-  Redazione P&D  -  26/01/2016

LA RESPONSABILITÀ SCOLASTICA NELLA PIU RECENTE ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CASSAZIONE – Antonio ARSENI

Danni cagionati all"alunno e dall"alunno fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il regime probatorio e le cause di esonero della responsabilità della scuola e dell"insegnante.

Il concorso di colpa dei genitori dell"alunno.

 

Una recente sentenza della Cassazione Penale 07/01/2016 n° 127, che ha confermato la decisione di condanna per ingiurie e lesioni, commesse, durante un Consiglio di Classe, da un genitore che aveva aggredito fisicamente e verbalmente l"insegnante della propria figlia,  ci fornisce l"occasione per riflettere su quanto il tema sia attuale in una società "attaccata" dal progressivo affievolimento dei valori fondanti del rispetto nei confronti degli altri e delle stesse Istituzioni deputate a garantire una pacifica convivenza sociale.

Anche la Scuola, come molti altri settori della società odierna, è diventata luogo di conflitti, ove frequentemente, molto più del passato, si assiste ad episodi di violenze fisiche e psichiche, di atti di danneggiamento e vandalismo delle strutture, di furti, insulti, razzismo, di immotivate esclusioni che provocano sofferenze e patemi d"animo per chi le subisce, determinando un aumento della litigiosità giudiziaria.

In tale contesto, gli ormai famosi atti di quello che viene definito "bullismo" costituiscono una componente rilevante, attraversando l"intero nostro Paese e manifestandosi sempre più frequentemente tanto da suscitare una giustificato allarme sociale.

Ciò ha indotto il legislatore ad emanare il DPR 21/11/2007 n° 234 nell" obiettivo di porre un argine al fenomeno attraverso la sollecitazione di una "alleanza" tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, affinché ognuno, secondo il proprio ruolo e compito, possa assumere impegni e responsabilità finalizzati alla crescita umana e civile degli studenti.

In tale direzione si pone, ad esempio, il il c.d. "patto educativo di corresponsabilità" che, sottoscritto al momento della iscrizione alla singola Istituzione Scolastica, impegna le famiglie a condividere con la Scuola i nuclei dell"azione educativa, gli alunni ad osservare i doveri sanciti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", i docenti a realizzare con successo le finalità educative e formative che l"Ordinamento attribuisce alla Scuola.

Quanto sopra per dire come  sia importante l"argomento affrontato che introduce, sulla base delle superiori osservazioni, l"altro tema trattato proprio dal presente elaborato, riguardante la responsabilità dei fatti suddetti e le conseguenze sul piano giuridico, che non possono essere escluse dal ricordato Patto Educativo e che attengono alla violazione dei doveri di vigilanza gravanti sugli operatori scolastici, previsti dalle inderogabili disposizioni del nostro Ordinamento.

A tal riguardo, va subito detto che il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dagli artt. 1218, 2043, 2047, 2048, 2051 CC, distinguendosi una responsabilità dell"Amministrazione Scolastica, identificata nel Ministro della Pubblica Istruzione, ovvero dell"Ente di gestione della Scuola privata, nell"ipotesi in cui gli alunni subiscono o provocano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico, di due tipi: contrattuale, se la domanda è fondata sull"inadempimento dell"obbligo di vigilanza ovvero di tenere o meno un determinato comportamento: extracontrattuale, se invece la domanda è fondata sulla violazione del del principio del neminem laedere (cfr Cass. 16947/2003; Cass. 3680/2011). Quest"ultima,  da un lato attiene alla omissione rispetto all"obbligo di vigilanza sugli alunni (artt. 2047 e 2048 CC); dall"altro all"omissione rispetto agli obblighi di organizzazione, controllo e custodia (artt. 2043 e 2051 CC).

In entrambi i casi la sussistenza della responsabilità civile dell"Amministrazione Scolastica consegue a quella dei propri dipendenti, tenuti all"osservanza dei suddetti obblighi, in virtù del principio organico di cui all"art. 28 della Costituzione, ove si tratti di insegnanti di una Scuola pubblica. Ciò è anche previsto dall"art. 61, 2° comma L. 312/1980, laddove è esclusa la possibilità che i docenti statali possano esser convenuti direttamente in giudizio nelle azioni di risarcimento danni per culpa in vigilando, quale sia il titolo contrattuale o extracontrattuale, salvo l"azione di rivalsa della P.A., in caso di dolo o colpa grave.

