-  Mazzon Riccardo  -  26/02/2013

LA RATIFICA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IN NOME DI UNA SRL PRIMA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO - Riccardo MAZZON

Per le operazioni compiute, in nome della società,

"per il disposto dell'art. 2331 c.c. nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e quindi non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione, onde la norma non può trovare applicazione in caso di operazioni poste in essere senza alcun riferimento alla costituenda società" (Cass. civ., sez. II, 15.6.1999, n. 5915, GCM, 1999, 1387 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -)

prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili, verso i terzi, coloro che hanno agito;

"coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331 c.c., responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, atteso che la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo" (Cass. civ., sez. III, 12.11.2004, n. 21520, GCM, 2004, 11)

sono, altresì, solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione;

"la responsabilità di chi agisce in nome della società per azioni prima dell'iscrizione è esclusa, sia quando i terzi con apposita convenzione subordinano l'efficacia degli impegni assunti nei loro riguardi al sorgere della società, sia quando le operazioni per loro natura hanno un senso solo se effettuate nel corso dell'attività sociale" (Cass. civ., sez. I, 7.7.1989, n. 3228, Gcomm, 1991, II, 14).

Peraltro, qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato l'operazione effettuata prima dell'iscrizione, è responsabile anche

"la responsabilità illimitata e solidale di chi ha agito per una società di capitali non ancora costituita, o non ancora iscritta nel registro delle imprese, permane inalterata (salvo patto contrario) anche dopo la regolare costituzione della società ed anche dopo che questa, una volta conseguita la personalità giuridica, abbia ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome" (Cass. civ., sez. I, 6.9.1996, n. 8127, FI, 1998, I, 224; GCM, 1996, 1262; GI, 1997, I, 1,1066)

la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito:

"colui che agisce in nome di una società di capitali prima dell'iscrizione di questa nel registro delle società è qualificabile come "falsus procurator" ed incorre perciò nella responsabilità prevista dall'art. 1398 c.c. La società di capitali, acquisita la personalità giuridica per effetto della iscrizione, può ratificare anche per "facta concludentia" gli atti posti in essere dal rappresentante senza poteri. Gli effetti prodotti dalla ratifica di un contratto stipulato dal rappresentante di una società di capitali non ancora iscritta retroagiscono sino al momento della stipulazione del contratto di società ma non sono riferibili a negozi posti in essere in un periodo precedente, attesa l'impossibilità, per il rappresentante senza poteri di spendere il nome di un soggetto non ancora venuto in esistenza" (Cass. civile, sez. I, 15.11.1993, n. 11278, RGSarda, 1995, 288).

La ratifica di un contratto, concluso dal rappresentante senza poteri, in nome di un costituenda società di capitali, deve essere effettuata dallo stesso organo societario - quello amministrativo ovvero l'assemblea - al quale lo statuto sociale attribuisca la competenza a deliberare il compimento dello specifico negozio attuato dal rappresentante senza poteri:

"la ratifica di un contratto concluso dal rappresentante senza poteri in nome di un costituenda società di capitali deve essere effettuata dallo stesso organo societario - quello amministrativo ovvero l'assemblea - al quale lo statuto sociale attribuisca la competenza a deliberare il compimento dello specifico negozio attuato dal rappresentante senza poteri; qualora, secondo lo statuto di una società di capitali, competa all'organo amministrativo di procedere alla ratifica di atti compiuti, prima o dopo la sua costituzione, da un rappresentante senza poteri, la partecipazione allo stesso organo del soggetto fisico che ha compiuto l'atto da ratificare non determina lo spostamento della competenza medesima all'assemblea, ma preclude soltanto che tale soggetto, in conflitto di interessi, partecipi alla delibera di ratifica, e comporta, in caso di violazione del divieto, le conseguenze fissate nell'art. 2391, commi 2 e 3 c.c., ovvero, per il caso di amministratore unico, nell'art. 1394 stesso codice" (Cass. civ., sez. I, 29.3.1991, n. 3435, GCM, 1991, fasc. 3; DF, 1991, II, 757).

 La ratifica può essere anche tacita,

 "il principio che la ratifica del negozio concluso da rappresentante senza potere può risultare anche da una tacita manifestazione di volontà, e consistere in atti o fatti che implichino necessariamente la volontà dell'interessato di far proprio il contratto, trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche, con la conseguenza che il comportamento inequivoco riferibile ai rispettivi organi statutari, quando consista in atti o fatti implicanti la tacita volontà di far propri gli effetti del contratto concluso dal "falsus procurator", concreta la ratifica di tale contratto, nè vi è ostacolo a che una siffatta forma di ratifica possa riferirsi ad atti posti in essere prima della costituzione di una società da colui che poi è diventato il suo amministratore; le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, nè possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà che sta alla base della formazione della deliberazione stessa; ne deriva che, se nel bilancio sia incluso un debito che sarebbe estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce un atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell'atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere" (Cass. civ., sez. I, 21.11.1983, n. 6935, GCM, 1983, fasc. 10)

come nel caso di azione promossa per l'esecuzione del contratto

"il negozio posto in essere in nome di una società di capitali non ancora iscritta nel registro delle imprese deve considerarsi quale negozio "in itinere" a formazione progressiva e come tale inefficace nei confronti della società fino alla ratifica da parte della stessa: il contratto concluso dal rappresentante senza poteri in nome di una costituenda società di capitali non è nè nullo, nè annullabile, nè esprime mere proposte contrattuali, ma è solo inefficace nei confronti della società, fino a che questa non venga ad esistenza e non lo ratifichi, mediante volontà manifestata dai suoi organi competenti (espressamente, od anche tacitamente, come nel caso di azione promossa per l'esecuzione del contratto stesso)" (Cass. civ., sez. II, 5.5.1989, n. 2127, Gcomm, 1991, II, 34; GCM, 1989, fasc.5; RN, 1989, 930)

ovvero nel caso di approvazione di bilancio che includa il debito, estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione:

"le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, nè possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa, con la conseguenza che, se nel bilancio sia incluso un debito estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell'atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere" (Cass. civ., sez. I, 27.2.2001, n. 2832, GCM, 2001, 331).

La legittimazione a far valere la mancata ratifica spetta unicamente alla società:

"con riguardo ad un contratto concluso dal rappresentante senza poteri in nome di una costituenda società di capitali - il quale contratto è inefficace nei confronti della società fino a quando questa non venga ad esistenza e non lo ratifichi - la legittimazione a far valere la mancata ratifica spetta unicamente alla società e non anche all'altro contraente" Cass. civ., sez. I, 29.3.1991, n. 3435, GCM, 1991, fasc. 3).

La disciplina prevista per le operazioni compiute in nome della società già costituita ma non ancora iscritta è applicabile, analogicamente, alle operazioni poste in essere prima della costituzione della società:

"la disciplina prevista dall'art. 2331 comma 2 c.c. per le operazioni compiute in nome della società già costituita ma non ancora iscritta, è applicabile analogicamente alle operazioni poste in essere prima della costituzione della società" (Cass. civ., sez. I, 7.7.1989, n. 3228, RN, 1991, fasc. 5).




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