-  Antonio Arseni  -  13/10/2016

La tutela bidirezionale facoltativa a favore del terzo trasportato per i danni subiti in un incidente stradale. Le questioni controverse e le soluzioni giurisprudenziali. -Antonio Arseni

Il terzo trasportato è colui che subisce un danno trovandosi a bordo di un auto coinvolta in un incidente stradale. Indipendentemente dal titolo in base al quale è effettuato il trasporto, oneroso o gratuito, egli ha una doppia possibilità scegliendo a quale Compagnia assicurativa rivolgersi: quella del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro oppure quella del veicolo che ha causato l'evento dannoso. Tale tutela bidirezionale è facoltativa ma l'azione diretta nei confronti della Assicurazione del vettore, a differenza di quella esperibile nei confronti del conducente della autovettura antagonista, responsabile dell'evento, ha il vantaggio di onerare il terzo trasportato della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico e non anche della responsabilità del vettore e tantomeno di quella del conducente dell'auto antagonista. Trattasi di responsabilità di tipo oggettivo che è esclusa dal caso fortuito riconducibile soprattutto ad un fatto dello stesso danneggiato (esempio il non aver indossato le cinture di sicurezza). Art. 141 codice delle assicurazioni.Nella nozione di terzo trasportato sono ricompresi anche il proprietario o comproprietario dell'auto in cui gli stessi si trovano a viaggiare. Non occorre per la operatività della speciale tutela il coinvolgimento nel sinistro di due autoveicoli né che entrambi siano assicurati


La disciplina del risarcimento dei danni del terzo trasportato è stata oggetto di plurimi interventi legislativi fino alla recente regolamentazione di cui al D.lgs 209/2005 che, innovando al precedente sistema, rappresentato soprattutto dalle leggi 990/1969 e 39/1977, ha avuto il merito di riconoscere al soggetto che si trovi come passeggero a bordo di un'auto, rimasta coinvolta in un incidente stradale, una posizione di favore, decisamente rafforzata rispetto al passato anche in ipotesi di trasporto di cortesia, ovvero di trasporto contrattuale sia oneroso che gratuito, dato che, a norma dell'art. 122, 2° co. del D.lgs 209/2005, l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Tale posizione legittima il terzo trasportato, considerato soggetto debole, ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui si viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus e della semplice allegazione/dimostrazione del fatto storico e non anche della responsabilità dei protagonisti, senza tuttavia togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio scaturente dalla responsabilità civile dell' autore del fatto dannoso.

Ovviamente rimane salva la rivalsa dell'assicuratore del vettore nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro-quota in base alla graduazione della colpa nel caso concreto.

Dunque, il terzo trasportato ha una doppia possibilità scegliendo a quale compagnia assicuratrice rivolgersi: quella del veicolo sul quale si trovava oppure quella del veicolo che ha causato il sinistro.

Può anche accadere che il veicolo sul quale il trasportato si trovava sia proprio quello che ha provocato l'evento dannoso. In tale ipotesi, non infrequente, verrebbe esclusa la opzione di cui sopra potendo il terzo trasportato scegliere solo a quale titolo chiedere il risarcimento danni, specificando nella relativa richiesta se intende agire ex art. 141 CdA ovvero attraverso l'azione ordinaria ex art. 2054 CC: nel primo caso avvalendosi di un regime probatorio più facile, dovendo solo dimostrare di aver subito un danno a seguito di un sinistro ma non anche la modalità concreta dello stesso allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ex art. 141 CdA (ex multis Cass. 30/07/2015 n° 16181) ma indispensabile ove si intenda agire sulla base della responsabilità aquiliana.

Detta scelta costituisce una facoltà ma non un obbligo, con l'avvertenza che sarebbe inammissibile la contestuale proposizione, da parte del terzo trasportato, dell'azione speciale ex art. 141 CdA e di quella ordinaria nei confronti della Compagnia di Assicurazioni del veicolo su cui era trasportato (v. Tribunale di Roma 29/12/2015 in Giurisprudenza Massimata il Sole 24 ore , 2015).

