-  Mazzon Riccardo  -  18/06/2013

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Riccardo MAZZON

Gli amministratori sono solidalmente responsabili, verso la società, dei danni

"il socio di una società di capitali è titolare, già prima che divenga esigibile il suo diritto alla quota di liquidazione, di una situazione giuridica direttamente tutelata, avente ad oggetto innanzi tutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa e delle operazioni sociali. (Nel caso di specie, la C.S. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - a fronte della domanda risarcitoria proposta dal socio per gli illeciti commessi, in concorso fra loro, dagli altri soci e dall'amministratore di una società a responsabilità limitata, consistenti nella falsificazione delle scritture sociali, nella distruzione del libro dei soci e nella sostituzione dello stesso con un nuovo libro attestante falsamente la titolarità delle quote in capo ai soci - aveva omesso di individuare esattamente l'evento di danno lamentato, considerato unitariamente come risultato della condotta concorrente degli autori dell'illecito, e di accertare se tale evento fosse lesivo della situazione giuridica soggettiva del socio direttamente tutelata in capo allo stesso, come sopra individuata)" (Cass. civ., sez. III, 17.5.2010, n. 11959, GCM, 2010, 5, 757 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON),

derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti - dalla legge ovvero dall'atto costitutivo - per l'amministrazione della società;

"nella società a responsabilità limitata l'interesse generale al rispetto delle regole che presiedono alla formazione della volontà sociale trova adeguata tutela nell'impugnazione ex art. 2479 ter c.c. e nell'azione di responsabilità per gravi irregolarità degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c." (Trib. Verona 9.3.2007, GCo, 2008, 5, 1032),

ci si riferisce, ad esempio, all'inosservanza dei principi di chiarezza e precisione,

"qualora si contesti agli amministratori di una s.r.l. la violazione dei principi di chiarezza e precisione, l'espressione del parere per l'approvazione del bilancio compromette l'efficacia delle suddette contestazioni" (App. Roma, sez. II, 21.2.2008, n. 764, Redazione Giuffrè, 2010),

al mancato rispetto del dovere di conservazione del patrimonio sociale

"gli amministratori di una società a responsabilità limitata sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall"inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall"atto costitutivo per l"amministrazione della società, doveri tra i quali vi rientra anzitutto quello di conservazione del patrimonio sociale, a meno che non dimostrino di essere esenti da colpa" (Trib. Tivoli 5.10.2007, Redazione Giuffrè, 2009),

- a cagione del quale gli amministratori rispondono anche nei confronti dei creditori sociali:

"gli amministratori di società a responsabilità limitata sono, al pari di quelli di società per azioni, responsabili ai sensi dell'art. 2394 c.c. verso i creditori sociali del pregiudizio recato al patrimonio sociale dalla violazione dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio medesimo" (Trib. Roma 17.12.2008, BBTC, 2010, 4, 483) -

nonché, generalmente, per tutti quei fatti che configurino "mala gestio":

"è affetta da nullità la deliberazione che approva il bilancio annuale di società capitalistica difettivo di alcune componenti dello stato patrimoniale e del conto economico, portante costi inesistenti ovvero di pertinenza di terzi, siccome disattesi il principio di chiarezza e il diritto di informazione, ricorrendo, altresì, repliche inadeguate della società. Nel caso di azione sociale di responsabilità proposta contro un ex amministratore unico per fatti di mala gestio, presupposto il conflitto di interessi socio società, la deliberazione stessa va sottoposta alla condizione della dannosità per la compagine e l'impugnante deve provare, in termini univoci, il vizio dedotto per individuare i due interessi contrastanti" (Trib. Milano 13.2.2007, GM, 2007, 11, 2905).

