-  Miceli Carmelo  -  24/09/2012

LA REAZIONE DEL RISARCIMENTO AL CASO USTICA ...CADE IL MURO DI GOMMA - Carmelo MICELI

"LA REAZIONE DEL RISARCIMENTO AL CASO USTICA ...CADE IL MURO DI GOMMA!" – Carmelo MICELI

 

Il 10 settembre 2011 sarà ricordato per un salutare sommovimento nella giurisprudenza di merito italiana: dopo tre anni di dibattimento, una sentenza scoccata dal giudice Paola Proto Pisani, della sezione civile del Tribunale di Palermo, ha condannato i Ministeri della Difesa e dei Trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore di ottanta familiari delle vittime della Strage di Ustica! Alla luce delle acquisizioni processuali, i due ministeri sono stati esposti al biasimo risarcitorio per non aver fatto abbastanza per prevenire il disastro (la decisione de qua evidenzia che il cielo di Ustica non era controllato a sufficienza dai radar italiani, sì da non essere garantita la sicurezza del volo) e in quanto "..fu ostacolato l"accertamento dei fatti..". Vicenda ancora in ebollizione, al centro di un dibattito istituzionale vibrante che appare lontano dall" epilogo, dove si combatterà al calor bianco per la soluzione dei relativi nodi in punto di efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, e di tecniche di tutela.

