-  Mottola Maria Rita  -  10/02/2009

LA VERITA' NEL PROCESSO CIVILE - Maria Rita MOTTOLA

Secondo parte della dottrina, nel nostro ordinamento, non esiste un dovere di verità delle parti processuali, dovere che non hanno neppure i difensori. <<Alla possibilità di inserire un dovere di verità nel processo civile pensarono ben tre progetti preliminari del codice: il progetto Chiovenda, il quale all'art. 20 disponeva che "nella esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il dovere di non dire consapevolmente cose contrarie al vero"; il progetto Carnelutti, il quale all'art. 28 disponeva cosa analoga, e statuiva che "la parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di non proporre pretese, difese ed eccezioni senza averne ponderato il fondamento"; ed, infine, il progetto preliminare Solmi, in forza del quale "le parti, i procuratori e i difensori hanno l'obbligo di esporre al giudice i fatti secondo verità e di non proporre domande, difese, eccezioni o prove che non siano di buona fede". Questa impostazione fu sottoposta a severe critiche non soltanto della dottrina, ma anche dalla giurisprudenza, e perfino dalle Università degli studi che intervennero sull'argomento. Queste generali rimostranze, volte a non inserire nel codice di procedura civile una norma che imponesse alle parti e ai loro difensori di dire la verità nel compimento degli atti, produssero quale conseguenza la soppressione di ogni riferimento ad un tale dovere nel progetto definitivo Solmi, il quale, al nuovo art. 29, si limitò a statuire, in contrasto con quanto prima si era affermato, che "le parti e i loro procuratori e difensori hanno il dovere di agire con probità e con lealtà">> (Scarselli 1998, 91). Nel testo definitivo il legislatore del codice introdusse il dovere di agire con lealtà e probità. 

Nel nostro sistema processuale le dichiarazione delle parti hanno valore solo se contra se, quale confessione provocata o spontanea. Non vi è un principio di credibilità delle asserzioni delle parti che consentirebbe di considerarle veritiere, sino a prova contraria. La parte, come l'imputato nel processo penale, ha il diritto di non parlare e persino di mentire.
La mancanza dell'obbligo per la parte di dire il vero, dunque, nasce dal diritto della parte di allegare solo i fatti a sé favorevoli secondo il principio dell'onere della prova, nell'ambito di un processo soggetto alla regola del contraddittorio. Diversa è l'ipotesi in cui il giudice debba adottare un provvedimento, senza la presenza contemporanea della parte contro la quale deve decidere (provvedimenti inaudita altera parte). In tal caso appare evidente che la parte che non dice la verità commette una condotta censurabile.
Non è però vero che non esiste alcuna sanzione avverso la parte che dichiari il falso: l'art. 371 c.p., infatti, punisce severamente lo spergiuro. Piuttosto, la parte può riferire, in sede di interrogatorio libero, ciò che ritiene opportuno al giudice civile senza incorrere in alcuna violazione di norme procedurali. Peraltro la sentenza penale secondo la quale il giuramento è dichiarato falso, non determina la nullità della decisione, resa sulla base della dichiarazione dello spergiuro. L'art. 2738 c.c., prima dell'intervento della Consulta prevedeva, una preclusione circa la possibilità per il giudice civile di esaminare le decisioni rese in sede penale, coerente con il diverso regime all'epoca esistente tra il processo civile e il processo penale. <<Invece, nel caso particolare in cui la sentenza assolutoria abbia ad oggetto il reato di falso giuramento, il giudicato penale spiega un ben più esteso effetto preclusivo della pretesa risarcitoria del danneggiato, effetto che è escluso soltanto nel caso in cui "la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto". Tale disciplina differenziata viola il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e, allo stesso tempo, rappresenta un impedimento per la parte offesa all'esercizio dell'azione diretta al conseguimento del danno risarcibile, con conseguente vulnerazione del principio della tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione). Da una parte, infatti, va ricordato che la Corte, anche recentemente (sentenza n. 60 del 1996), ha fatto riferimento al contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale come archetipo generale rispetto al quale una disciplina differenziata è ammissibile soltanto se "sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione". Dall'altra, deve escludersi, con riferimento al problema in esame, che una ragione di specialità di disciplina possa rinvenirsi nella funzione di prova legale del giuramento, atteso che il successivo giudizio civile avente ad oggetto il risarcimento del danno non ha alcuna idoneità ad incidere su tale funzione, non essendo prevista, né possibile, la revocazione della sentenza che si fondi su un giuramento di cui successivamente sia accertata la falsità al solo fine di riconoscere una ragione di danno alla parte soccombente nel precedente giudizio>> (Corte cost. 4.4.1996, n. 105, CP, 1996, 2847, GC, 1996, 933, GC, 1996, I,1546, FI, 1996, I, 3643 nota Balena). 

