-  Redazione P&D  -  29/10/2013

LA MORTE DEL DIRITTO VIVENTE – Gino M.D. Arnone

Nessun "danno punitivo" per Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto alla strage nello stabilimento della Thyssen Krupp di corso Regina Margherita a Torino del dicembre 2007 in cui morirono sette persone.


Il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta dei legali per un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito e che pure avrebbe potuto essere concesso, de iure condendo, in considerazione della gravità della condotta (dolosa) del vertici aziendali ThyssenKrupp. La domanda, attentamente calibrata e bilanciata, priva di argomenti esotici era stata argomentata rendendo compatibile l"istituto americano con gli elementi caratteristici dell"ordinamento giuridico nazionale (il danno punitivo era richiamato solo sullo sfondo di un" architettura giuridica molto più complessa) .

In particolare erano stati evidenziati e valorizzati tutti gli elementi del diritto vivente (legale, giurisprudenziale, dottrinale) che avrebbero legittimato la condanna ultra-compensativa. Non di meno il giudice del lavoro Torinese ha ritenuto di dover liquidare il danno come se si trattasse di un banale e involontario incidente stradale o infortunio accidentale, applicando cioè le tabelle risarcitorie milanesi (dalle quali pure si poteva discostare in quanto meri parametri indicativi) senza tenere così in considerazione l"unicità e la infernale gravità della fattispecie. Si ricorda infatti l"incendio venne causato dalla dolosa mancata messa in sicurezza degli impianti accompagnata dalla consapevolezza e dalla previsione che da tale omissione sarebbe potuta derivare una strage, come poi in effetti è stato. Decisione da rispettare in attesa di leggere, fra 60 giorni, le motivazioni.

L"impressione e che ci sia nuovamente voluti trincerare dietro a quella finzione giuridica che ritiene la nostra responsabilità civile cristallizzata su funzioni meramente riparatorie. Se così fosse si tratterebbe di una pronuncia, a mio sommesso avviso, deludente, sterile, arida e comunque non rispondente ai meccanismi funzionali della responsabilità civile attuale.

 




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