-  Marena Teodoro  -  26/02/2014

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI DEBITI AZIENDALI - Teodoro MARENA

La responsabilità solidale dei debiti dell"azienda ceduta

 

In tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560, della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido. Ciò comporta, sul piano processuale, la conservazione da parte del cedente della legittimazione ad agire, relativamente al contratto che si riferisce all'attività connessa all'acquisto dell'azienda, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine per l'impugnazione per effetto dell'inerzia del cedente l'azienda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del cessionario e l'impossibilità della integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente quale unico soggetto legittimato all'impugnazione[1] (C. 20153/2011).

 

1. I rapporti tra le parti

 

Nell'art. 2560 si assiste ad un rovesciamento di prospettiva rispetto all'art. 2559 inerente i crediti, dato che l'art. 2560 stabilisce che il venditore dell'azienda non è liberato dai debiti che la riguardano se non risulti che i creditori vi hanno consentito; in altre parole, deve intervenire una pattuizione ad hoc affinché i debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta passino all'acquirente e, a tal fine, non sarebbe sufficiente che il creditore dichiari unilateralmente di liberare il cedente, ma occorrerebbe una clausola nel contratto di vendita dell'azienda che preveda l'accollo dei debiti al compratore (Bonfante, Cottino, L'imprenditore, in Tratt. Cottino, I, Padova, 2001, 643), in assenza del quale, l'acquirente risponde in solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla sua liberazione (Campobasso, Diritto commerciale, I, Torino, 2003, 160).

La giurisprudenza in proposito parla di un accollo cumulativo ex lege che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda commerciale[2].

Difatti, l'art. 2558, in merito alla cessione di ramo d'azienda, prevede un automatismo dell'effetto successorio nella specifica ipotesi dei contratti "stipulati per l'esercizio dell'azienda", non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive, non ancora eseguite dall'imprenditore e dall'alienante. Gli altri crediti e debiti del cedente, non inseriti in un siffatto contesto di sinallagmaticità, non legati funzionalmente all'esercizio dell'impresa od aventi comunque una fonte non contrattuale, sono trasferiti secondo le prescrizioni, dell'art. 2559 e dell'art. 2560. Per i debiti, in particolare, l'art. 2560 prevede l'accollo cumulativo ex lege, all'acquirente (a tutela dei creditori aziendali che subirebbero altrimenti la sottrazione della garanzia costituita dai beni dell'impresa) dei "debiti" (ovviamente anteriori all'alienazione), ma alla condizione che detti debiti "risultino, dai libri contabili obbligatori" (principio in questo caso posto a tutela dell'acquirente medesimo)[3].

Altra parte della dottrina sostiene, invece, che l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti relativi all'azienda ceduta è previsto come conseguenza automatica della cessione dall'art. 2560, 2° co., il quale tuttavia lo circoscrive ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori e, pertanto, tale accollo varrebbe solo nel caso di imprenditore commerciale non piccolo, dato che solo quest'ultimo è tenuto all'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e a nulla servirebbe che l'acquirente fosse a conoscenza di debiti non risultanti dai libri contabili (Galgano, Diritto commerciale, ed. compatta, L'imprenditore. Le società, Bologna, 2008, 49).

Nel giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti dell'alienante dell'azienda, per il pagamento di un debito inerente all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriore al trasferimento (art. 2560, 1° co.), è irrilevante l'accertamento sia dei patti intercorsi in ordine ai presistenti debiti aziendali tra alienante ed acquirente dell'azienda, sia dell'esistenza dell'annotazione del debito nei libri contabili obbligatori, la quale assume valore, ai sensi del 2° co. dell'articolo citato, solo nel diverso caso in cui il terzo creditore abbia proposto domanda di pagamento del suddetto debito nei confronti - solo od anche - dell'acquirente dell'azienda[4].

Nessuna responsabilità ex art. 2560, 2° co., può sorgere in capo al cessionario di una azienda per debiti contratti dal cedente anteriormente al trasferimento se non risultanti dai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2214 dello stesso codice. Il registro iva degli acquisti non può ritenersi, a tal fine, equiparabile ai suddetti libri mancando di una precisa funzione contabile in ordine alla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e, come tale, privo di efficacia probatoria contro l'imprenditore ai sensi dell'art. 2709[5].