In altre parole,  è prevista, in materia, la surrogazione, nel lato passivo, della Amministrazione al personale scolastico nella obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti, tanto nelle azioni per danni arrecati ad altro alunno quanto nella ipotesi di danni arrecati dall"allievo a se stesso (c.d. autolesione), salvo, come visto, la rivalsa della P.A., ma nei soli casi in cui sia dimostrato il dolo o la colpa grave, limite quest"ultimo operante verso l"Amministrazione ma non verso i terzi (v. Cass. S.U. 9346/2002).

Quest"ultimi, quindi, potrebbero ottenere il risarcimento danno anche in caso di colpa lieve.

È opportuno rilevare, a tale ultimo riguardo, che, mentre il dolo riguarda l"ipotesi (del tutto eccezionale) in cui l"insegnante abbia previsto e voluto l"evento dannoso come conseguenza della propria azione od omissione, la colpa grave va identificata in una vasta ed evidente difformità tra l"atteggiamento previsto e quello doveroso, ossia in una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente (cfr. Corte dei Conti Sez. II 03/04/1989 n° 63).

Precisato quanto sopra, occorre, a questo punto, affrontare una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza, nell"ambito della responsabilità degli operatori scolastici, anche perché l"adesione all"una o all"altra tesi, come vedremo, comporterebbe non indifferenti effetti sul piano dell"onere probatorio.

Nello specifico, è necessario stabilire la natura giuridica della responsabilità dell"operatore scolastico in caso di autolesione allorché, cioè, l"allievo abbia arrecato a sé stesso il danno addebitabile ad una inadeguata vigilanza o sorveglianza di chi aveva tale compito, essendo abbastanza pacifico che il danno provocato a terzi rientri nella sfera di applicazione dell"art. 2048 CC.

Orbene, un primo orientamento ha affermato la natura di responsabilità extracontrattuale, più precisamente di colpa presunta anche quando l"allievo ha provocato il danno a sé stesso attraverso la sua condotta, in quanto l"obbligo di vigilanza che grava sull"insegnante è posto non solo a tutela dei terzi, ma anche degli stessi minori a lui affidati. Ed, invero, il fatto che l"allievo abbia procurato un danno a sé stesso sarebbe indice, di per sé, di un difetto di vigilanza e,quindi, di una colpa presunta.

Si configurerebbe una responsabilità soggettiva aggravata poiché sull"insegnante incomberebbe l"onere di fornire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione di aver adottato una vigilanza, nel caso concreto, adeguata all"età ed al normale grado di comportamento dei minori affidatigli (in tal senso, Cass. 8390/1995; Cass. S.U. 7454/1997; Cass. 6331/19988; Cass. 11453/2011).

Il secondo orientamento ha considerato l"art. 2048 II° comma non applicabile al caso in cui il minore procuri a sé stesso una lesione , tenuto conto che la prova liberatoria prevista dal terzo comma dello stesso articolo va opposta al terzo danneggiato non già all"incapace che si sia auto procurato un pregiudizio (v. Cass. 2012/1967; Cass. 5268/1995).

Secondo i fautori di questa seconda interpretazione, il danno autoprocuratosi dall"alunno non resta sfornito di tutela poiché la responsabilità viene comunque rinvenuta nell"ambito del principio generale del neminem laedere di cui all"art. 2043 CC, che sanziona l"illecito extracontrattuale, inteso come violazione del dovere generale di rispetto altrui, attuata mediante la lesione di interessi, quindi tutelata nella vita di relazione (v. BIANCA in Diritto Civile n° 5 La Responsabilità – Giuffrè, Milano, 1987 p. 582).

La condotta omissiva colposa ex art. 2043 CC, determinante il danno ingiusto sofferto dall"alunno, viene quindi individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l"evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l"orario scolastico (cfr Cass. 1135/1989).

La diversità del criterio di imputazione non è di poco conto sul piano del regime probatorio, in quanto, laddove dovesse applicarsi l"art. 2043 CC, piuttosto che l"art. 2048 CC, la prova della colpa, così come gli altri elementi costitutivi dell"illecito civile extracontrattuale, sarebbe, in base ai principi generali, a carico del danneggiato. Non operando la presunzione di colpa in vigilando, il cui effetto è quello di invertire l"onere probatorio, spetterebbe infatti al soggetto che ha promosso l"azione risarcitoria fornire la prova del danno subito, del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall"insegnante ed evento lesivo cioè del mancato o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete. Applicando invece l"art. 2048 CC, l"onere probatorio del danneggiato sarebbe meno gravoso, esaurendosi nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, mentre spetterebbe all"insegnante dimostrare di non aver potuto impedire l"evento (cfr Cass. 6331/1998).