Tale disposizione che, invero, ha resistito al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale (ordinanza 13/06/2008 n° 205) recita testualmente che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140 CdA, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore al minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove, nei confronti della Impresa Assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148".

A questo punto, non può non ricordarsi che la non perfetta formulazione dell'art. 141 CdA, che sostanzialmente ha introdotto una ipotesi di responsabilità oggettiva, ha determinato l'insorgere di non pochi problemi interpretativi, a cominciare dalla individuazione di chi sarebbe il "terzo trasportato", identificazione necessaria in quanto solo tale soggetto può beneficiare della speciale disposizione legislativa sopramenzionata.

E così ancora si è posto l'interrogativo se l'art. 141 CdA possa applicarsi anche ai sinistri verificatesi senza coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore ( come, ad esempio, quando l'incidente è avvenuto per sbandamento del veicolo del vettore che è uscito di strada per un errore di guida del conducente). Ed, inoltre, si discute se detta disposizione è operante anche per i sinistri verificatesi tra un veicolo assicurato ed un veicolo non assicurato o non identificato. E poi quid iuris nella ipotesi relativa ad un incidente in cui l'auto circola prohibente domino? Altro nodo interpretativo consiste nel verificare se la locuzione "terzo trasportato" possa estendersi fino a ricomprendere anche i prossimi congiunti del terzo deceduto nel sinistro.

È intuibile come trattasi di questioni che hanno una certa valenza e che possono incidere sulla scelta del terzo trasportato di esercitare l'azione ordinaria piuttosto che quella speciale per non incorrere in pronunce di inammissibilità laddove l'opzione ex art. 141 CdA non fosse ritenuta possibile.

CHI E' IL TERZO TRASPORTATO? Certamente è colui che viaggia, a qualsivoglia titolo, a bordo di una autovettura coinvolta in un incidente stradale e che, per effetto dello stesso, ha subito in danno. Dibattuta è la questione se nella figura del terzo trasportato possa ricomprendersi anche il proprietario/compropretario dell'auto su cui il medesimo si trovava al momento del sinistro, contrapponendosi due teorie, una più ristrittiva, che esclude il proprietario dell'auto coinvolta nel sinistro dal beneficio previsto dall'art 141 CdA, potendo lo stesso esperire l'azione ordinaria secondo i principi della responsabilità aquiliana e l'altra più permissiva. Essa si fonda sui principi comunitari e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (v. sentenza 30/06/2005 nel procedimento C-537/2003), non sussisterebbero ragionevoli motivi per escludere il terzo trasportato, il quale è contestualmente proprietario della auto incidentata sulla quale viaggiava, dai benefici dell'art. 141 CdA.

Quest'ultima tesi, di chiara impronta solidaristica, è stata recepita dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 30/08/2013 n° 19963, ha affermato un principio coerente con la superiore "ratio legis Europae" espressa dalle direttive europee, per cui il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno da parte dell'assicuratore. Una recente sentenza della Cassazione 6.10.2016 n. 19986 ha esteso la speciale tutela, di cui qui si discute,anche per i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale dei beni.

Il principio suindicato è ricavabile anche dalla pronuncia della Cassazione 27/08/2014 n° 18308 in un caso in cui un terzo trasportato sulla propria autovettura e titolare del contratto di assicurazione, era deceduto a seguito di un sinistro stradale.

La particolare fattispecie ha permesso alla S.C. di chiarire altri aspetti giuridici dibattuti nella giurisprudenza.

L'interrogativo che si è posto – considerata l'esistenza di una clausola del contratto di assicurazione per la RC, che rendeva inoperativa la garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato fosse condotto, al momento del sinistro, da persona non munita della prescritta patente di guida (come nella fattispecie scrutinata) – fosse o meno opponibile, da parte della Assicurazione, al terzo trasportato proprietario dell'auto su cui viaggiava, avendo gli eredi di questi, deceduto nell'incidente, agito iure proprio per far valere il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e quello da perdita dell'assegno di mantenimento.

