-  Ricciuti Daniela  -  30/08/2015

LA SALUTE PREVALE SULLA CLASSIFICAZIONE A.I.FA. DEL FARMACO - Trib. Latina, ord.10619/2015 - Daniela RICCIUTI

- I farmaci vengono erogati con costo a carico del S.S.N. ovvero dell'assistito in base alla classificazione effettuata dall'A.I.FA.

- la suddetta classificazione deve attenersi al principio del rispetto dei livelli di spesa programmata

- tale principio deve ritenersi, tuttavia, recessivo rispetto alla tutela del diritto costituzionale alla salute


Il Tribunale di Latina (sezione lavoro, dott.ssa S. Foderaro), adito con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., - accertata la necessità terapeutica di ricorrere ad un medicinale antitumorale particolarmente costoso, in considerazione della grave patologia oncologica da cui è affetta la ricorrente, reiteratamente sottoposta a chemioterapia e non più responsiva ad altre soluzioni terapeutiche - ha condannato (in contumacia) l'Azienda U.S.L. di Latina all'immediata erogazione gratuita del farmaco benché classificato in "fascia C".

I medicinali collocati in "fascia C" sono qualificati come non essenziali e/o non idonei alla cura di malattie croniche, pertanto non sono negoziati e commercializzati, e quindi sono a totale carico dell"assistito. Diversamente la "fascia A" comprende i medicinali essenziali e per malattie croniche, che sono commercializzati con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, salvo il pagamento del c.d. ticket  (art. 8, co. 10 e 14, l. n. 537/93).

I farmaci in commercio, difatti, - alla stregua della complessa normativa nazionale ed europea attualmente in vigore (l. n. 537/93; direttiva 2001/83/CE; art. 48 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003; d. lgs. n. 219/2006; d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012) - sono suddivisi in più classi ed è l"A.I.FA. (Agenzia Italiana del Farmaco) ad operarne l"inclusione nell"una o nell"altra fascia, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, in modo tale da assicurare il rispetto dei livelli di spesa programmata annualmente nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica (art. 48, co. 5, lett. c, d.l. n. 269/2003).

In fascia C, inoltre, vengono inseriti - nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità - i medicinali per i quali sia stata autorizzata l"immissione in commercio, secondo la procedura comunitaria o nazionale, nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione (ai sensi dell"art. 12, co. 5 d.l. n. 158/2012).

Nella predetta fascia C è attualmente incluso - in base alla determinazione dell'A.I.FA. del 10 luglio 2014 n. 712 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.175 del 30-7-2014) - il medicinale denominato Stivarga, per il quale é stata richiesta la riclassificazione da parte della società farmaceutica autorizzata alla relativa immissione in commercio.

Ciononostante l'ordinanza in oggetto ne ha disposto l'immediata erogazione a carico della A.S.L. di Latina, a favore della ricorrente, posto che il Giudicante ha accertato che la suddetta erogazione è assolutamente necessaria per il di lei stato di salute, non essendovi la possibilità di ricorrere a trattamenti terapeutici alternativi. Conseguentemente il farmaco de quo é stato considerato - a dispetto dell'attuale classificazione in fascia C - essenziale nel caso di specie, in quanto non sostituibile con diversi medicinali per la cura della patologia da cui la ricorrente risulta affetta.

Peraltro il costo della terapia è oltremodo gravoso (il prezzo delle singole confezioni - sufficienti ciascuna per un unico ciclo terapeutico - è di euro 4.400,00 ex factory, mentre al pubblico sono vendute a 9.680,00 euro c.d.u.) e quindi tale da impedire al malato, in assenza di ingenti risorse economiche, di accedere alla tutela sanitaria.

Il che creerebbe una ingiusta discriminazione tra individui abbienti e non abbienti, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) ed altresì del diritto fondamentale alla salute, pure riconosciuto dalla Carta costituzionale che "garantisce cure gratuite agli indigenti" (art. 32 Cost.).

La tutela del diritto di rilievo costituzionale alla salute - si afferma - deve ritenersi prevalente sul principio del rispetto dei livelli di spesa programmata, cui l"A.I.FA. deve pure attenersi, e, a fortiori, non può essere subordinata all'eventuale presentazione di richieste di differente classificazione da parte delle aziende produttrici dei farmaci, né ai tempi necessari per il relativo procedimento di riclassificazione.

Alla stregua dei principi di diritto e di civiltà fondanti il nostro ordinamento giuridico, dunque, le esigenze di cassa (pur quelle delicatissime e notoriamente gravose del S.S.N.) devono sempre essere ritenute recessive rispetto a quelle - preminenti - della Persona.




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