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza 17/06/2002 n° 9346 che non solo ha negato l"applicazione dell"art. 2048 co. II°, all"insegnante in caso di autolesione, ma ha anche affermato la natura contrattuale della responsabilità con conseguente inapplicabilità dell"art. 2043 CC ed importanti conseguenze sul piano probatorio, come già sopra anticipato.

Sarebbe di ostacolo alla applicazione estensiva dell"art. 2048 CC, secondo le S.U., non solo il dato letterale, cioè il fatto che tale disposizione normativa prevede al 3° comma la possibilità di opporre la prova liberatoria solo al terzo danneggiato (e non già al minore che si sia autocagionato un pregiudizio), ma anche la circostanza che la fattispecie del "danno a sé stesso" non costituisce un illecito in senso stretto.

Al riguardo, le S.U. precisano che l"indirizzo restrittivo trova conferma nella  condivisibile opinione di autorevole dottrina "secondo cui nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana l"art. 2048 CC è concepito come norma di propagazione della responsabilità in quanto, presumendo una colpa in educando o vigilando, chiama a rispondere genitori, tutori, precettori, maestri d"arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi. La responsabilità civile nasce come responsabilità del minore verso terzi e si estende ai suddetti soggetti.

Il caso esaminato dalla Cassazione a S.U., che ha dato l"occasione di affermare l"importante principio, aveva riguardato il fatto di una alunna minorenne la quale durante la lezione di educazione fisica, svoltasi per inclemenza metereologica in classe, era scivolata a terra, riportando la frattura di due denti incisivi, mentre saltava tra i banchi rincorrendosi con altri studenti.

Risolvendo il contrasto, i Giudici di Palazzo Cavour rigettavano il motivo del ricorso, per quanto qui interessa, tenuto conto che la Corte di merito aveva correttamente deciso la controversia sulla base del principio secondo cui la presunzione di responsabilità ex art. 2048 CC si applica solo ai fatti illeciti commessi dall"alunno nei confronti dei terzi e non anche nella fattispecie esaminata che riguardava più propriamente una ipotesi di autolesione.

Tale indirizzo è stato costantemente seguito nella successiva elaborazione giurisprudenziale. Al riguardo si citano ex pluribus, a titolo semplificativo, le seguenti decisioni.

1) Cassazione 18/11/2005 n° 24456,  nel caso di un alunno caduto dalla sedia del banco della Scuola elementare (peraltro, andata assolta insieme all"insegnante)  per la repentinità dell"evento ed in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l"insorgenza di situazioni di pericolo

2) Cassazione 26/04/2010 n° 9906, nel caso di una bambina di tre anni che aveva subito un infortunio mentre era andata in bagno, accompagnata dalla maestra ma poi lasciata sola perché l"insegnante era dovuta tornare in classe per occuparsi degli altri alunni.

3) Cassazione 03/02/2011 n° 2559,  in un caso in cui una bambina iscritta ad una Scuola di sci aveva subito un infortunio durante una lezione.

4) Cassazione 3680/2011 , nel caso di una studentessa prossima alla maggiore età che veniva addentata ad una mano da un cane incustodito e senza museruola nel cortile antistante l"edificio scolastico mentre si apprestava ad uscire da questo al termine delle lezioni.

5) Cassazione 1769/2012, nel caso di un alunno che aveva riportato serie lesioni personali scavalcando da un balcone della terrazza di un albergo e precipitando a terra, durante una gita scolastica.

6) Cassazione 15/05/2013 n° 11751, nel caso di un infortunio subito da una alunna alla quale era stato incendiato da altro alunno il vestito indossato per una recita scolastica.

7) Cassazione 29/05/2013 n° 13457 , in un caso in cui una alunna minorenne aveva subito danni in quanto, mentre si trovava nel bagni della scuola, era rimasta vittima di violenza sessuale commessa da un operaio incaricato dei lavori di manutenzione dell"immobile.

8) Cassazione 04/10/2013 n° 22752, in un caso in cui è stata riconosciuto il risarcimento dei danni occorsi ad una alunna la quale, mentre si trovava all"interno del piazzale antistante la scuola elementare, ove – essendo già aperti i cancelli – era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva da un muretto delimitante l"area sottostante ove si trovava l"ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.

10) Cassazione 04/02/2014 n° 2413 , nel caso dei danni subiti da un alunno il quale, durante una gita scolastica, si era issato, insieme ad altri compagni di scuola, su di una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare, precipitando a terra per il crollo di uno di essi.

