-  Mazzon Riccardo  -  12/12/2012

LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO DIFETTOSO - Riccardo MAZZON

Il prodotto s'intende "messo in circolazione" quando sia stato consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova;

"l'art. 7, lett. a), della direttiva n. 85/374 deve essere interpretato nel senso che un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico consistente nel preparare un organo umano per il suo trapianto e il danno causato a tale organo è conseguente a detta preparazione" (C. giust. CE, sez. V, 10 maggio 2001, n. 203, RCP, 2001, 837),

la messa in circolazione avviene sin dalla consegna al vettore o allo spedizioniere, per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore; in argomento, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee rammenta come, ai sensi dell"art. 11 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, n. 85/374/Cee (relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) un prodotto si considera "messo in circolazione" quando è uscito dal processo di fabbricazione posto in atto dal produttore ed è entrato in un processo di commercializzazione; in linea di principio, non rileva il fatto che il prodotto sia venduto direttamente dal produttore all"utilizzatore o al consumatore oppure che tale vendita sia effettuata nell"ambito di un processo di distribuzione che implica uno o più operatori, analogo a quello evocato all"art. 3, n. 3, della direttiva; nel caso di una società controllata al 100% dal produttore, occorre stabilire se tale legame comporti che tale entità sia in realtà implicata nel processo di fabbricazione del prodotto interessato:

"a tal fine, rileva sapere se si tratta di imprese che esercitano attività di produzione differenti oppure, al contrario, di imprese di cui una, la società controllata, agisce semplicemente come distributore o come depositario del prodotto fabbricato dalla società madre. Spetta ai giudici nazionali stabilire, alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie e della situazione di fatto della causa di cui sono investiti, se i legami tra il produttore ed un"altra entità sono così stretti che la nozione di produttore ai sensi degli art. 7 e 11 della direttiva incorpora anche quest"ultima entità e che la cessione del prodotto dall"una all"altra di tali entità non comporta la messa in circolazione del prodotto ai sensi delle dette disposizioni. Quando viene intentata un"azione contro una società erroneamente considerata il produttore di un determinato prodotto, fabbricato in realtà da un"altra società, spetta di regola al diritto nazionale stabilire le condizioni in base alle quali è possibile considerare una siffatta azione come diretta contro tale società produttrice e di sostituire quest"ultima, in qualità di convenuta, alla società inizialmente citata in giudizio. Il giudice nazionale nel valutare le condizioni cui è subordinata tale sostituzione deve, tuttavia, assicurare che sia rispettato l"ambito di applicazione ratione personae della direttiva, determinato dagli art. 1 e 3 della medesima" (C. giust. CE, sez. I, 9 febbraio 2006, n. 127, DeG, 2006, 19, 88; RCP, 2006, 5, 826; OC, 2006, 5, 468; Ragiusan 2007, 273-274, 276; Ragiufarm 2009, 110, 10).

 

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La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto, con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario, all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato, presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

 




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