2. Liberazione dell'alienante

La cessione di attività commerciale, ai sensi dell'art. 2560, non libera l'alienante dalle obbligazioni passive inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta ove non sia intervenuto il consenso dei creditori (nella specie, quello dell'Inps) alla liberazione del debitore (P. Mantova 22.12.1988).

Il principio è confermato nel caso in cui il trasferimento d'azienda avvenga nella forma del conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali: in virtù di tale trasferimento, l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento ed è pertanto legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, 2° co.[6].

Dal contenuto precettivo dell'art. 2560 e da una lettura sistematica dell'intero complesso di norme dettate in materia di cessione di azienda si desume che l'alienante non è responsabile per i crediti posteriori al trasferimento, rientrando gli stessi nell'esclusiva gestione del cessionario, cosicché il cedente non può essere ritenuto responsabile in solido con il cessionario per un'obbligazione scaturita da una sentenza successiva alla cessione, la quale sia opponibile al cessionario in forza del subentro nella titolarità del diritto litigioso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.[7].

Ai sensi dell'art. 2112, come modificato dall'art. 47, 3° co., L. 29.12.1990, n. 428, in caso di trasferimento di azienda, il presupposto affinché sussista la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, è la vigenza del rapporto di lavoro[8] e non è riferibile ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento; per questi ultimi trova applicazione il solo art. 2560 che consente al lavoratore di agire nei confronti del nuovo titolare solo se il suo credito risulta dai libri contabili[9].

In relazione ai debiti inerenti all'esercizio d'azienda ceduta, il cedente è liberato solamente quando il contratto di cessione preveda l'accollo dei debiti al compratore ed i terzi aderiscano a tale previsione. Nei rapporti interni, salvo patto contrario, vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione[10].

3. Responsabilità del cessionario per i debiti aziendali

L'eventuale solidarietà dell'acquirente dell'azienda in un debito dell'alienante, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2560, 2° co., non può implicare il diritto del secondo di rivalersi contro il primo, in tutto od in parte, di quanto versato al terzo creditore, perché, nell'obbligazione solidale, il regresso di un condebitore verso l'altro postula l'imputabilità o coimputabilità a quest'ultimo del fatto costitutivo del debito, e, quindi, non spetta a chi adempia un debito discendente esclusivamente da fatto proprio (contrattuale od extracontrattuale)[11].

In caso di cessione di azienda, afferma la Cassazione, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo[12].

Il regime fissato dall'art. 2560, 2° co., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda[13] (C. 11318/2004).

La responsabilità dell'acquirente di un'azienda, per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa ed anteriori al trasferimento, si pone su un piano cumulativo e non implica, in difetto di consenso dei creditori, la liberazione dell'alienante; pertanto la cessione di azienda non è di per sé idonea ad incidere sulla situazione d'insolvenza dell'imprenditore cedente in relazione alle predette obbligazioni, anche al fine della dichiarazione di fallimento del medesimo[14] .

 

4. Efficacia delle scritture contabili

Al fine di offrire ai creditori aziendali una tutela ulteriore (la responsabilità solidale tra il venditore e il compratore) per una categoria particolare di debiti: quelli che lo stesso venditore aveva annotato nelle proprie scritture contabili il legislatore ha stabilito che per questi ultimi risponde ex lege, oltre all'alienante, l'acquirente dell'azienda. Ciò anche al fine di consolidare la disciplina prevista dagli artt. 2709, 2710, 2711 circa l'efficacia probatoria delle scritture contabili, dato che in tal modo il creditore che dovesse ricorrere al giudice al fine di ottenere il proprio credito potrà comunque contare sul soggetto, l'acquirente, che essendo subentrato al vecchio proprietario, ha acquisito anche la posizione di imprenditore contro il quale fanno prova le scritture contabili.

Infatti, l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l'art. 2560, è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica[15] (C. 8363/2000; T. Cassino 10.5.2007).