Gli Ermellini opinarono per la inopponibilità trattandosi di eccezione derivante dal contratto in un contesto in cui l'assicurazione per la RC, per il suo stampo pubblicistico e obbligatorio, connota il diritto al risarcimento danni del terzo danneggiato di una condizione di autonomia nei rapporti con la compagnia di Assicurazioni rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante, salvo rivalsa dell'assicuratore stesso quando abbia risarcito il danno.

Di qui la legittimità della domanda risarcitoria presentata iure proprio dagli eredi.

Ma, come già accennato, sulla questione più in generale della legittimità degli eredi del terzo trasportato, deceduto in un incidente stradale, di poter vantare pretese risarcitorie sulla base dell'art. 141 CdA, l'orientamento giurisprudenziale si presenta variegato ancorché il problema non si ponga nella ipotesi in cui i successori avanzino pretese iure hereditatis: in tale ipotesi, infatti, la loro posizione ripete quella del proprio dante causa.

Il contrasto si riscontra soprattutto nella giurisprudenza di merito.

Secondo una prima opinione, più rigorosa e che si basa sul dato letterale dell'art. 141 CdA ritiene che la locuzione terzo trasportato non possa estendersi fino a ricomprendere i prossimi congiunti del terzo medesimo nel caso in cui questo sia deceduto. La disposizione in esame appare chiara per cui in claris non fit interpretatio. La natura eccezionale della norma non consentirebbe il ricorso alla analogia.

La diversità di trattamento, laddove gli eredi agiscano iure proprio, è riconducibile ad una scelta di politica legislativa chiaramente orientata a creare una corsia preferenziale nei confronti del solo terzo trasportato, generalmente, in quanto vittima primaria di un danno diretto a differenza degli eredi titolari, viceversa, di un pregiudizio riflesso.

In questo senso una recentissima sentenza del Tribunale di Oristano 23/06/2016 n° 564 in Redazione Giuffré 2016.

Tale orientamento non è isolato, citandosi in senso conforme Tribunale Caltanissetta 24/04/2014 in Foro.it 2014,6,I,1952.

La contraria opinione , che come visto trova l'avallo della S.C., è sostenuta soprattutto dai giudici milanesi.

Nella recente decisione del Tribunale di Milano X Sezione Civile 22/04/2016 n° 5104 (in Giur.Mass. Il Sole 24 ore-2016) si afferma testualmente: "come già in precedenza affermato da codesto Tribunale, il superamento di una lettura strettamente letterale della norma è stato da più parti auspicato con una interpretazione estensiva che sola farebbe salvi i dubbi di costituzionalità altrimenti emergenti, non sussistendo motivi per i quali la tutela assegnata al trasportato non debba essere riconosciuta ai parenti di questo che, per effetto del danno subito dal loro congiunto, ne patiscono i propri: oltre che con il riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., del resto una applicazione restrittiva della norma urterebbe da un lato con il criterio di economicità dei giudizi e contro il diritto di cui all'art. 24 Cost., dall'altro. Diversamente, non si spiegherebbe la ragione per cui il principio secondo il quale il danneggiato ha l'onere di dedurre unitariamente tutte le possibili voci di danno che abbia subito in conseguenza di un illecito (Cass. SS.UU. 2376/2007; Cass. 65971/2010) non preclude al prossimo congiunto del defunto la possibilità di azionare la procedura di cui all'art. 141 Cod. Ass. anche per i danni di natura ereditaria, riconoscendogli una tutela riconosciutagli dall'Ordinamento"

LA VEXATA QUAESTIO CIRCA LA NECESSITA' CHE IL SINISTRO SIA STATO PRODOTTO DA DUE VEICOLI ENTRAMBI ASSICURATI. IL TRASPORTO ABUSIVO

L'applicabilità dell'art. 141 CdA sarebbe subordinata alla ricorrenza nel caso specifico di due condizioni:

il coinvolgimento nel sinistro in cui sia rimasto danneggiato il terzo trasportato, di almeno due veicoli;

il fatto che detti veicoli siano entrambi assicurati.

In difetto di tali condizioni, non si potrebbe esercitare l'azione diretta risarcitoria nei confronti della Compagnia di assicurazioni dell'auto in cui era a bordo il terzo trasportato, il quale, però, non perderebbe i suoi diritti potendo esperire l'azione ordinaria.

