Con la pronuncia in esame la corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, non è sufficiente che vi sia una obiettiva problematicità della situazione interna nel paese di provenienza del richiedente, ma è necessario che esista un nesso tra tale situazione e la vicenda personale del richiedente.
Inoltre, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato che, una volta che siano stati esclusi i motivi per riconoscere la protezione sussidiaria in capo al ricorrente, non residua alcuno spazio per riconoscere la protezione umanitaria di all'art.5 del testo unico sull'immigrazione, essendo quest'ultima interamente assorbita nella prima.
Salvatore Centonze