Anche di recente il suddetto indirizzo si è andato consolidando essendo state adottate, nell"ultimo anno trascorso (2015), varie decisioni tra le quali si segnalano:Cassazione 16/02/2015 n° 3081, nel caso di un infortunio subito da un minore dopo l"uscita di scuola, allorché, mentre era seduto sul parapetto della scala dell"edificio scolastico, era caduto all"indietro, in seguito alla spinta di un compagno; Cassazione 22/09/2015 n° 18615 nel caso di un infortunio occorso ad una alunna impegnata in un gioco intrinsecamente pericoloso, come la corsa dei sacchi; Cassazione 12/10/2015 n° 20475, nel caso dei danni subiti da una minore che era caduta all"interno di un Istituto scolastico da lei frequentato ferendosi il labbro e lesionandosi due denti.

Comune denominatore in tutte le decisioni ricordate è il fatto che con "l"accoglimento della domanda di iscrizione presso l"Istituto Scolastico e la conseguente ammissione dell"allievo a Scuola, sorge un vincolo negoziale da cui deriva l"obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell"alunno per tutto il tempo in cui il medesimo fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni".

Da tale obbligo consegue che l"Istituto Scolastico è tenuto a "predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad evitare i danni che l"alunno possa procurare a sé stesso, sia all"interno dell"edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione, compreso il cortile antistante l"edificio scolastico ove viene consentito l"accesso e lo stazionamento degli utenti ed in particolare degli alunni" (cfr in particolare le già citate Cass. 3680/2011, Cass. 1769/2012, Cass. 11751/2013, Cass. 22752/2013, Cass. 2413/2014, Cass. 23202/2015).

L"obbligo di vigilanza e sorveglianza che l"Istituto Scolastico è tenuto ad osservare, è modulato sulla base di una condotta diligente secondo i criteri di normalità, da apprezzarsi anche in relazione alla sua capacità tecnica-organizzativa.

Si parla, a proposito, di "Contratto di protezione", secondo il quale tra gli interessi da realizzare dalla Scuola rientra quello all"integrità fisica dell"allievo.

Il riferimento è quello che nella recente giurisprudenza viene fatto al c.d. contratto sociale ,      inaugurato in campo sanitario (cfr., a tal ultimo riguardo, Cass. 18805/2009 e Cass. S.U. 577/2008). Quella dell"insegnante verso l"allievo è configurata come responsabilità avente una fonte autonoma, rappresentata per l"appunto dal contratto sociale che dà luogo anche ad obblighi di protezione. In tal senso abbastanza eloquente appare, ex pluribus, Cass. 22252/13 e soprattutto Cass. 11751/2013 secondo la quale "il rapporto scuola-allievi scaturisce dal c.d. contratto sociale, il quale prevede, per il personale, l"obbligo primario di educare e insegnare e, quello secondario, di vigilare sulla incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, ponendoli al riparo da pericoli sia per fatto proprio che per fatto di terzi".

Ma vedasi, in tal senso, anche le già citate decisioni della Cass. 3680/2011 e 1769/2012.

Una volta qualificato come contratto (di protezione) quello che intercorre tra Istituto Scolastico ed allievo vanno esaminate le conseguenze che ne scaturiscono soprattutto in relazione ai seguenti profili:

  1. prescrizione dell" azione;
  2. irrisarcibilità dei danni non prevedibili;
  3. ripartizione dell"onere probatorio.

Per quanto riguarda il primo profilo, va notato che differenti sono i termini di prescrizione dell"azione, decennale per quella contrattuale, ex art. 2946 CC, e quinquennale , ex art. 2947 CC, per quella extracontrattuale.

Con riferimento al secondo profilo è noto, sulla base dell"esplicita funzione dell"art. 1225 CC, che, a differenza della responsabilità aquiliana, quella contrattuale e circoscritta, purché non si ravvisi il dolo, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l"obbligazione.

Mette conto di rilevare, a tale ultimo riguardo, che il dolo non consiste nella coscienza e volontà di provocare tali danni, ma nella mera consapevolezza e volontarietà nell"inadempimento.

In questo senso, vedasi ad esempio Cass. 25271/2008 che ha ritenuto sussistere tale consapevolezza in capo al conduttore che permanga nella detenzione dell"immobile e sospenda il pagamento del canone nonostante la pronuncia di un provvedimento giudiziale di rilascio.