Parte della dottrina, invece, ritiene che l'acquirente risponde anche dei debiti che non risultano dalle scritture contabili obbligatorie, purché ne abbia avuta effettiva conoscenza al momento dell'acquisto, ritenendo essere contrario alla natura stessa delle annotazioni contenute nei libri contabili obbligatori attribuire loro valore costitutivo (Casanova, Azienda, in Digesto comm., II, Torino, 1987, 93), anche se tale tesi non risulta coerente con il testo dell'articolo in commento, il quale riserva tale trattamento esplicitamente solo ai debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Ai sensi dell'art. 2560, 2° co., l'iscrizione nei libri contabili obbligatori di un debito anteriore al trasferimento dell'azienda è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario, nel senso che soltanto in tale ipotesi la detta passività può ritenersi nota al cessionario[16].

Non vi è dubbio che, con la espressione «libri contabili obbligatori» adoperata nelll'art. 2560, cpv., il legislatore si sia riferito ai libri contabili che l'art. 2214 prescrive che l'imprenditore esercente un'attività commerciale è obbligato a tenere[17].

L'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende quindi impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità[18] .

È applicabile la tutela dell'art. 2112, 2° co., anche ai crediti dei lavoratori che hanno già cessato il rapporto al momento del trasferimento; infatti la disposizione ribadisce il principio generale della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti l'azienda ceduta (art. 2560) a condizione che risultino dai libri contabili obbligatori, in modo da evitare l'imprevedibilità dell'onere o frodi in danno dell'acquirente[19].

In caso di cessione di azienda il cessionario è chiamato a rispondere dei debiti del cedente risultanti dalle scritture contabili o comunque a lui noti o conoscibili con la normale diligenza, ai sensi dell'art. 2560, nonché, a norma dell'art. 19, L. 7.1.1929, n. 4, dei debiti del cedente per imposte, soprattasse e pene pecuniarie relative all'azienda per l'anno dei trasferimenti e per i due precedenti, purché essi risultino alla data del trasferimento dagli atti dell'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda (Comm. Trib. Centr. 5.12.1995, n. 4171).

I libri contabili di matricola e paga, sui quali debbono essere annotati i lavoratori occupati, le ore di lavoro e le retribuzioni corrisposte, rispondono al fine di consentire in ogni momento il controllo sulla applicazione delle norme in materia di assicurazioni sociali e sul corretto versamento dei contributi dovuti; trattasi quindi di libri da tenersi obbligatoriamente dall'imprenditore, la mancanza o irregolare tenuta dei quali viene penalmente sanzionata; pertanto, quando il debito contributivo risulti dalla iscrizione in tali libri, l'acquirente dell'azienda ne risponde a norma dell'art. 2560, 2° co. (P. Belluno 21.4.1980).

La norma dell'art. 2560, 2° co., non è applicabile ai trasferimenti d'azienda effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale (nella specie, amministrazione straordinaria) (A. Catania 6.4.1987).

 

 



[1] Cass. civ. Sez. I 03.10.2011 n. 20153

In tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 cod. civ., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido. Ciò comporta, sul piano processuale, la conservazione da parte del cedente della legittimazione ad agire, relativamente al contratto che si riferisce all'attività connessa all'acquisto dell'azienda, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine per l'impugnazione per effetto dell'inerzia del cedente l'azienda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del cessionario e l'impossibilità della integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente quale unico soggetto legittimato all'impugnazione

[2] Cass. civ. Sez. I 29.04.1998 n. 4367 A norma dell'art. 2558 c.c. perchè si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo "ex lege" all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto che i debiti dell'appaltatrice cedente verso il terzo danneggiato, essendo fuori dal sinallagma del contratto d'appalto non potevano ricadere sull'acquirente dell'azienda, se non alla condizione, non sussistente, della loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante). C. 2108/1994

