-  Poncib√≤ Cristina  -  01/09/2014

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CONTROVERSIE DI CONSUMO - Cristina PONCIBO'

Segnaliamo una importante novità nella tutela giurisdizionale del consumatore in Italia varata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 Agosto 2014

Ai sensi dell"Art. 3 dello Schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 Agosto 2014, chi intenda esercitare in giudizio un"azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo sarà tenuto, tramite il suo avvocato, ad invitare l"altra parte a prendere parte ad una forma di negoziazione assistita

E" importante segnalare che l"esperimento del procedimento di negoziazione assistita dovrebbe costituire una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che il mancato rispetto di tale condizione potrà essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevato di ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In tal caso, la condizione si riterrà avverata se l"invito non sia seguito da adesione, o se tale invito sia seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo di cui all"articolo 2, comma 2, lettera a) del medesimo Schema di decreto-legge (ovvero il termine concordato dalle parti per l"espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese)

Occorre, infine, precisare che l"obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita non trova applicazione in relazione alle azioni previste dagli articoli 37, 140 (azioni per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori) e 140-bis (azione di classe) del codice del consumo

Sarà la "fine" della mediazione di consumo a favore della negoziazione tra avvocati (che peraltro non ci pare essere una grande novità) ?

Pubblichiamo, in anterprima, il testo dello Schema di decreto-legge che potrebbe essere ancora oggetto di modifiche




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