Si delineano così i limiti tra giudicato penale nel giudizio civile (la sentenza penale che indaga sullo spergiuro può determinare la richiesta di danni nascenti dal reato) e incidenza del giudizio civile sulla sentenza penale. <<Ai fini della configurabilità del reato di falso giuramento della parte (art. 371 c.p.), non spetta al giudice penale alcun sindacato in ordine all'ammissibilità della formula adottata in sede civile, le cui eventuali lacune, o improprietà non possono essere quindi addotte dall'imputato a propria giustificazione avendo egli in ogni caso l'obbligo, assoluto - la cui osservanza o mezzo deve formare oggetto esclusivo dell'accertamento in sede penale - di dire il vero>> (Cass. 11.2.1999, n. 5599, RP, 1999, 545). Il giudice penale non può interviene per valutare le condizioni di ammissibilità del giuramento, nell'ambito del processo civile. <<Una volta ammesso il giuramento decisorio da parte del giudice civile sono irreversibilmente realizzati i presupposti per la commissione del delitto di cui all'art. 371 c.p. e lo spergiuro consumato non può essere messo nel nulla dalle successive vicende del processo civile, pur se tali da condurre all'invalidazione del giuramento medesimo (Cass. penale 30.1.2003, n. 15096, CP, 2004, 872).
L’esistenza di una sanzione penale per il caso di falso giuramento della parte, e non per dichiarazioni false comunque rese nel corso di un giudizio civile, è coerente con la funzione del giuramento quale prova legale. Il processo civile ha per oggetto diritti delle parti ed è sorretto dai principi di disponibilità della prova e di impulso di parte. Difficile conciliare, con tali principi, il dovere della parte a dire il vero e a sottoporre al giudice ogni circostanza o documento di cui sia a conoscenza o in possesso, anche se pregiudizievole per la propria posizione processuale. L'esistenza di tale dovere mal si concilierebbe con l'art. 2697 c.c., che pone a carico della parte che agisce in giudizio. 

