-  Redazione P&D  -  18/11/2015

LA NOTA PERICOLOSITA DELLE POLVERI DAMIANTO - Cass. civ., Sez. Lav. n. 22710/15 - Ilaria FORTINA

- polveri d"amianto

- tutela della sicurezza sul lavoro

- risarcimento del danno

Una pronuncia, quella in commento, che non incide solo su aspetti giuridici ma anche morali e sociali, un tema di grande attualità. Le morti per amianto.

Il caso in questione prende le mosse da un semplice rapporto di lavoro, nemmeno caratterizzato da alta pericolosità. Gli eredi di un impiegato addetto al controllo ed alla rilevazione dell"orario di lavoro degli operai di una nota azienda esercente nel settore navale azionavano un giudizio per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni sia iure proprio sia iure hereditatis a causa della morte a seguito di mesotelioma pleurico del loro dante causa.

Tumore che, evidentemente, era stato contratto durante il periodo di lavoro nella summenzionata azienda e che aveva portato il lavoratore alla morte.

Ragionando in un"ottica attuale, alla luce della vigente normativa e della numerosa produzione giurisprudenziale al riguardo, la questione è facilmente risolvibile se non che il rapporto di lavoro si svolgeva tra gli anni 1955 e 1982, periodo in cui mancava una normativa specifica in tema di amianto e nel quale la legislazione in tema di sicurezza sul lavoro risultava sicuramente meno copiosa di quella attuale.

La Corte d"appello precisava che, seppure non era contestata la malattia che colpiva il lavoratore, mancava la prova dell"elemento soggettivo in capo alla ditta resistente in relazione alla carente salubrità dell"ambiente di lavoro frequentato dal de cuius nonché alle eventuali misure di sicurezza che la datrice di lavoro avrebbe dovuto porre in essere.

In altre parole veniva riconosciuto che vi fosse uno stazionamento di polveri nel luogo di lavoro e risultava altresì pacifico che la malattia tumorale veniva contratta dal lavoratore durante il periodo di lavoro. Quello che mancava era il nesso causale tra le due circostanze anzidette, la prova quindi che il pericolo fosse tale da necessitare di particolari misure di sicurezza.

Con tre motivi di ricorso gli eredi del lavoratore impugnavano la sentenza della corte territoriale lamentando, da un lato, la giustificazione addotta dalla resistente in merito al fatto che, all"epoca il cui il de cuius contraeva il male, non era ancora nota la pericolosità dell"amianto e, dall"altro, l"erronea valutazione dei fattori di rischio effettuata dalla datrice di lavoro e la giustificazione da quest"ultima addotta in merito al fatto che qualunque misura di sicurezza intrapresa sarebbe stata inutile a prevenire l"insorgenza del mesotelioma.

La Suprema Corte richiamava la sua stessa giurisprudenza in materia di tutela della salute del lavoratore nei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità datoriale in merito alla concreta attuazione.

Ed infatti numerose pronunce al riguardo confermano come vi sia un obbligo generale e specifico in capo al datore di lavoro di tutelare l"integrità psico-fisica del lavoratore ed il relativo diritto alla salute. Obbligo che non solo si richiama ai principi supremi espressi dalla Costituzione ma che si rinviene nelle normative specifiche di settore e nel più generale art. 2087 c.c. che prescrive in capo al datore di lavoro la predisposizione di misure e cautele atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro. E ciò indipendentemente dal periodo storico ed in considerazione della tipologia di attività in concreto svolta e del relativo rischio connesso.

Di fondamentale importanza, poi, è l"ulteriore riflessione avanzata dalla Suprema Corte in relazione al periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro.

Come sopra ricordato, la ditta resistente fondava le proprie difese sulla presunta mancanza dell"elemento soggettivo connesso alla scarsa conoscenza, all"epoca dei fatti, dei rischi e della pericolosità connessi alle polveri di amianto.

Circostanza, questa, del tutto irrilevante per la Corte.

Nella pronuncia in commento vengono richiamate normative settoriali che, a decorrere dagli inizi del secolo scorso, parlano della pericolosità delle polveri d"amianto sulla salute degli individui stabilendo condizioni particolari di lavoro, prescrivendo cautele e vietando ad alcune categorie di persone (donne minorenni e bambini) di prestare la propria attività a stretto contatto con dette polveri.

Non solo. Ricordano gli Ermellini come l"asbestosi, patologia correlata all"inalazione delle polveri d"amianto, era conosciuta sin dagli inizi del "900 e veniva inserita nell"albo delle malattie professionali con la l. 12 aprile 1943 n. 455.

Da ciò ne discende l"irrilevanza del fatto che il rapporto di lavoro si sia instaurato e svolto in epoca antecedente all"introduzione di una normativa specifica circa il trattamento dei materiali contenenti amianto assumendo altresì importanza la generale prescrizione di cui all"art. 2087 c.c. sopra richiamato.

Il generale obbligo di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ivi previsto prescinde da qualunque circostanza di tempo e grava sul datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le necessarie cautele previste in via generale e specifica al riguardo.

Prova che però, nel caso di specie, non è stata fornita dalla datrice di lavoro.




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