-  Mazzon Riccardo  -  18/09/2014

LA RISTRUTTURAZIONE DI UN'IMMOBILE CONFIGURA ATTIVITA' PERICOLOSA? - Riccardo MAZZON

Avanti la sezione VI del Giudice di pace di Bari (che successivamente decideva con la pronuncia in commento, n. 4922 del 8 giugno 2010), il conduttore di locale ad uso commerciale conveniva in giudizio impresa edile al fine di sentirla condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a seguito di lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, operati dalla ditta convenuta.

Quest'ultima, nel costituirsi, chiamava a garanzia la ditta subappaltatrice, la quale si era impegnata ad effettuare la pulitura della pietra calcarea che rivestiva l'intero prospetto, sino ai balconi, nonché della pietra calcarea posta sotto i tre balconi del 1° piano (e che, pertanto, per i danni lamentati dall'attore, doveva eventualmente ritenersi unica responsabile); la terza chiamata, peraltro, esibiva contratto di pulizia specificando che tutte le protezioni e gli accorgimenti per evitare danni a terzi (compreso anche il locale dell'attore), rimanevano contrattualmente a carico dell'impresa originariamente convenuta.

Il magistrato, nel decidere, previa ricostruzione della vicenda nei termini che seguono,

"nel merito la domanda del Sig. I. G. è fondata e merita l'integrale accoglimento. Dalle risultanze processuali è emerso con chiarezza che: 1) nel periodo gennaio - agosto 2006 il Condominio di Via ... ha effettuato sul relativo stabile, comprendente anche il locale condotto dall'odierno attore, interventi straordinari a mezzo della ditta appaltatrice-E. di L. C. 2) tali lavori consistevano, tra l'altro, nel ripulimento della pietra calcarea presente sulla facciata esterna dello stabile condominiale, e più precisamente sulla parte sovrastante il portone d'ingresso e i locali commerciali presenti al piano terra 3) detta attività è stata effettuata a mezzo di "sabbiatura" ossia mediante una potente erogazione, effettuata a mezzo di appositi macchinari, di una miscela composta da acqua e sabbia avente capacità erosiva; l'effetto dinamico della miscela erogata ha comportato una copiosa discesa di sostanze allo stato liquido lungo le zone sottostanti a quelle oggetto di intervento di sabbiatura; nei confronti delle suddette zone non vennero apposte protezioni idonee ed evitare l'effetto di colamento della miscela erogata, peraltro, copiosamente ; 4) a seguito dei suindicati lavori derivarono evidenti danni lungo la struttura metallica costituente il prospetto delle vetrine pertinenti il locale commerciale condotto dall'attore nonché sui relativi pannelli pitturati con vernice speciale. L'attore ha denunciato gli evidenti danni subiti a seguito dei lavori straordinari effettuati dal convenuto, quale ente appaltatore (art.1655 Cod. Civ), e dalla terza chiamata quale ditta subappaltatrice dei lavori di sabbiatura" Giudice di pace Bari, sez. VI, 08/06/2010, n. 4922 - Giurisprudenzabarese.it 2010 - cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -

valutava come senz'altro ed "indiscutibilmente pericolosa" l'attività nello specifico svolta, richiamando la copiosa giurisprudenza secondo cui sono da considerarsi "attività pericolose" quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro spiccata potenzialità offensiva, sussistendo un elevato grado di pericolosità dell'attività espletata e dei mezzi adoperati (così richiamando, in particolare, Cass. Civ., Sez. III, 06.04.2006, n.8095).

Pertanto, concludeva il Giudice di Pace adito, gli indici di riferimento, per la qualificazione in termini di pericolosità dell'attività espletata, sono la natura dell'attività esercitata ed i mezzi adoperati e, nel caso in questione,

"è indubbio che l'attività di ristrutturazione di uno stabile posto nel centro cittadino, espletata a mezzo di impalcature, pontili nonché mediante l'erogazione di sostanze con efficacia corrosiva sia qualificabile come "pericolosa" ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ.. Anche il nesso di causalità tra la suindicata attività e gli evidenti danni subiti dall'attore, ove necessario stante la presunzione operata dall'art. 2050 Cod. Civ., risulta ad abundantiam provato dalle dichiarazioni dell'Amministratore di Condominio, Sig. T. G., che ha confermato l'evidente danneggiamento. La gravità dei comportamenti consta nel proseguire i lavori nella consapevolezza che gli accorgimenti presi, parliamo di un semplicissimo telo di cellofan non siano per nulla idonei a proteggere oggetti e persone dalla pericolosità dell'attività svolta" Giudice di pace Bari, sez. VI, 08/06/2010, n. 4922 - Giurisprudenzabarese.it 2010.




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