Anche su tale questione di recente è intervenuta la giurisprudenza di merito con due decisioni che si segnalano per il loro interessante percorso argomentativo; trattasi dalle pronunce della Corte di Appello de L'Aquila del 30/03/2016 n° 335 (pubblicata su Redazione Giuffré 2016) e del Tribunale di Benevento (pubblicata su" www. Il Caso Sez. Giurisprudenza 15774 pubb. 16/09/2016") ove si sottolinea (soprattutto nella prima), attraverso una lettura costituzionalmente orientata sulla base dell'intervento dell'Alta Corte (ordinanza 29276/2008), come la norma dell'art. 141 CdA "presuppone solamente la sussistenza di un sinistro ed un danno subito dal terzo trasportato ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che il medesimo si sia verificato a seguito dello scontro tra almeno due automezzi" .

La contraria opinione (v. ad es. Tribunale di Cassino 04/06/2013 n° 487 in Giur: Mass. Il sole 24 ore), che si fonda sul mero dato letterale della norma, comporterebbe, secondo il Giudice abruzzese, "un indebito vulnus di tutela nei confronti del terzo trasportato/danneggiato", che proprio il D.lgs 2005/2009 ha voluto garantire dato che lo scopo dell'art. 141 CdA, come più volte ritenuto dalla Cassazione (ex multis 2005/16181) "è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti della impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare la effettiva distinzione della responsabilità fra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro".

Le suddette ragioni di tutela del terzo trasportato prevalgono allorché il trasporto possa considerarsi illegittimo, come nel caso della presenza di due persone su un ciclomotore che va a scontrarsi con una autovettura.

Il terzo trasportato sul motociclo ha la possibilità di agire ex art. 141 CdA , indipendentemente dal rilievo dell'abusivo trasporto, a meno che non sia accertato che la presenza di due persone sul ciclomotore abbia avuto una efficienza causale nella produzione del danno (in questo senso v. Cass. 17/12/2015 n° 25345 che ribadisce principi già espressi in Cass. 22/11/2013 n° 26239).

E le stesse regioni che hanno ispirato il dedotto trattamento di favore per il terzo trasportato devono condurre alla conclusione della non necessità che tutti entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro siano assicurati (in tal senso Tribunale di Roma, ordinanza 21/11/2011 in www. Il Caso.it 2012 pag. 7567 pt I , contra v. Tribunale di Catania sentenza 08/08/2011 n° 574 , in Red. Giuffré 2011, in una fattispecie in cui il veicolo privo di copertura era quello del responsabile civile, mentre il trasportato viaggiava su veicolo regolarmente assicurato).

Sotto tale profilo il riferimento nell'art. 141 CdA ai due Enti Assicurativi, deve essere interpretato (secondo il Giudice romano) come semplice riferimento alla normalità dei casi e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa. Quindi, il terzo trasportato ha la possibilità di agire nei confronti della Compagnia Assicuratrice del vettore, ex art. 141 CdA, per ottenere l'integrale risarcimento ovvero parziale nei limiti del proprio concorso causale nella produzione del sinistro, anche laddove la vettura antagonista risulti priva di copertura assicurativa o non identificata.

Lo stesso dicasi laddove la responsabilità dell'evento fosse addebitabile al vettore su cui viaggiava il terzo trasportato. L'applicazione dell'art. 141 CdA prescinde, infatti, dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Nel caso, poi, che l'auto del vettore, con a bordo il terzo trasportato, risulti priva della assicurazione nulla vieta che, in quanto coerente con la ratio legis, questi possa agire con azione diretta contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada ex art. 283 CdA.

Ma va ricordato, al riguardo, che, sulla base di una interpretazione letterale dell'art. 141 CdA, in combinato disposto con l'art. 283 CdA, si è escluso che la prima delle due anzidette disposizioni possa applicarsi oltre i casi da essa previsti, circoscritti, nella relativa formulazione, a quelli in cui il veicolo, per mezzo del quale avviene il trasporto, sia provvisto di assicurazione. Ed invero l'art. 141 CdA è norma essenziale e come tale, ex art. 14 Preleggi, non potrebbe operare oltre i casi ed i tempi ivi previsti (così Tribunale di Imperia 27/10/2015 in Red. Giuffré 2015).