[3] Trib. Trani 14.07.2008

L'art. 2558 c.c., in merito alla cessione di ramo d"azienda, prevede un automatismo dell'effetto successorio nella specifica ipotesi dei contratti "stipulati per l'esercizio dell'azienda", non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive, non ancora eseguite dall'imprenditore e dall'alienante. Gli altri crediti e debiti del cedente, non inseriti in un siffatto contesto di sinallagmaticità, non legati funzionalmente all'esercizio dell'impresa od aventi comunque una fonte non contrattuale, sono trasferiti secondo le prescrizioni, dell'art. 2559 c.c. e dell'art. 2560 c.c. Per i debiti, in particolare, l'art. 2560 c.c. prevede l'accollo cumulativo ex lege, all'acquirente (a tutela dei creditori aziendali che subirebbero altrimenti la sottrazione della garanzia costituita dai beni dell'impresa) dei "debiti" (ovviamente anteriori all'alienazione), ma alla condizione che detti debiti "risultino, dai libri contabili obbligatori" (principio in questo caso posto a tutela dell'acquirente medesimo).

[4] Cass. civ. Sez. I 20.03.1990 n. 2319

Nel giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti dell'alienante dell'azienda, per il pagamento di un debito inerente all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriore al trasferimento (art. 2560, 1° comma, c. c.) è irrilevante l'accertamento sia dei patti intercorsi in ordine ai preesistenti debiti aziendali tra alienante ed acquirente dell'azienda, sia dell'esistenza della annotazione del debito nei libri contabili obbligatori, la quale assume valore, ai sensi del 2° comma art. cit., solo nel diverso caso in cui il terzo creditore abbia proposto domanda di pagamento del suddetto debito nei confronti - solo od anche - dell'acquirente dell'azienda.

[5] Cass. civ. Sez. II 03.03.1994 n. 2108

Nessuna responsabilità ex art. 2560 c.c. comma 2, può sorgere in capo al cessionario di una azienda per debiti contratti dal cedente anteriormente al trasferimento se non risultanti dai libri contabili obbligatori di cui all'art. 2214 dello stesso codice. Il registro iva degli acquisti non può ritenersi, a tal fine, equiparabile ai suddetti libri mancando di una precisa funzione contabile in ordine alla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e, come tale, privo di efficacia probatoria contro l'imprenditore ai sensi dell'art. 2709.

[6] Cass. civ. Sez. V 29.09.2006 n. 21229

In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'art. 2558 e ss. cod. civ., consistente nella cessione dell'azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, ed è pertanto legittimato a contestarne l'esistenza, mentre la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l'intervenuta annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, secondo comma cod. civ. Inoltre, l'art. 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (applicabile nella specie "ratione temporis") afferma incondizionatamente la responsabilità dell'autore della violazione di norma tributaria per tributo, tassa e soprattassa, mentre condiziona la corresponsabilità in solido del successore in un'azienda commerciare o industriale, per i tributi relativi alla medesima, alla presunzione legale di frode nel trasferimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in materia di IVA, aveva accolto il ricorso proposto dal socio conferente, senza tener conto della responsabilità di quest'ultimo per il debito tributario, anteriore al conferimento). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Perugia, 13 Aprile 1999)

[7] Trib. Milano 15.03.2001

Dal contenuto precettivo dell'art. 2560 c.c. e da una lettura sistematica dell'intero complesso di norme dettate in materia di cessione di azienda si desume che l'alienante non è responsabile per i crediti posteriori al trasferimento, rientrando gli stessi nell'esclusiva gestione del cessionario, cosicchè il cedente non può essere ritenuto responsabile in solido con il cessionario per un'obbligazione scaturita da una sentenza successiva alla cessione, la quale sia opponibile al cessionario in forza del subentro nella titolarità del diritto litigioso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

[8] App. Roma Sez. lavoro 29.10.2005

Ai sensi dell'art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di trasferimento di azienda, il presupposto affinché sussista la responsabilità solidale del cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, è la vigenza del rapporto di lavoro.

[9] Cass. civ. Sez. lavoro 29.03.2010 n. 7517

La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori; Cass. civ. Sent. Sez. V 18.12.2008 n. 29653.

[10] Trib. Brescia Sez. III 11.02.2003

In relazione ai debiti inerenti all'esercizio d'azienda ceduta, il cedente è liberato solamente quando il contratto di cessione preveda l'accollo dei debiti al compratore ed i terzi aderiscano a tale previsione. Nei rapporti interni, salvo patto contrario, vige il principio che ciascuno dei contraenti risponde dei debiti afferenti alla propria gestione.

