-  Redazione P&D  -  19/11/2012

LA RESPONSABILITA DELLINTERNET PROVIDER – Massimo SCUFFI

Il termine Internet designa una rete mondiale di computer in grado di colloquiare reciprocamente attraverso protocolli di comunicazione standardizzati . Il sistema concepito nel 1969 con il nome di ARPAnet(Advanced Research Projects Agency) per collegare le universita" statunitensi (ma originariamente adottato per scopi militari) si accompagna ad un insieme di indirizzi (domain names) che consentono l"identificazione di ogni computer collegato alla rete.

L"accesso ad internet è gestito da operatori commerciali che permettono, innanzitutto, la connessione alla rete tramite il collegamento del loro server al computer dell"utente e possono altresì fornire i molteplici servizi messi a disposizione dallo Cyberspazio (pagine web, posta elettronica, ecommerce, newsgroup ed altro ancora).

Si tratta degli "intermediari" dei servizi della società di informazione.

Il fornitore di connettività, propedeutica alla fruizione da parte dell"utente dei correlati servizi telematici, è definito ISP (Internet Service Provider), sigla che indica nel linguaggio comune il prestatore di servizi basati su Internet.

L"ISP mette in atto tutte le risorse umane, i materiali e gli accorgimenti tecnici per predisporre l"ambiente di sistema, acquisendo allo scopo i veicoli di trasmissione dei dati quali linee e servizi di base facenti capo al concessionario delle infrastrutture pubbliche e delle telecomunicazioni.

L"ISP regola contrattualmente i rapporti di accesso con gli utilizzatori mediante contratti rientranti nella categoria dell"appalto o della somministrazione di servizi e rimessi all"autonomia negoziale per quanto concerne la definizione dei contenuti e delle prestazioni richieste.

La enorme potenzialità comunicativa di Internet fa sì che la rete costituisca un formidabile volano per la commissione e diffusione di illeciti sia di natura civile (si pensi alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale su segni distintivi ed opere dell"ingegno nonchè alle multiformi fattispecie di concorrenza sleale) sia di natura penale (così le diffusioni di materiale pedo‐pornografico, le pubblicazioni di stampo terroristico o gli atti diffamatori) la responsabilità dei quali ricade innanzitutto sugli autori, cioè gli utenti del provider che hanno posto in essere tali illeciti attraverso gli strumenti telematici messi a loro disposizione.

Gli illeciti commessi con lo strumento di internet interessano però anche la posizione del provider (sotto il profilo civile e talora penale) nei confronti dei terzi lesi e danneggiati da condotte riferibili ai clienti utilizzatori‐per suo tramite‐ del sistema.

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L'Autore è presidente del Tribunale di Aosta, già consigliere di Corte di cassazione




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