Il testimone ha l'obbligo di dire il vero e di non nascondere ciò che conosce. Diversa è la posizione della parte che non ha alcun obbligo di riferire anche fatti favorevoli alla controparte e a sé sfavorevoli.
La parte interrogata liberamente o in interrogatorio formale non risponde del reato di falsa testimonianza. Solo la parte sottoposta al giuramento ha l'obbligo di dire il vero, per questo motivo l'art. 2739 c.c. fa divieto di deferire il giuramento sopra un fatto illecito, divieto che <<opera nei confronti dell'autore del fatto illecito e non anche del soggetto leso, dal momento che, qualora sia quest'ultimo soggetto a prestare giuramento, non si pone il problema (per scongiurare il quale il legislatore ha posto il divieto in questione) di evitare al giurante il dilemma di confessarsi autore di un fatto illecito, o di giurare il falso. In ogni caso, il divieto va riguardato con riferimento alle circostanze specificamente capitolate, sussistendo esso solamente quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto oggetto del giuramento, e non anche un fatto diverso che possa eventualmente essere desunto a carico del giurante, per via di illazioni e della correlazione del medesimo con elementi intrinseci ed affermazioni di parte>>(Cass. 20.7.2004, n. 13454, MGC, 2004, f. 7-8). Il bene protetto dalla norma è l'interesse ad ottenere una dichiarazione conforme al vero. L'art. 371 c.p.c. protegge penalmente <<l'esigenza di tutelare la veridicità della dichiarazione giurata, in funzione della corretta amministrazione della giustizia civile, stante il valore di prova legale che l'ordinamento attribuisce al giuramento. Pertanto non è consentito valutare, agli effetti penali, l'ammissibilità o la decisorietà del giuramento secondo i parametri della legge civile o prendere in considerazione le conseguenze che il giuramento prestato abbia prodotto nel giudizio civile, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 371 c.p. occorre accertare soltanto se la dichiarazione giurata sia in tutto o in parte falsa>> (Appello Milano 14.5.1992, GM,1992, 1218).
L'art. 371 c.p. secondo comma prevedeva l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio. Tale norma deve ritenersi abrogata. <<Il quadro di riferimento è del tutto mutato con l'entrata in vigore del codice civile del 1942, che nell'art. 2738 unifica il regime per entrambe le specie di giuramento, escludendo sempre la prova contraria ed inibendo in ogni caso la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso: la ritrattazione del giuramento suppletorio o estimatorio non spiega più alcun effetto impeditivo al formarsi del giudicato. Conseguentemente, la causa di esclusione della punibilità non trova ormai più alcuna giustificazione, e la sua sopravvivenza creerebbe un'evidente incoerenza nel sistema, risultando contraria al principio di ragionevolezza anche perché chi ha giurato il falso potrebbe trarne vantaggio ottenendo una decisione favorevole nel giudizio civile ma sottraendosi alle conseguenze penali attraverso la ritrattazione. Come parte della dottrina e la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione hanno posto in luce, l'entrata in vigore dell'art. 2738 cod. civ. realizza una delle ipotesi di abrogazione per incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Infatti, la sopravvenuta generale ininfluenza della ritrattazione per via della efficacia probatoria piena attribuita dal nuovo codice civile ad entrambe le specie di giuramento, non consente più di collegare alla ritrattazione stessa, neppure con riguardo al giuramento deferito d'ufficio, la previsione premiale contenuta nell'art. 371, secondo comma, del codice penale in relazione diretta con la normativa dettata dal codice civile del 1865>>(Cass. 29.1.1992, Riv. pen. 1993, 449 nota Lepri). Se il giudice si accorge che le parti hanno sottaciuto il vero o riferito circostanze false, può trarre argomenti di prova ai fini della decisione dal loro comportamento. Mentre la dottrina è «prevalentemente orientata a ritenere gli argomenti di prova una sorta di probatio inferior, buona soltanto ad orientare il giudice nell'apprezzamento delle prove libere assunte», la giurisprudenza li apprezza quale «fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione - non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata - della loro concludenza ed attendibilità». (Della Pietra 2002, 1122). 
E ciò nonostante si sia fatto notare come «...non sia dato...di sapere come e in quale momento il dialogo informale che si svolge tra giudice e parti in funzione della «definitiva messa punto dei termini della controversia» possa trasformarsi in una vera «escussione» delle parti finalizzata alla raccolta di informazioni sui fatti della causa. Il che può avere la conseguenza (pericolosa, dal punto di vista delle garanzie del contraddittorio) di ridurre la dichiarata funzione probatoria dell'istituto alla semplice possibilità di utilizzare ex post, a fini di prova, le risultanze di un esperimento destinato primariamente ad altri scopi>> (Della Pietra 2002, 1122).