La S.C. ha chiarito che la prevedibilità del danno risarcibile va valutata in relazione alla probabilità del suo verificarsi secondo apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile che deve tener conto, peraltro, delle circostanze di fatto concretamente conosciute (cfr Cass. 18238/2003).

Inoltre "la prevedibilità del danno richiesta dall"art. 1225 CC , riguarda il danno considerato non tanto nella sua intrinseca realtà, quanto nel suo concreto ammontare, sì che ad integrare l"esistenza di tale requisito non è sufficiente il riferimento ad una astratta prevedibilità del danno stesso, dovendo ritenersi, per converso, che il concreto ammontare del risarcimento non può eccedere l"entità prevedibile al momento in cui è sorta l"obbligazione inadempiuta" (v. Cass. 3102/2000).

Nella responsabilità extracontrattuale, detto requisito della prevedibilità del danno risulta essere inapplicabile in quanto non richiamato dall"art. 2056 CC, avendo sancito il Legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa (Cass. 6725/2005).

Con riferimento al terzo profilo, va sottolineato che, mentre l"attore che richiede il risarcimento danni per una delle ipotesi di responsabilità in esame deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto ed all"interno della struttura scolastica, salvi i casi eccezionali quali le uscite ed i viaggi di istruzione, sull"altra parte incombe l"onere di dimostrare che l"evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla Scuola né all"insegnante.

In verità, per quanto attiene il regime probatorio, resta indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell"obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie (v. Cass. 24997/2009; Cass. 3081/2015; Cass. 23202/2015).

Quanto al contenuto della prova liberatoria, l"insegnante (e l"Istituto) potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (v. Cass. 9542/2009; Cass. 24835/2011; Cass. 2413/2014 e, da ultimo, Cass. 23202/2015).

Con particolare riferimento al caso esaminato dalla ultima decisione della Cassazione in ordine di tempo (13/11/2015 n° 23202), i Giudici di Palazzo Cavour hanno addebitato a quelli di merito la circostanza di non aver indagato sufficientemente su un elemento di fondamentale importanza quale l"approntamento di cautele idonee ad evitare situazioni di pericolo, che, laddove sussistente, avrebbe sostanziato il raggiungimento delle prova liberatoria rispetto alla presunzione della responsabilità della Scuola (e dell"insegnante), esclusa alla luce della erronea considerazione che nella specie ( un alunno intento a pitturare, insieme ad altri compagni, le pareti dell"aula scolastica, il quale era caduto violentemente a terra, provocandosi un ematoma spinale, perché una sua compagna gli aveva sottratto la sedia nel momento in cui stava per sedersi  sulla stessa) non sarebbe stata provata concretamente la dinamica dell"incidente essendo rimasto incerto se la caduta fosse stata provocata per la sottrazione della sedia all"infortunato, da parte di una sua compagna di classe, o mentre il medesimo si contendeva la sedia con la compagna stessa.

Nelle ricordate decisioni, la Cassazione ha ammesso, in pratica, che l"esistenza del fortuito (prova diretta) possa essere desunta, in via indiretta, dalla prova di aver esercitato una sorveglianza giuridica diligente, in relazione alle circostanze del caso concreto.

È bene precisare, a questo punto, che il grado di adeguatezza della vigilanza e, di conseguenza, l"estensione del relativo obbligo, dovranno essere valutati sulla base dei fatti concreti, con particolare riguardo all"età, al grado di formazione e maturità del discente, nonché con riferimento alle condizioni ambientali di svolgimento delle attività didattiche (v. ex multis, Cass. 24835/2011). Con la conseguenza che il grado e l"entità della vigilanza raggiungeranno la massima estensione nel caso di allievi delle Scuole materne e delle classi inferiori della Scuola primaria (v. Cass. 12424/1998; Cass. 11453/2003).

Quando la prova della l"imprevedibilità/inevitabilità dell"evento è insito nella stessa natura della fattispecie e del danno, come in una partita di pallavolo allorché un allievo colpisce male la palla subendo una lesione alle falange di un dito, l"Istituto Scolastico (insegnante) andrebbe esente da ogni responsabilità, trattandosi di danno di minima entità ed inevitabile se non attraverso il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportive non potendo, al riguardo, essere sufficiente ogni più scrupolosa sorveglianza del docente. Il cui obbligo, viceversa, sarebbe violato laddove fosse consentito agli allievi di svolgere attività  sportive tali da comportare l"uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose o in difetto di idoneo addestramento (v. Cass. 11188/2015).

In definitiva la responsabilità Amministrazione scolastica e degli insegnanti presenta i  due limiti sottodescritti.

