-  Redazione P&D  -  14/06/2012

L'ABORTO ANCORA AL VAGLIO DELLA CONSULTA: CONSIDERAZIONI NELL'ATTESA - Matteo MATTIONI

 

Mancano pochi giorni al 20 giugno, quando la Consulta si pronuncerà sulla legittimità costituzionale dell"art. 4 della legge sull"interruzione volontaria di gravidanza (l. 194/1978). Si tratta della norma che consente alla donna, in caso di "serio pericolo per la sua salute fisica o psichica", di rivolgersi a un medico o a una struttura abilitata per abortire entro i primi 90 giorni di gestazione.

La questione di legittimità, con riferimento agli artt. 2, 32 e 117 Cost., è stata sollevata all"inizio dell"anno da un giudice di Spoleto sulla scorta di una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (18 ottobre 2011, causa C-34/2010). Quest"ultima si era pronunciata sull"interpretazione dell"espressione "embrioni umani", contenuta in una direttiva in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (la 98/44/CE del 6 luglio 1998), la quale esclude la brevettabilità di "invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all"ordine pubblico o al buon costume", ivi comprese, appunto, "le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali" (art. 6).

Ad esito di una lunga e ponderata motivazione, la Corte europea ha stabilito che "costituisce un "embrione umano" qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione" o "qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura". Una nozione, dunque, assai ampia di embrione, motivata essenzialmente dal fatto che "il legislatore dell"Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato". Una nozione che (nel caso di fecondazione naturale) prescinde completamente dalla durata della gestazione, e mediante la quale è fatto rientrare nel divieto di brevettazione tutto quanto segue il primo istante della fecondazione (che la scienza individua nella penetrazione dello spermatozoo nella zona pellucida dell"oocita, non appena i gameti si trovano in contatto diretto).

Questa sentenza non sembra aver avuto un larghissimo richiamo da noi, benché una voce del giornalismo abbia sùbito definito moralmente "bruciante" la situazione in cui "leggiamo sui giornali una sentenza … che dice che non si possono manipolare gli embrioni, e ammazziamo i bambini non nati nella pancia delle madri" (sono parole di Giuliano Ferrara). E questo stesso ragionamento, fondato su un sostanziale rilievo d"incoerenza, si ritrova nell"ordinanza del giudice spoletino, il quale osserva come "l""embrione umano" debba qualificarsi alla luce dell"intervenuta decisione europea come "essere" provvisto di una autonoma soggettività giuridica della cui tutela l"ordinamento deve farsi carico". Di qui "la questione della compatibilità fra tale affermato principio e la facoltà … di procedere volontariamente all"interruzione della gravidanza … ciò comportando … l"inevitabile risultato della distruzione di quell"embrione umano che … è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto nel diritto vivente della Corte europea".

La parola, adesso, spetta alla Consulta. Ma, senz"alcuna velleità di anticipare l"esito del giudizio, può avanzarsi qualche perplessità sulla tesi del giudice remittente, posto che la definizione di embrione fornita dalla Corte europea non sembra troppo facilmente generalizzabile, trasportandola in settori diversi da quello che ha interessato la sentenza del 18 ottobre scorso. La Corte di Giustizia, infatti, è intervenuta al fine di chiarire la portata di una direttiva settoriale, specificando espressamente che "la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell"Unione non fornisce alcuna definizione va operata, in particolare, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte".

Ne consegue che il concetto assai lato di embrione, cui la Corte stessa ha acceduto con riferimento alla ratio legis di evitare lo sfruttamento commerciale (mediante brevettazione) del corpo umano "nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo" (art. 5 della direttiva), non sembra spendibile a fini diversi, come quello di scardinare l"apparato normativo dell"interruzione volontaria di gravidanza nel nostro paese.

Né pare che una simile operazione possa fondarsi su una pretesa coerenza generale degli ordinamenti positivi all"interno dell"Unione, per cui alla tutela "forte" assicurata all"embrione nel diritto comunitario dei brevetti (secondo l"interpretazione della Corte europea) dovrebbe accompagnarsi una tutela altrettanto ampia in fatto di aborto. In quest"ultima materia, infatti, vengono in rilievo istanze assai diverse da quelle sottese alla disciplina commerciale e diversi sono i valori in gioco, il cui bilanciamento ben può portare ad esiti differenti.

Basti pensare che l"art. 4 della l. 194/1978, ora all"esame della Consulta, non prevede una libertà generalizzata di aborto, facendo dipendere l"intervento da una scelta personale e insindacabile della donna: al contrario, esso può essere legittimamente praticato solo in presenza di un serio pericolo per la salute della donna sotto il profilo fisico e/o psichico. Il legislatore italiano, dunque, ha operato un bilanciamento d"interessi fra diritto alla salute e tutela del nascituro (e, più in generale, della vita umana), accordando – nella sua discrezionalità, ragionevolmente esercitata – la prevalenza al primo dei due valori. Il fatto che la Corte di Giustizia abbia implicitamente riconosciuto la prevalenza della tutela della vita e della dignità umana rispetto allo sfruttamento economico delle invenzioni non implica in alcun modo che un"analoga prevalenza debba accordarsi a quel valore anche rispetto alla salute della donna.

La pronuncia della Consulta si prospetta di grande importanza anche a livello sovranazionale. La sentenza della Corte europea, infatti, ove intesa come proposto dal nostro giudice a quo, potrebbe dispiegare effetti analoghi sulle legislazioni nazionali degli altri Stati membri, in cui l"interruzione volontaria di gravidanza è generalmente consentita sia tutela della salute fisica o psichica della donna (ad eccezione dell"Irlanda e di Malta), sia a tutela della sua vita (con la sola eccezione di Malta).

 

Matteo Mattioni

Università di Padova




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