-  Mazzon Riccardo  -  14/03/2014

LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2049 C.C. E' OGGETTIVA? - RM

La responsabilità attribuita, a norma dell'articolo 2049 del codice civile, a padroni e committenti, prescinde dalla colpa di quest'ultimi ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, responsabilità oggettiva (cfr. anche capitolo terzo del volume: "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti nell'effettuata, particolare scelta imprenditoriale:

"i presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. sono: il rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente; l'esercizio di attività d'impresa, ed il fine di lucro. Tale responsabilità prescinde dalla colpa del preponente ed è imputabile anche a titolo oggettivo" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2010, n. 6325, RCP, 2010, 6, 1273 conforme, prescindendo del tutto, la responsabilità, da una "culpa in eligendo" o "in vigilando" del datore di lavoro, insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza, che l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla: Cass. civ., sez. III, 20 giugno 2001, n. 8381, GCM, 2001, 1223; conforme, trattandosi di responsabilità oggettiva: Trib. Napoli 3 aprile 1998, DeG, 1998, 575; conforme Cass. civ., sez. III, 29 agosto 1995, n. 9100, GCM, 1995, 1554).

La natura oggettiva della responsabilità in esame pare evidente: l'art. 2049 non prevede alcuna prova liberatoria a favore del datore di lavoro; se fossimo, invece, in presenza di una responsabilità qualificata da un punto di vista soggettivo, dovrebbe essere accolta una prova liberatoria basata sull'assenza di colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto da parte del preponente:

"ai fini dell'affermazione di responsabilità del preponente, inoltre, si considera irrilevante che la scelta del preposto non sia stata libera, ma imposta da leggi o da regolamenti" Alpa, Bessone, Zeno Zencovich, I fatti illeciti, in Tratt. Rescigno, 14, Torino, 1995, 340.

 




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