Una interpretazione, questa, però che si rivela non aderente alla ratio legis di favorire in ogni caso il terzo trasportato finendo di rendere inutile la nuova normativa rispetto a quella già esistente.

LA DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO E'APPLICABILE ALLORCHE' IL TERZO TRASPORTATO VIAGGIA SU AUTO CIRCOLANTE INVITO DOMINO O PROHIBENTE DOMINO?

Altre questioni interpretative della normativa in esame riguardano le condizioni di operatività dell'art. 141 CdA nelle ipotesi in cui il terzo trasportato viaggia su di un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario o dei soggetti equiparati a quest'ultimo.

Recita l'art. 122 3° comma CdA che l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di P.S., fermo restando quanto disposto dall'art. 283, 1° comma, lettera d, CdA, che in ipotesi pone a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada l'obbligazione risarcitoria con il limite previsto dal 2° comma circoscrivendo il risarcimento dei danni sia a cose sia alla persona, cagionati ai terzi non trasportati, ai trasportati contro la propria volontà ed a quelli inconsapevoli della circolazione illegale. Trattasi di una novità assoluta introdotta dal CdA la cui formulazione ha determinato l'esigenza di chiarire il significato dell'inciso "contro la propria volontà".

Orbene, nell'ambito della responsabilità civile in discussione, è nota la distinzione tra circolazione invito domino (cioè senza il consenso del proprietario) e prohibente domino (cioè avvenuta contro la sua volontà che deve manifestarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecandosi in fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (v. Cass. 07/07/2006 n° 15521; in senso conforme Cass. 17/10/2014 n° 8461). Ciò significa che, in caso di furto dell'auto, poi circolata e venuta a collisione con altro automezzo, non sia sufficiente, per liberarsi da ogni responsabilità, che il proprietario presenti una denuncia di furto (che proverebbe la circolazione invito domino) ma occorrerà provare di aver adottato ogni misura idonea ad impedire l'azione del ladro (non sarebbe ad esempio sufficiente per integrare detta prova la condotta del proprietario che custodisca le chiavi dell'auto in un cassetto accessibile a tutti).

Ciò posto, nel caso in cui la circolazione abbia avuto luogo contro la volontà del proprietario o dei soggetti ad esso equiparati, la obbligazione risarcitoria si sposta, per così dire, dalla Compagnia Assicuratrice del vettore in capo al IGVS, con il limite previsto dal 2° comma dell'art. 283 CdA che, come visto, circoscrive l'intervento di detto fondo stabilendo che il risarcimento è dovuto a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ed a quelli inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alle cose che alle persone.

È bene precisare che, secondo l'opinione maggioritaria, l'oggetto della tutela ex art. 141 CdA riguarderebbe, oltre i danni alla persona, anche quelli alle cose di sua proprietà perché, diversamente, si costringerebbe il danneggiato ad agire con due azioni, quella ordinaria e quella speciale, pur potendosi obiettare che il medesimo non sarebbe sfornito di tutela potendo svolgere unica domanda nelle forme ordinarie, mercé la bidirezionalità facoltativa della tutela ad esso riconosciuta,come sopra detto: opinione che però non premetterebbe di godere della condizione più favorevole prevista dall'art. 141 CdA per quanto riguarda il regime probatorio.

IL CASO FORTUITO CHE ESCLUDE LA BIDIREZIONALITA' DELLA TUTELA EX ART. 141 CdA

Detto questo, avviandoci a conclusione, va esaminato il significato del termine "caso fortuito" la cui ricorrenza, nel caso concreto, determina l'esclusione del risarcimento del danno a favore del terzo trasportato.

È noto che in tema di responsabilità aquiliana, il caso fortuito ricorre quando l'evento è riconducibile ad un fattore esterno alla sfera di controllo della persona, alla quale si imputa il danno, avente un impulso causale autonomo ed il carattere della imprevedibilità ed eccezionalità.