L'interrogatorio delle parti deve svolgersi con estrema prudenza. <<Il giudice dovrà dimostrarsi neutrale rispetto alle parti e a conoscenza dei fatti di causa (tanto da dare ai litiganti la confortante sensazione che il loro caso sia stato oggetto di sua puntuale attenzione); cercherà di comprendere sollecitamente gli esatti termini della questione, lasciando parlare le parti, ma impedendo il loro confronto diretto, frenando gli ardori dei difensori, ma non ostacolando quelle domande, da formularsi comunque attraverso di lui, utili a provocare ammissioni o non contestazioni. Con riguardo specifico alle quali, appare evidente la necessità di sollecitare prima le parti a confermare il contenuto dei rispettivi atti introduttivi (il che non significa limitarsi a chiedere se intendono riportarsi a quanto in essi affermato, ma richiamare puntualmente i singoli fatti negli stessi dedotti), e soltanto dopo sottoporre a ciascuno dei litiganti quegli episodi di vita che, dalla lettura della citazione, della comparsa di risposta e dei documenti allegati, in quel momento sembrano controversi ma, dopo il libero interrogatorio, potranno risultare pacifici>> (Della Pietra 2002, 1122).
Le parti, peraltro, non possono tenere nel processo una condotta deliberatamente fraudolenta. A tale proposito è opportuno ricordare l'istituto della revocazione della sentenza che ricorre anche nel caso di <<"dolo di una delle parti in danno dell'altra", di cui all'art. 395 n. 1, c.p.c., allorquando si sia realizzata un'attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici e raggiri, idonea a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al Giudice l'accertamento della verità, non essendo sufficiente la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi difensiva e del o la mera violazione del dovere di lealtà e probità, di cui all'art. 88 c.p.c.>> (T.A.R. Puglia 22.7.2004, n. 5366, Redazione Giuffrè, 2004).
Il fatto che le norme prevedano la caducazione di una sentenza resa a causa di una condotta processuale tale da indurre in errore, circa la verità dei fatti, il giudicante e che ha impedito, nel contempo, il giusto diritto di difesa della controparte, depone per un dovere generico di verità. O meglio un dovere di mantenere la propria difesa in termini di correttezza processuale, senza deliberatamente mentire, allegare documenti falsi, manipolare i dati e gli eventi, così da sottoporre al giudice una verità che non corrisponde a quella reale, o tale da impedire di fatto il contradditotrio. Pertanto non sarà sufficiente omettere alcune notizie utili alla decisioni, ma non indispensabili, o non indicare testi che possano essere informati sui fatti, perché in tal caso la controparte mantiene piena la facoltà di difesa, la facoltà di allegazione e il diritto alla prova diretta e contraria. La revocatoria non richiede una prova precostituita ma può verificarsi anche in presenza di un documento o di una testimonianza falsa. In relazione al dolo consistente nella fraudolenta utilizzazione di un documento o di una testimonianza falsi, «La domanda di revocazione di una sentenza pronunciata per effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c.) non richiede l'esistenza di una prova precostituita; se tuttavia il dolo consiste nella fraudolenta utilizzazione di un documento o di una testimonianza falsi, il nesso causale tra l'artificio della parte ed inganno del giudice è condizionato all'accertamento della falsità che, per un principio generale desumibile dall'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. (applicabile per analogia anche nell'ipotesi considerata, perché espressione della comune esigenza di evitare che il processo di revocazione si converta in una successiva istanza), non può essere compiuto nel giudizio di revocazione ma deve a questo precedere». (Cass. 29 maggio 1995 n. 6028, conformi Cass. 10 marzo 2005 n. 5329; Cass. 30 agosto 2002 n. 12720; Cass. 19 giugno 2002 n. 8916; Cass. 22 gennaio 2001 n. 888). Del resto la S.C. ha ritenuto che esistesse il dolo revocatorio in quella attività <<intenzionalmente fraudolenta che si concreti in artifici e raggiri (che possono consistere anche nel mendacio su fatti decisivi della causa), tali da travisare una situazione in modo da farla apparire diversa da quella reale, onde fuorviare il giudice nell'accertamento della verità processualmente rilevante>> (Cass. 24 marzo 2006 n. 6595). Nel caso esaminato la parte aveva notificato l’atto di citazione presso il domicilio del coniuge da anni di fatto separato, mentre il convenuto viveva all’estero, coniuge separato con cui la parte si era accordata anche sulla redazione di una lettera utile ai suoi scopi processuali. 

Per concludere non ogni falsità è considerata grave, in una certa misura la mancanza di una sincerità completa è tollerata dall’ordinamento perché ritenuta inevitabile, ma la condotta che travalica il normale atteggiamento autodifensivo della parte è considerato illecito. <<Il dolo di una delle parti in danno dell'altra, in altri termini, in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie di cui all'art. 395 c.p.c., n. 1, la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio - su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità – (Cass. 27 settembre 2007, n. 20346; Cass. 17 agosto 1990, n. 8342; Cass. 2 giugno 1983, n. 3768; Cass. 6 marzo 1982, n. 1418) - (Cassazione civile , sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5522, Giust. civ. 2008, 6 1411).
A seguito alla revocatoria la parte danneggiata dalla sentenza e dalla condotta iniqua della controparte, potrà avanzare istanza di risarcimento dei danni subiti, anche per il prolungarsi della lite in altro modo risolta più celermente.

Scarselli Giuliano - <<Lealtà e probità nel compimento degli atti processuali>> Riv. trim. dir. proc. civ. 1998, 1, 91




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