-  De Simone Antonio  -  22/05/2014

LA VENDITA DI ALIUD PRO ALIO NELLA GIURISPRUDENZA - CASS. CIV. N. 629/2014 – ANTONIO DE SIMONE

Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto poichè vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Pertanto, il mancato rilascio della licenza di abitabilità integra inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcito ria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.

Siffatto principio di diritto, già formulato in precedenza dai giudici di legittimità (Cass. n. 1514/2006), è stato di recente confermato dalla seconda sezione civile della Suprema Corte con la sentenza 14 gennaio 2014, n. 629, decisione, questa, che è certamente meritevole di attenzione in quanto offre lo spunto per analizzare una importante figura giuridica individuata dalla giurisprudenza in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, ossia quella del c.d. aliud pro alio.




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