Secondo il percorso motivazionale del Tribunale siciliano, l" aereo civile fu abbattuto durante una vera e propria azione di guerra che si svolse nei cieli italiani senza che nessuno degli enti controllori preposti intervenisse. Tra le righe della storica decisione, risaltano, con coraggio ricostruttivo, responsabilità e complicità di soggetti dell"Aeronautica Militare che impedirono l"accertamento dei fatti mediante una serie di atti illegali posti in essere dopo l" accaduto. Ma, andiamo adesso a fotografare da vicino le argomentazioni tracciate all" ombra di un mistero da sempre denso di poteri occulti e speranze eziologiche ufficialmente disattese (almeno fino ad oggi!). Nelle pagine 4 e 5 della sentenza in commento, inizia a prendere forma e "peso" la responsabilità istituzionale, un fil rouge che legherà le circostanze storiche sì come susseguitesi e che culminerà nella declaratoria del risarcimento record, brandito quasi come una clave. E, infatti, si evidenzia come «...fin dalle ore successive al disastro stesso e quindi nella successiva fase di svolgimento delle indagini..», prima e durante la celebrazione di processi penali, ci sono state condotte tenute da vari soggetti, tutti organicamente riconducibili ai Ministeri convenuti, attraverso le quali si è determinato un sistematico depistaggio ed un intralcio al più proficuo svolgimento delle indagini, mediante ritardi o omissioni nella trasmissione del materiale che gli inquirenti chiedevano via via di acquisire, nonché attraverso gravissime reticenze. Nel suo perentorio incedere, il giudicante osserva che «...le numerose perizie...» concordano sostanzialmente su un punto cruciale: l" aereo non è precipitato per alcun naturale spontaneo cedimento strutturale, bensì per una causa esterna. Eccoci, allora, giunti al primo punto di forza della sentenza siciliana che suggella l" origine causale del disastro, sussurrata a intermittenza nei celebrati processi penali. Si reputa che la sera del 27 Giugno del 1980, lungo la rotta del DC9 dell" Itavia, era in corso un" operazione aerea militare, coinvolgente numerosi velivoli in assetto da guerra (fondata sul contesto radaristico accertato nella ordinanza del Giudice Istruttore e poi confermato dalla sentenza della Corte di Assise di Roma di primo grado). Al riguardo, si precisa come vengono allegate condotte, imputabili alle amministrazioni convenute, che avrebbero concorso al disastro nonché ai numerosi danni ad esso conseguenti. Più esattamente, "negligenze ed omissioni di doveri di legge -legati alla garanzia di sicurezza del traffico lungo aerovie civili all'interno dello spazio aereo nazionale-", tra cui spiccano la mancata segnalazione, da parte delle autorità militari a quelle responsabili del trasporto aereo civile, della presenza di altri velivoli lungo la rotta seguita dal DC9. A ciò si aggiungerebbe (il condizionale è d" obbligo visto che siamo solo al primo round giudiziario), la "sbalorditiva" assenza di provvedimenti assunti dalle amministrazioni citate, per porre rimedio a quell" ineluttabile situazione di precaria sicurezza. Si valorizza, quindi, quanto allegato dagli attori, relativamente alle condotte di concreto ostacolo al raggiungimento della verità circa le cause della tragedia, il cui accertamento risulterebbe dagli atti del precedente processo penale. Si insinua lenta una voce, che supera il riferimento spesso mummificato ai valori della nostra Carta Fondamentale: i diritti inviolabili dell" uomo, tutelati nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), si condensano nella dignità di una pretesa verso lo Stato al diradarsi delle nebbie burocratiche, all" emersione pura di fatti socialmente attesi, non più evaporati in una nuvola diplomatica, in una delle molte feritoie della notte "italiana". Viene così calata la scure della condanna dei Ministeri convenuti al risarcimento: -del danno non patrimoniale da lesione del bene della vita iure ereditario; -del danno non patrimoniale iure proprio per lesione del rapporto parentale; -del danno patrimoniale derivante dalla perdita del contributo economico che il congiunto apportava o avrebbe loro apportato; -del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla lesione del loro diritto all'accertamento della verità. La percezione netta, quasi plastica, della portata rivoluzionaria di questa sentenza induce a riflessioni sostantive e processuali: l" indipendenza del giudizio civile può spingersi fino a sgretolare in parte il dogma della materialità del fatto accertata in via definitiva con sentenza penale emessa in precedenza? Si badi, la domanda non vuole far sudare teorie accademiche, ma verificare possibilità pratiche di giudizio, di rimessione sul ruolo civile di eventi non rimproverati penalmente: fino a quanto si può rigiocare la partita del fatto in sede risarcitoria, mutandone la dinamica materiale cristallizzata nel rito penale? Degne di particolare interesse sono soprattutto le vicende processuali in cui per l" esatta ricostruzione delle circostanze contestate, ci si affida a diverse perizie, divergenti tra loro, dalle fortune alterne nei diversi stadi e gradi del processo penale: ecco quindi, che la suddetta indipendenza trova forse il suo campo elettivo, non dovendo riconoscere altro limite che la ragionevolezza e la coerenza di supporto alla decisione (nell" ottica di un sindacato giurisdizionale "forte, pieno ed effettivo" che secondo taluni risvolti mutuati dal C.S., può spingersi fino a un controllo di tipo intrinseco ove l" indagine verta su valutazioni tecniche, come tali opinabili e ripetibili ab imis con l" ausilio dello strumento della Ctu). Altra considerazione che si impone nella lettura del provvedimento del Tribunale di Palermo, è la natura della responsabilità civile come peculiare istituto di frontiera, in grado di assecondare i processi evolutivi della società e, soprattutto, dei suoi bisogni e di fornire, nel contempo, risposte differenziate in relazione alle diverse aree di intervento: il danno non patrimoniale, appetisce sempre più la tutela in giudizio della persona incisa nei suoi valori costituzionalmente rilevanti, quale strumento di reintegra (sia pure parziale) della sua dignità e verità esistenziale, anche nei confronti dei pubblici poteri!

Certo, non è pallida l" impressione che la ricostruzione di un fatto di cronaca sembra diventare, in questa sede, un apologo forte sul potere politico-militare e le sue presunte vergogne.

In un sussulto alla memoria, mi sovviene la sequenza con la quale inizia "Il muro di gomma". C"è una donna, con in braccio una bambina, che attende all"aeroporto una persona che ama. Poi c"è la lettura di un elenco di nomi, interminabile, che resiste all" anonimia del tempo e alle costituzioni di rito.

Da quella pellicola, dalla frase che utilizza nel film l" avvocato Bruno Giordani per riferirsi alla barriera di omertà sull'incidente, riemergono le parole: «dopo anni e anni per la prima volta uno squarcio si apre in questo muro di omertà, in questo muro di gomma»…senti che bel rumore..




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