Danni  -  Redazione P&D  -  09/11/2021

La riforma dell’art.9 Cost. e il danno esistenziale per la perdita dell’animale di affezione - Grazia Ceccherini

Sembrerebbe che il disegno di legge di revisione costituzionale che modifica gli artt.41 e 9 Cost. sulla tutela dell’ambiente sia a buon punto. Nel giugno scorso il Senato ha approvato in prima lettura (e v. l’ampio resoconto di G.Santini, Costituzione e ambiente: la riforma degli artt.9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali 2,2021) un testo che è la sintesi di numerosi progetti di legge presentati dalle varie forze politiche. Il contenuto dell’art.9,  che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, viene integrato da un terzo comma che,oltre a richiamare la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversitá negli interessi delle generazioni future, aggiunge anche una clausola in cui riserva alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. Considerato che sinora nella Carta Costituzionale era assente un riferimento esaustivo all’ambiente, agli ecosistemi e alla biodiversitá,(cfr. l’art.117 Cost.), nonché alla tutela degli animali, si  tratta di una importante novitá che ,se approvata, si porrebbe in sintonia con la disciplina offerta in queste materie dal diritto europeo e con quello di altri sistemi giuridici come la Francia e la Germania.    In particolare, nel punto in cui richiama espressamente la dimensione faunistica, anche se  in modo assai generico se confrontata con quanto stabilito dall’art.13 del TFUE, potrebbe costituire una argomentazione ulteriore per riconoscere nel giudizio costituzionale e ordinario la meritevolezza della tutela dell’animale. Gli studiosi della questione animale, una volta messa in discussione la tradizionale lettura antropocentrica,  hanno ricostruito uno statuto speciale per quanto riguarda l’animale di affezione: a partire dalla legge quadro del 14 agosto 1991 n. 281 e successivamente con la legge 4 novembre 2010 n.201,  che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987, dove all’art.1 si definisce  l’animale di affezione come quello che viene tenuto o destinato ad essere tenuto  dall’uomo, presso l’alloggio domestico per suo diletto e compagnia, mentre negli  artt.seguenti  si stabiliscono i principi fondamentali per il benessere  e la salute dell’animale.Al tempo stesso  vogliamo ricordare che l’art.13 del TFUE considera gli animali ‘’esseri senzienti’’, quindi, secondo quanto affermano le moderne neuro scienze,  dotati di emozioni, sentimenti e forme embrionali di coscienza, il che, come si è detto, delinea l’esistenza di un rapporto empatico tra l’ uomo e l’animale. Il passo ulteriore per la legislazione ordinaria, una volta riformato l’art.9,  potrebbe essere  quello di concentrarsi sul diritto alla conservazione del rapporto tra l’uomo e l’animale di affezione, considerando il sentimento per l’animale meritevole non solo di tutela, ma quale  valore e prerogativa della persona di rilevanza costituzionale.Nel diritto civile, che ancora considera l’animale come res inanimata,   il  dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza ha riguardato la risarcibilitá del danno esistenziale per la perdita o il ferimento dell’animale da affezione.  ‘E noto che la dottrina e i giudici si sono divisi.  A chi ha ritenuto che il ferimento o la morte dell’animale di affezione non rientrerebbe nel novero dei danni risarcibili ex art.2059 c.c., in quanto il rapporto tra l’uomo e l’animale di compagnia sarebbe privo di copertura costituzionale, né potrebbe superare il filtro della gravitá della lesione e della serietá del danno  (in tal senso, cfr. quella parte della giurisprudenza che segue Cass. ,S.U., 11 novembre 2008,n. 26972  ); si contrappone infatti la  opinione che  riconosce la risarcibilitá del danno esistenziale per la perdita dell’animale di affezione( cfr.nella dottrina civilistica, per la nozione di danno esistenziale quale compromissione quotidiana delle attivitá realizzatrici della persona, Cendon- Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Milano 2003). La giurisprudenza, soprattutto di merito, si pone in aperta critica con la linea seguita dalle decisioni della Corte del 2008, superando il problema della mancata ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata del rapporto uomo-animale con il ricorso all’art.2 Cost.: disposizione che autorizza la estensione dei valori costituzionali   ‘’aperta al soggiorno dei valori riconosciuti nel tempo dalla societá come i diritti inviolabili (anche se inespressi)”(Trib.Varese 7 dicembre 2011).In sintesi, la privazione del rapporto uomo- animale domestico di affezione, in considerazione del sentimento affettivo esistente, costituirebbe una  lesione di una attivitá realizzatrice della persona e rientrerebbe nel novero dei diritti  costituzionalmente tutelati.  Sullo sfondo  il tema del danno non  patrimoniale e dei diritti inviolabili, nonché  la soluzione circa riconoscimento o meno del danno esistenziale autonomo e distinto dal danno biologico (come lesione psico fisica) e dal danno morale soggettivo. Di recente la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è segnalata nel corso degli ultimi decenni per  molte  ambiguitá ed incoerenze, con una ordinanza del 27 marzo 2018, n.7513 ha sancito l’abbandono dello ‘’statuto risarcitorio” fissato dalle decisioni del 2008, sottolineando, tra l’altro, che “il danno non patrimoniale non derivante da lesione della salute, ma conseguente ad altri interessi costituzionalmente protetti, va liquidato non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa, quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico relazionale della vita del soggetto leso’’.   Dunque salute, dolore, qualitá della vita  esigono un risarcimento distinto,  senza aver timore di optare per il sistema della addizione delle voci, frazionata e minuziosa. E quanto al risarcimento del danno da morte dell’animale di affezione possiamo certamente non dubitare che il rapporto di empatia che lega l’uomo all’animale , qualora sia leso da un fatto illecito, se non un diritto inviolabile, integra la lesione di un interesse della persona umana che puó avere ,nel caso concreto, anche rilevanza costituzionale (art.2, 32, 9 cost.), se non altro quale strumento per l’esercizio di un diritto al benessere e alla salvaguardia della qualitá della vita  della persona danneggiata. L’auspicio è che, in seguito alla riforma dell’art.9, intervenga una legge ordinaria che metta finalmente fine ad affermazioni quale quella per cui ‘’ la morte dell’animale di affezione non è che  una  fantasiosa e risibile prospettazione di un pregiudizio suscettibile di alterare il modo di esistere delle persone’’, assimilabile a titolo esemplificativo ad altre ipotesi di danno esistenziale, tra le quali compare anche la rottura del tacco di una scarpa, il taglio dei capelli o l’attesa snervante in aeroporto(cfr. in tal senso Cass.11.11.2008,n.26972).




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