In altro senso, l'evento dannoso è riconducibile al caso fortuito quando il nesso eziologico, tra il comportamento del soggetto responsabile e l'evento dannoso, viene interrotto da un fattore eccezionale che rende inevitabile il verificarsi dell'evento stesso atteggiandosi come unica causa efficiente di esso.

Nella nozione di caso fortuito, la giurisprudenza ricomprende anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, come può essere la sua imprudenza, o, più in generale, il comportamento del danneggiato medesimo avente una efficacia causale tale da interrompere il suddetto nesso eziologico o ad affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile alla produzione del danno.

È stato argutamente sostenuto che nella nozione di caso fortuito non possa farsi rientrare il fatto del terzo, individuabile in quelle fattispecie in cui viene in considerazione la colpa esclusiva del conducente dell'auto antagonista e "quindi la potenziale responsabilità assorbente di quest'ultimo, ma diversi fattori eziologici estranei alla sfera di dominio delle parti (così testualmente Tribunale di Torino 11/09/2007 n° 6070, in Il Sole 24 ore Mass. Rep. Lex 24).

In buona sostanza, la colpa del conducente dell'auto antagonista non potrebbe rilevare perché nel sistema della responsabilità diretta di cui all'art. 141 CdA l'Assicurazione del vettore è comunque tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato, anche nel caso di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista.

Diversamente opinando, facendo rientrare nel caso fortuito anche il fatto del conducente che con la propria condotta imprudente abbia causato il danno, si svuoterebbe di contenuto il principio più volte predicato dalla giurisprudenza di merito e legittimità e ulteriormente ribadito nella decisione 02/08/2016 n° 16037 che riafferma in pratica quella "costante giurisprudenziale" che vede nella ipotesi di scontro di autoveicoli la possibilità del terzo trasportato di conseguire il danno dalla Impresa di Assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico e non anche della responsabilità del vettore e tanto meno di quella del conducente dell'auto antagonista.

L'orientamento appena ricordato appare essere in linea con la più volte ricordata ratio legis che sarebbe del tutto svilita ricomprendendo nel caso fortuito anche l'ipotesi di danno cagionato dal conducente dell'auto antagonista.

Tale impostazione è condivisa da altri Giudici di merito citandosi, ad esempio, il Tribunale di Taranto sentenza 10/01/2014 n° 9 (in Il Sole 24 ore, Repertorio Mass. Lex 24) secondo cui "il caso fortuito non comprende l'ipotesi di colpa esclusiva dell'altro conducente e l'accertamento di tale colpa è rimesso alla fase di rivalsa tra le Compagnie di Assicurazione".

In questo senso vedasi anche Tribunale di Napoli Sez. X 17/09/2015 n° 11760 (in Redazione Giuffré 2015) secondo il quale "l'art. 141 CdA ha introdotto una regola NO FAULT, in quanto prevede che l'Assicurazione del vettore sia sempre tenuta al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, salvo il caso in cui il sinistro sia conseguenza del caso fortuito ossia non sia ascrivibile a nessuno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo essere ricompreso nel concetto di caso fortuito il fatto doloso o colposo dall'altro conducente".

Quindi, in conclusione il danno subito dal terzo danneggiato deve essere sempre risarcito dall'impresa del vettore sia nel caso in cui il proprio assicurato è esente da qualsivoglia responsabilità del sinistro perché addebitabile al conducente dell'auto antagonista sia nel caso in cui il proprio assicurato abbia concorso nella causazione del sinistro.

Purtuttavia, il risarcimento del danno può essere ridotto o escluso nel caso di corresponsabilità del terzo trasportato o di esclusiva sua responsabilità. Si pensi, ad esempio, al caso classico in cui il terzo trasportato non indossava le cinture di sicurezza, accorgimento che, viceversa, avrebbe escluso o limitato il danno dallo stesso subito, come nel caso deciso da Cass. 15/03/2014 n° 5795. In tale decisione è stato affermato il principio che spetta comunque al danneggiante fornire la prova che il comportamento del terzo trasportato abbia avuto una efficienza causale tale da determinare in via esclusiva o concorrente il pregiudizio da esso subito, nella fattispecie scrutinata, per non aver indossato le cinture di sicurezza (ma si pensi ad una improvvisa ed inopinata uscita dal veicolo in corsa, etc.).

