-  Valeria Cianciolo  -  21/01/2017

La pubblicità del fondo patrimoniale – di Valeria Cianciolo

"In tema di fondo patrimoniale, la sua costituzione ai sensi dell'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo."

Il principio stabilito dal Tribunale di Vicenza Sez. I, Sent., 24.11.2016 (che si riporta in calce) consente di fare chiarezza sul sistema pubblicitario del fondo patrimoniale.

In tema di pubblicità le convenzioni matrimoniali, nella formulazione originaria del codice del 1942, erano soggette a trascrizione, richiesta pena l"inopponibilità ai terzi del vincolo conseguente alla convenzione. La trascrizione, ovviamente, riguardava i beni immobili e i mobili registrati, non riguardando quindi la convenzione in sè che, dunque, non era pubblicizzata in alcun modo, creando dei problemi relativamente ai beni mobili oggetto della convenzione non opponibili ai terzi di buona fede. Per colmare questo vuoto, la riforma del 1975 ha introdotto un regime di pubblicità delle convenzioni da compiersi mediante annotazione a margine dell"atto di matrimonio.

La trascrizione del vincolo nei registri immobiliari è tuttora prevista dal nostro ordinamento, come si ricava dall"art. 2647 c.c. Ma con la riforma del "75, l"art. 2647 c.c.  è stato modificato e nella nuova formulazione è scomparso l"ultimo comma, che prescriveva la trascrizione per l"opponibilità ai terzi del vincolo. Da qui il dubbio che fosse mutata la funzione della trascrizione in considerazione del silenzio normativo dovuto all"abrogazione dell"ultimo comma del previgente articolo.

L"art. 2647 c.c. sollevava un altro profilo di problematicità vale a dire la relazione fra trascrizione ed annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell"atto di matrimonio che crea una duplicità del regime pubblicitario cui sono soggette le convenzioni matrimoniali.

Ora, se si considera l"atto istitutivo del fondo patrimoniale di cui all"art. 167 c.c. come appartenente al novero delle convenzioni matrimoniali, si vede come la costituzione del fondo sia soggetta al combinato disposto degli artt. 162 e 2647 c.c. in tema di forma e pubblicità dell"atto. L"impianto normativo vigente, quindi, rimanda, da un lato, alla previsione dell"art. 162, 4º co., c.c., per cui le convenzioni matrimoniali sono assoggettate all"annotazione a margine dell"atto di matrimonio ai fini della loro opponibilità ai terzi; e, dall"altro, alla previsione dell"art. 2647 c.c., che impone espressamente un obbligo di trascrizione della costituzione del fondo patrimoniale. Il legislatore, tuttavia, in relazione a quest"ultima disposizione non vi ha ricollegato alcuna funzione specifica, diversamente da quanto era sancito dall"abrogato 4º co. dello stesso articolo prima della Novella del "75 che stabiliva, appunto, l"onere della trascrizione del vincolo sui beni dei coniugi ai fini della sua opponibilità ai terzi.

Pertanto, se da un lato la legge determina un obbligo di trascrizione senza indicarne gli effetti, dall"altro l"annotazione è  imposta solo attraverso la riconducibilità alla categoria delle convenzioni matrimoniali, per le quali la stessa è  condizione di opponibilità.

La querelle in tema di pubblicità dell"atto costitutivo del fondo patrimoniale parte dalla vigente disciplina del codice civile[1]: l"art. 162, ultimo comma c.c., il quale sancisce l"inopponibilità ai terzi della "convenzione matrimoniale" non annotata a margine dell"atto di matrimonio, mentre, l"art. 2647, comma 1, c.c., come sopra detto, prevede la trascrizione del fondo patrimoniale costituito qualora abbia ad oggetto beni immobili.

Il dato normativo ha alimentato un acceso dibattito riguardante il ruolo della trascrizione e della annotazione nel fondo patrimoniale nonché il loro rapporto, con particolare attenzione al profilo degli effetti di opponibilità.

Sul tema esiste una dottrina estremamente eterogenea, che ha proposto soluzioni di ogni tipo[2].

La giurisprudenza è pressoché univoca e si è definitivamente cristallizzata nel 2009: secondo le Sezioni Unite[3], rientrando il fondo patrimoniale tra le convenzioni matrimoniali, la sua costituzione è soggetta all"operatività dell"art. 167, comma 4, c.c., che "ne condiziona l"opponibilità ai terzi all"annotazione del relativo contratto a margine dell"atto di matrimonio", dovendo conseguentemente considerarsi la trascrizione di cui all"art. 2647 c.c. "degradata a mera pubblicità notizia, (ch)e non sopperisce al difetto di annotazione" e che non ammette deroghe o forme equipollenti, "restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo"[4].

Il problema, dunque, consiste nello stabilire se solo la prima forma di pubblicità, ovvero entrambe, siano necessarie ai fini dell"opponibilità ai terzi, ed in quest"ultimo caso quali siano le rispettive funzioni ed effetti.

Affinché, la pubblicità relativa alla stipula ed alle modifiche delle convenzioni matrimoniali renda le stesse opponibili ai terzi è necessaria l"annotazione a margine dell"atto di matrimonio iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione, poiché è proprio presso questi uffici che i terzi interessati hanno l"onere di recarsi per verificare i rapporti patrimoniali tra i coniugi. In tal modo, dunque, si estrinseca la tutela dei terzi interessati che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi predisposta dall"ordinamento.

In relazione, poi, alla trascrizione del vincolo sancita dall"art. 2647 c.c. si deve concludere nel senso di una mera pubblicità notizia  e, quindi, non idonea a garantire l"opponibilità ai terzi creditori.