Peraltro, tale responsabilità

"la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per atti di gestione compiuti dopo l'entrata in vigore della riforma societaria disposta dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, non è esclusa dall'autorizzazione dell'assemblea neppure nel caso in cui questa sia intervenuta in epoca precedente a detta riforma" (Trib. Milano 9.10.2008, FI, 2010, 1, 335),

non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso:

"è da ritenersi fondata la corresponsabilità ex art. 2476, comma 1 c.c. del socio coamminstratore il quale, quando anche non abbia concordato con l"altro socio coamminstratore la gestione dei beni sociali secondo criteri di personale convenienza del tutto illegittimi, di fatto abbia tenuto un comportamento di disattenzione assoluta e di completa negligenza, non curando di effettuare, come sarebbe stato suo precipuo dovere amministrativo, il controllo dei fatti di gestione attraverso un riscontro contabile continuo; il che comporta che lo stesso debba rispondere dei danni provocati alla società, se non a titolo di dolo, quantomeno a titolo di colpa" (Trib. Milano, sez. VIII, 30.6.2009, n. 8646, GiustM, 2009, 7-8, 53).

In tal ambito, il socio può anche chiedere il sequestro conservativo sui beni degli amministratori e, una volta ottenutolo, può porlo in esecuzione nell'interesse della società:

"nell'ambito dell'azione di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 2476 il socio può, altresì, chiedere il sequestro conservativo sui beni degli amministratori; ed, una volta ottenutolo può porlo in esecuzione nell'interesse della società. Anche in tal caso si configura una fattispecie di sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., da ciò derivando che la società non è litisconsorte necessario del giudizio promosso dal sostituto,pur potendo sempre essere chiamata in causa o dispiegare un intervento volontario" (Trib. Nola, sez. I, 2.11.2010, GM, 2011, 7-8, 1834).

Affinché perché possa ritenersi integrata la responsabilità risarcitoria prevista dall'attuale articolo 2476, comma 1, del codice civile (cfr. paragrafo 2. del presente capitolo) risulta necessaria non solo la prova di concreti inadempimenti, perpetrati dall'organo gestorio, ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto, ma anche l'allegazione e la prova del danno

 "le contestazioni per gravi violazioni mosse da parte di una società all"amministratore della stessa, necessitano di prova e di specifica identificazione del danno lamentato, in assenza, deve esserne dichiarata l"inammissibilità" (Trib. Como 30.11.2006, Redazione Giuffrè, 2009),

in tal modo concretamente cagionato al patrimonio sociale, nonché il nesso di causa che lega i primi al secondo:

"perché possa ritenersi integrata la responsabilità risarcitoria prevista dall'attuale art. 2476 comma 1 c.c. è necessaria, oltre alla prova di concreti inadempimenti dall'organo gestorio ai doveri su di esso incombenti per legge e statuto, l'allegazione e prova del danno in tal modo concretamente cagionato al patrimonio sociale (e quindi, nel caso di azione esercitata dal curatore fallimentare, alla garanzia patrimoniale offerta al ceto creditorio) nonché il nesso di causa che lega i primi al secondo. (Nel caso in esame il fallimento, fatta eccezione per la distrazione di denaro, s'è limitato a dare generico conto di irregolarità contabili ed amministrative, senza neppure allegare quale concreto "vulnus" ne sarebbe derivato all'integrità del patrimonio della società fallita)" (Trib. Milano, sez. VIII, 24.10.2008, n. 12568, GiustM, 2008, 10, 70).

Riguardo al quantum del danno,

"l'obbligo di restituire le somme indebitamente prelevate dalla società spetta anche a titolo di risarcimento danni a quegli amministratori i quali, trasgredendo all'obbligo di vigilanza, non si sono attivati per ottenere detta restituzione" (Trib. Milano 8.5.2006, GI, 2006, 11, 2087),

ad esempio, è stato recentemente osservato come il risarcimento dovuto non possa comprendere la somma versata dal socio nelle casse sociali - senza la previsione di un obbligo di restituzione in capo alla società - e successivamente imputata a capitale:

"il risarcimento dovuto al socio non comprende la somma da lui versata nelle casse sociali senza la previsione di un obbligo di restituzione in capo alla società e successivamente imputata a capitale: tale versamento non è infatti riconducibile allo schema del mutuo, ma costituisce un apporto finanziario che si aggiunge a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, non restituibile al di fuori dell'ipotesi di liquidazione della società e liberamente utilizzabile da parte di quest'ultima" (Trib. S.Maria Capua V. 10.10.2006, GI, 2007, 11, 2512).

 




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