[11] Cass. civ. Sez. I 25.02.1987 n. 1990

L'eventuale solidarietà dell'acquirente dell'azienda in un debito dell'alienante, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 2560, 2° comma, c. c., non può implicare il diritto del secondo di rivalersi contro il primo, in tutto od in parte, di quanto versato al terzo creditore, perché, nell'obbligazione solidale, il regresso di un condebitore verso l'altro postula l'imputabilità o coimputabilità a quest'ultimo del fatto costitutivo del debito, e, quindi, non spetta a chi adempia un debito discendente esclusivamente da fatto proprio (contrattuale od extracontrattuale).

[12] Cass. civ. Sez. lavoro 03.04.2002 n. 4726

In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo.

[13] Cass. civ. Sez. I 16.06.2004 n. 11318

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560 c.c., secondo comma, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

[14] Cass. civ. 02.10.1980 n. 5341

La responsabilità dell'acquirente di un'azienda, per i debiti inerenti all'esercizio dell'impresa ed anteriori al trasferimento, si pone su un piano cumulativo e non implica, in difetto di consenso dei creditori, la liberazione dell'alienante; pertanto la cessione di azienda non è di per sé idonea ad incidere sulla situazione d'insolvenza dell'imprenditore cedente in relazione alle predette obbligazioni, anche al fine della dichiarazione di fallimento del medesimo.

[15] Cass. civ. Sez. I 20.06.2000 n. 8363

In tema di cessione d'azienda, a norma dell'art. 2560 c.c. l'acquirente risponde solo dei debiti inerenti all'azienda che risultino dai libri contabili; l'iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica.

Trib. Cassino 10.05.2007

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Ne consegue che l'iscrizione nei libri contabili si configura come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che l"art. 2560 c.c., è norma eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica

[16] Trib. Genova 15.04.1992

Ai sensi dell'art. 2560 comma 2 c.c. l'iscrizione nei libri contabili obbligatori di un debito anteriore al trasferimento dell'azienda è elemento costitutivo della responsabilità del cessionario; soltanto in tale ipotesi la detta passività può ritenersi nota al cessionario. L'art. 2560 comma 2 c.c. costituisce formulazione di norma eccezionale, non estendibile analogicamente nè al caso in cui come provato "aliunde", il cessionario sapeva dell'esistenza di debiti aziendali pregressi, nè al caso in cui questi li abbia colposamente ignorati, per essersi astenuto dall'accertare, in presenza di libri contabili non regolarmente tenuti, se esistevano debiti aziendali non emergenti dagli stessi.

[17] Cass. civ. Sez. II 03.03.1994 n. 2108

Agli effetti dell'art. 2560 comma 2 c.c., il quale richiede come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio della azienda trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l'obbligatorietà prevista dagli art. 25 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento sufficiente per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri IVA ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all'art. 2214, cui si riferisce l'art. 2560, giacchè, mentre l'efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica (art. 2709, 2710) ed attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, i registri IVA non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporto di debito e di credito registrati, ma svolgono solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale e sono diretti da un lato a consentire al contribuente l'esatto versamento dell'imposta e, dall'altro, a permettere il controllo degli uffici.

[18] Cass. civ. Sez. III 20.02.1999 n. 1429

In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.

[19] Trib. Milano 26.11.1994

E' applicabile la tutela dell'art. 2112 comma 2 c.c., anche ai crediti dei lavoratori che hanno già cessato il rapporto al momento del trasferimento. Infatti la disposizione ribadisce il principio generale della responsabilità del cessionario per i debiti inerenti l'azienda ceduta (art. 2560 c.c.) a condizione che risultino dai libri contabili obbligatori, in modo da evitare l'imprevedibilità dell'onere o frodi in danno dell'acquirente; non c'è motivo, nel silenzio della legge, di riferire il comma 2 solo ai rapporti cessati in occasione del trasferimento, privando gli altri lavoratori in credito della garanzia di solvibilità che offre un'azienda ancora efficiente.




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