La funzione di opponibilità del vincolo ai terzi interessati cui assolve l"art. 162 c.c. consente al terzo di ottenere un quadro completo della condizione giuridica in cui versano i beni cui il vincolo del fondo insiste, e l"abrogazione dell"ultimo comma dell"art. 2647 c.c. rappresenta un"ulteriore conferma del principio secondo cui l"unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti dell"opponibilità della convenzione ai terzi è quella di cui all"art. 162 c.c.

La pubblicità di cui all"art. 2647 c.c., infatti, non può sopperire al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, risultando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

- Sezione Prima -

Il Tribunale, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta a ruolo il 27.8.2013 al n. 5692/2013 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 26.8.2013 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Vicenza

DA

C.A.

residente in T. (V.), via L. n. 10

- Opponente -

rappresentato e difeso per mandato a margine del pignoramento, con Studio e domicilio eletto in Vicenza, Contra' Mure Porta Nuova n. 32

CONTRO

C.V. spa

con sede in P., c.so G. n. 22

- Opposta -

rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di risposta dall'avv. Mauro Meneghini, con Studio e domicilio eletto in Vicenza Contra' Mure Porta Nova n. 32

OGGETTO: opposizione all'esecuzione

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione del 26.8.2013, C.A. proponeva opposizione all'esecuzione incoata da C. spa, poiché essa si stava svolgendo su beni confluiti in fondo patrimoniale, come tali non suscettibili di esecuzione forzata; chiedeva quindi che fosse dichiarata l'opponibilità del fondo al creditore procedente e l'illegittimità del pignoramento, affermando che, trattandosi di un debito da fideiussione, non si poteva considerare neppure contratto per i bisogni della famiglia.

Si costituiva la Banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni in udienza il 24.3.2016, veniva quindi trattenuta in decisione, con termine fino al 23.5.2016 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 13.6.2016 per le repliche eventuali.

L'opposizione è infondata.

Innanzitutto si osserva che manca in atti la prova dell'annotazione (anteriore al pignoramento) a margine dell'atto di matrimonio, che è richiesta dall'art. 162 c.c., come condizione di opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori.

Invero, "la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. " (Cass. 12 dicembre 2013 n. 27854; Cass. 24 marzo 2013 n. 5889).

Ma non c'è solo questo: infatti i bisogni della famiglia vanno intesi in senso lato, e sussistono anche se sono collegati all'attività produttiva di reddito, nel caso di specie la fideiussione ha natura finanziaria, essendo diretta a sostenere il prestito all'azienda propria.

A tale proposito, è stato affermato che "vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi" (Cass. 7 luglio 2009 n. 15862), pertanto, "i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari." (Cass. 19 febbraio 2013 n. 4011; Cass. 24 febbraio 2015 n. 3738) .

L'aver svolto attività di revisore contabile per 14 anni (come documentato dall'opponente), ovviamente, non può costituire ostacolo allo svolgimento di altre attività (come quella di sostanziale finanziamento - attraverso la prestazione di garanzia fideiussoria - dell'impresa propria), nell'ambito delle quali si possa esplicare la personalità e la capacità di occupazione dell'individuo.

Ad colorandum, va rimarcato che l'opponente aveva delega ad operare - persino disgiuntamente - sul conto corrente della società Trifoglio srl, da lui garantita, quindi poteva liberamente disporne del patrimonio.

Infine, ad abuntantiam, la libera disponibilità dei beni da parte dell'unico disponente, unita alla mancanza di una clausola di reimpiego degli utili delle alienazioni, che avrebbe dovuto essere posta a salvaguardia della funzione tipica del fondo, di soddisfare i bisogni familiari, e non i propri (del disponente), ne frustra inesorabilmente la medesima funzione e non ne consente la piena realizzazione in termini di insensibilità all'azione esecutiva dei terzi, e risulta, perciò stesso, inopponibile ai creditori.

Per tutte queste ragioni, la costituzione del fondo patrimoniale de quo non è oggi opponibile al creditore oggi procedente in sede di esecuzione forzata, sicché l'opposizione dev'essere rigettata.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

 

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone;

definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

rigetta l'opposizione;

condanna C.A. al pagamento delle spese processuali in favore di C. spa, che liquida in complessivi Euro 3.450,00, di cui Euro 450,00 per spese generali (15%), Euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre cpa (4%) ed iva (22%).

Così deciso in Vicenza, il 7 settembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2016.

 



[1] Entrambi gli articoli sono stati oggetto di revisione a seguito dell"entrata in vigore della c.d. riforma del diritto di famiglia (l. 151/1975).

[2] F. Gazzoni, I rapporti patrimoniali tra coniugi, in Tratt. della trasc., diretto da E. Gabrielli - F. Gazzoni, I, La trascrizione degli atti e delle sentenze, II, Torino, 2012, 267; C. Pirro, Sul regime di opponibilità ai terzi dell"atto costitutivo di fondo patrimoniale, in Fam. pers. succ., 2010, 287; G. Oberto, Comunione legale e pubblicità, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da A. Cicu - F. Messineo, L. Mengoni, II, La comunione legale tra i coniugi, Milano, 2010, 2169; G. Ridella, Il regime pubblicitario della "convenzione" del fondo patrimoniale, in Corr. giur., 2010, 1612

[3] Cass., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658, in Fam. e dir., 2010, 561.

[4] Cass., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658, cit.; anche in Corr. giur., 2010, 1612. Nello stesso senso, circa i rapporti tra trascrizione e annotazione del fondo patrimoniale, tra le altre: Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854, in Rep. Foro it., 2013, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 44; Cass. 23 settembre 2013, n. 21725, in D&G, 2013, 1111; Trib. Lecce 24 agosto 2012, n. 2564, in Giur. mer., 2013, 786; Comm. Trib., Milano, 20 febbraio 2012, n. 64, in Mass. comm. trib. Lombardia, 2013, 496




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