  1. Il limite esterno, rappresentato dal periodo dell"affidamento dell"alunno alla Scuola, che decorre dal momento dell"ingresso e termina al momento dell"uscita dalla Scuola  stessa e che si specifica in un limite temporale fissato dalle norme contrattuali, che stabiliscono l"orario in cui l"insegnante esercita la propria attività e vigilanza sui minori, ed un limite, per così dire, territoriale, costituito normalmente dall"edificio scolastico e dalle sue pertinenze.Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi  non solo i momenti in cui si svolgono le attività strettamente didattiche, ivi compresi quello della c.d. ricreazione, lo spostamento da un locale all"altro della Scuola, il servizio di mensa, le uscite, le gite scolastiche, i viaggi di istruzione.

Quanto accade prima, come ad esempio nei gradini di ingresso dell"edificio scolastico (nel caso concretamente occorso ad una studentessa allorché all"uscita dalla scuola, mentre era seduta sul parapetto delle relative scale, cadeva all"indietro sospinta da un compagno provocandosi gravi lesioni) può, ricorrendone i presupposti, trovare il suo referente giuridico nell"articolo 2051 CC relativo alla responsabilità del custode (v. Cass. 3081/2015).

E" appena il caso di ricordare, al riguardo, tutte quelle circostanze non ben definite, che rappresentano una sorta di zona grigia in relazione alla individuazione del soggetto responsabile, quali la eventualità di un ritardo o di una assenza del docente che deve prendere in consegna la classe al termine della lezione, la possibilità che la ricreazione si svolga contemporaneamente in luoghi diversi ( corridoi/cortile). l"ipotesi che più classi risultino scoperte per l"assenza di alcuni insegnanti, etc.

In tali casi  i Capi Istituto dovrebbero dettare delle disposizioni specifiche per  garantire la vigilanza degli alunni potendo, in difetto, ipotizzarsi una loro responsabilità per carenza di misure organizzative finalizzate a tale scopo  ed al fine di evitare eventi lesivi che potrebbero essere commessi agli e dagli alunni.

  1. Il limite interno costituito dalla impossibilità di impedire il fatto, quindi nella dimostrazione che è stata esercitata una sorveglianza sugli studenti con uno scrupolo tale da impedire il medesimo fatto dannoso. È necessario, quindi, che venga provato da parte dell"Istituto scolastico (dall"insegnante chiamato in rivalsa), il caso fortuito ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza del caso concreto ( rapportata all"età,  al grado di maturazione degli allievi,  alle condizioni ambientali).

Tale prova liberatoria, come visto, è stata resa più gravosa dalla giurisprudenza ( da ultimo, v. la già citata Cass 23202/2015) laddove si consideri il prescritto obbligo di dimostrare di aver adottato, in via preventiva, le misure idonee a scongiurare la situazione di pericolo capace di determinare l"evento pregiudizievole.

Conclusivamente, il titolo della responsabilità scolastica  è contrattuale tanto nella ipotesi di autolesioni quanto in quella di un evento lesivo commesso all"alunno da parte di un terzo.

E" extracontrattuale nella diversa ipotesi di evento lesivo commesso dall"alunno minore, capace di intendere e volere, nei confronti di terzi, con l"avvertenza che in tale ipotesi, è possibile delineare una responsabilità concorrente dei genitori dell"alunno stesso con quella dell"Istituto Scolastico (insegnante) laddove sia dimostrato che essi non abbiano saputo impartire una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. Una responsabilità, questa, infatti, che non viene meno per il fatto di aver affidato il minore a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, persistendo la presunzione per culpa in educando che costituisce l"altro fondamento dell"art. 2048 CC (v. Cass. 2606/1997; Cass. 8740/2001). Trattasi, nella specie, di responsabilità solidale, ex art 2055 CC e non alternativa, come ha stabilito  Cass. 12501/2000, secondo cui " l"affidamento di un minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione della colpa in vigilando (dal momento che della adeguatezza della sorveglianza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato) ma non anche da quella per colpa in educando, i genitori rimando comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trova soggetto alla vigilanza di terzi, di aver impartito al minore stesso una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti". Tale prova, purtuttavia, non è sufficiente, agli effetti liberatori della responsabilità dei genitori, tenuti a dimostrare anche che il minore tenga una condotta abituale conforme ai precetti impartitigli. In altri termini "nell"opera di educazione è insita una attività di vigilanza sulla rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti della attività educativa"(v. Cass. 7247/1986).

 




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