Va ricordato, per concludere, che si è anche discusso, nel caso in cui il terzo trasportato opti per lo strumento contemplato nell'art. 141 CdA, se l'azione relativa vada proposta nei confronti della sola Compagnia del vettore o anche nei confronti dei soggetti responsabili.

Ancora una volta la ratio legis dell'innovativo sistema normativo in esame permette di fornire una risposta negativa, dato che si prescinde dall'accertamento delle responsabilità in concreto dei soggetti coinvolti nel sinistro (così ex multis Tribunale di Roma 08/09/2015 n° 17826 in Red. Giuffré 2015; Tribunale di Roma 03/03/2010 in Foro.it 2010,9,I,2561).

REGOLE PROCEDIMENTALI

Riguardo, poi, alla disciplina relativa alla fase stragiudiziale ed all'azione diretta del terzo trasportato, si applicano le disposizioni del Capo IV del Codice delle Assicurazioni, in quanto compatibili, in virtù dell'espresso richiamo operato dal terzo comma dell'art. 141. La disciplina è identica a quella, stabilita in via ordinaria, dal combinato disposto degli articoli 144, 145 e 148, eccezion fatta per la diversa individuazione dell'impresa legittimata dal lato passivo, osservandosi che l'art. 141 al secondo comma si riferisce alla procedura stragiudiziale ed al terzo comma all'azione diretta.

Il secondo comma dell'art. 141, in riferimento alla procedura stragiudiziale, dispone che "per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148".

Dal richiamo espresso degli artt. 145 e 148 si evince che la richiesta di risarcimento deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla legge e deve essere inviata dal trasportato all'impresa di assicurazione del vettore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata dalla documentazione prevista dal citato art. 148, subito avvertendosi che la suddetta richiesta risarcitoria deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto (ex art. 145, comma 2, CdA).

Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata per danni a cose, o novanta giorni in caso di danno alla persona, l'Assicurazione del vettore formula una offerta di risarcimento al danneggiato, o comunica i motivi per cui non ritiene di effettuare alcuna proposta risarcitoria.

Entro quindici giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del danneggiato, o dal rifiuto dello stesso, l'assicurazione del vettore provvede al pagamento dell'importo del risarcimento precedentemente liquidato. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta in ordine all'offerta dell'Assicurazione, l'impresa corrisponde al medesimo l'importo offerto, nel termine di trenta giorni dalla formulazione dell'offerta.

Senza volerci addentrare nella problematiche relative alla improponibilità della domanda, che esulano dal presente elaborato, si ritiene che sia consigliabile la redazione completa ed esaustiva della richiesta, documentalmente, corredata così come richiesto dalla legge, onde evitare contestazioni, annotandosi, ad esempio, che il Tribunale di Milano, con sentenza 23/10/2013 Sez. XIII n° 13213 (in Iusletter.com 2013), ha ritenuto che la incompletezza della richiesta stragiudiziale inviata all'assicuratore può configurare un vizio insanabile rendendo la domanda improponibile (v. anche Tribunale di Genova 18/01/2011 in Red. Giuffré 2011).

Tale indirizzo è stato da ultimo confermato dalla Cassazione che con decisione 11/03/2016 n° 4754, ha ritenuto che nel sistema del c.d. indennizzo diretto l'azione proposta diventa improponibile se non è stata preceduta dalla richiesta (conforme al dettato normativo) di risarcimento danni di cui all'art. 148 CdA.

Per completezza è da ricordare che, secondo un filone giurisprudenziale, la condizione di procedibilità della domanda risarcitoria deve considerarsi assolta ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'assicuratore una valutazione della richiesta stessa, secondo un giudizio da effettuarsi ex post (Tribunale di Torre Annunziata 01/09/2014 n° 2327; Tribunale di Napoli 22/02/2016 n° 2318; Tribunale di Palermo 23/11/2012 n° 43 – tutte in Red. Giuffré 2013, 2014, 2016).




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