appello, con la differenza, rispetto al giudizio posto al vaglio del giudice italiano, che in primo grado era stato espressa anche una valutazione in merito all'attendibilità dei testimoni escussi.

Degno di nota pare d'altra parte il rilievo conclusivo, dato dal giudice di legittimità, all'impossibilità stessa di dare risposta al formulato quesito, a causa della pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione, qui dovuta alla manifesta infondatezza del ricorso ed ostativa all'instaurazione di quello che viene definito dalla Corte, come un valido rapporto di impugnazione. (c.c.)

 

 

 

1Reperibile, nel momento in cui si scrive, dal servizio novità presso il sito ufficiale della Corte di Cassazione (sez. II, n. 13233/14).

2Che ai sensi dell'art. 597 c.p.p. corrisponde ai punti della decisione (ai quali si riferiscono i motivi) qui intesi come attinenti il procedimento logico adottato dal giudice per giungere ad una decisione (Liebman, Parte o capo di sentenza, in Riv. Dir. Proc. 1964, 48 ss.) .

3Gaito, M., L'appello, in Manuale di procedura penale, Torino, 2010, p. 769 ss.

4Dalla l. 23.11.99 n. 2, volta ad ivi inserire i principi del giusto processo, mediante l'introduzione dei primi 5 commi all'articolo.

5Bargis, M., Impugnazioni, in Compendio di Procedura penale, Padova, 2008, p. 882 ss. .

6Dove il ruolo attribuito alla posizione di parità delle parti, conserva la sua essenzialità nell'arco dell'intero processo.




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