-  Mazzon Riccardo  -  29/03/2014

LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI NELL'ABUSO EDILIZIO - RM

In argomento

 in tema di reato di abitazione di immobile senza il preventivo rilascio di licenza di abitabilità, di cui all'art. 221 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, è inapplicabile l'amnistia, qualora il proprietario abbia dato in locazione l'immobile ben sapendo, proprio per le norme inderogabili che regolano la materia, di non potere fare cessare il contratto prima della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché la permanenza del reato dipende dalla sua volontà. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per amnistia, la suprema Corte ha altresì osservato: "poiché il reato contestato si configura anche quando l'immobile venga fatto abitare ad altri, la responsabilità del proprietario non potrebbe venir meno in virtù delle norme che puniscono il concorso di persone")" Cassazione penale, sez. III, 18 febbraio 1994 Matozzo Cass. pen. 1995, 2694 (s.m.) Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 69 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -

(specie in ambito di lottizzazione abusiva)

"ad integrare il reato di lottizzazione abusiva non è necessaria la preventiva realizzazione di infrastrutture urbanistiche, ma è sufficiente una attività meramente negoziale che, attraverso una pluralità di atti, scomponga il territorio in tanti piccoli appezzamenti insuscettibili di utilizzazione diversa da quella edilizia" Pretura Torre Annunziata, 24 aprile 1983 Vita not. 1983, 1535 (nota)

restano coinvolti ed interessati anche i professionisti che, in qualche modo, abbiano apportato il loro contributo (notaio,

"concorre nel reato di lottizzazione abusiva il notaio rogante gli atti di vendita, quando i documenti e le circostanze a sua disposizione siano tali da rendere obiettivamente manifesta la finalità lottizzatoria delle vendite" Pretura Latina, 23 aprile 1980 Carpene e altro Giur. Merito 1982, 724 "il notaio il quale riceva e curi la trascrizione degli atti di vendita frazionata di un fondo concorre nel reato di lottizzazione abusiva" Pretura Prato, 28 maggio 1980 M. Vita not. 1981, 362  "non concorrono nel reato di lottizzazione abusiva il notaio rogante gli atti di vendita dei singoli lotti, nè il tecnico che abbia proceduto al tipo di frazionamento per i terreni venduti e alla progettazione di edifici sui terreni stessi" Tribunale Orvieto, 04 maggio 1978 Iachelli Giur. Merito 1980, 198

direttore dei lavori,

"il direttore dei lavori non è, a norma dell'art. 6 l. 28 febbraio 1985, n. 47, tenuto al controllo della conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche, ma ben può concorrere (al pari di altri soggetti) nella relativa violazione allorché alla realizzazione di questa abbia dato un contributo causalmente efficiente (il che si verifica inevitabilmente nell'ipotesi di concessione edilizia macroscopicamente illegittima). (Nella specie la suprema Corte ha osservato che, anche a voler ritenere il reato di cui all'art. 20 lett. a) l. n. 47/85, nella forma di inosservanza delle norme urbanistiche e di previsione di piano, un reato proprio, va rilevato che costituisce principio pacifico, sia in giurisprudenza che in dottrina, la possibilità del concorso dell'extraneus nel reato proprio)" Cassazione penale, sez. III, 12 giugno 1996, n. 7310 Venè e altro Cass. pen. 1997, 2570 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1997, 578 Giust. pen. 1997, II, 510 (s.m.)

progettista):

"il concorso di persone nel reato di lottizzazione abusiva può estendersi dalla fase preparatoria e progettuale (fattispecie di vendite compiute dai proprietari diversi su progetto predisposto da un tecnico congiuntamente incaricato) a quella di "esecuzione concorsuale frazionata", da parte di acquirenti diversi, delle opere in vista delle quali la lottizzazione era stata progettata ed iniziata, e poiché le varie azioni in tale duplice ipotesi concorsuale non si pongono in modo autonomo, ma si combinano fra loro in un rapporto di convergenza verso una operazione unitamente concepita e finalizzata, il risultato che ne consegue è unico e indivisibile, e ciò si ripercuote sui momenti consumativi iniziale e finale del reato in parola" Cassazione penale, sez. III, 28 marzo 1980 Petta Cass. Pen. 1981, 1869 Cass. pen. 1981, 1634 (s.m.) "il geometra che per incarico del proprietario di un terreno procede alla sua lottizzazione, in contrasto con i piani urbanistici, svolgendo attività ricognitoria, di picchettamento e frazionamento delle particelle, concorre nel reato di lottizzazione abusiva"  Cassazione penale, sez. III, 30 giugno 1987 Gulino e altro Riv. Pen. 1988, 241  "risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva il tecnico che abbia operato l'ulteriore frazionamento di particelle già frazionate, comprese anch'esse nella maggiore estensione della proprietà originaria, poiché anch'egli si è inserito con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento. (Nella specie la S.C. ha osservato che anche qualora, all'epoca dello svolgimento dell'anzidetta attività professionale non fosse ancora stato annotato sul mappale il precedente frazionamento, egli ebbe comunque a rendersi pienamente conto della reale situazione in occasione delle effettuate operazioni di ricognizione e di picchettamento)" Cassazione penale, sez. III, 13 luglio 1995, n. 10061 Barletta Cass. pen. 1997, 195 Riv. trim. dir. Pen. economia 1996, 1110.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film