-  Gasparre Annalisa  -  05/01/2017

Lacci per catturare la selvaggina esercizio della caccia con mezzi vietati - App. Trento, 8.9.2015 – Annalisa Gasparre

La Corte d"appello di Trento conferma la condanna di due imputati accusati per violazione della legge venatoria (e di altri reati collegati) per avere esercitato l"attività di caccia con lacci idonei alla cattura degli animali.

Gli agenti del corpo forestale avevano condotto le indagini. In particolare avevano notato nei boschi alcuni lacci per la cattura di ungulati ed avevano perciò installato delle "foto trappole" per la ripresa dei movimenti in loco. A cadere nella "trappola" investigativa erano i due imputati, ripresi anche mentre ripulivano i lacci dai resti di animali morti, li riposizionavano in modo da prepararli per altre catture.

Gli agenti del corpo forestale avevano riconosciuti tali soggetti e avevano perquisito le loro abitazioni rinvenendo uno zaino con dei lacci simili a quelli usati nei boschi. Presso l"abitazione di uno di essi, peraltro, erano state rinvenute numerose armi custodite in modo inadeguato e un silenziatore costruito artigianalmente oltre a delle munizioni in soprannumero rispetto a quelle denunciate.

 

In tema di reati contro gli animali e attività venatoria, volendo, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key Editore, 2015.

 

 App. Trento, Sent., 08-09-2015

SENTENZA

nei confronti di

E.V. nt. a R. (T.) il (...) residente R. (T.) frazione M. via P. N. n. 17 (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

IMPUTATO

Entrambi - E.D. (non appellante):

del reato p. e p. dall'art. 21 e 30 L. n. 157 del 1992 per aver esercitato l'attività venatoria con mezzi illegali, nella fattispecie costituiti da lacci idonei alla cattura di animali.

Fatto commesso in ____ il 10/1/2012

E.V., inoltre:

del reato p. e p. dall'artt. 81 - 20 e 20 bis L. n. 110 del 1975 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, custodiva le armi, pur lecitamente detenute, in un armadietto aperto, collocato in un avvolto privo anch'esso di porte idoneamente chiuse e quindi facilmente accessibile da parte di terzi, con tale suo comportamento non provvedendo così a custodire dette armi - due delle quali custodite cariche e senza sicura inserita - in luogo inidoneo ad evitare che persone inesperte potessero impossessarsene

Fatto commesso in _____ il 22/1/2012

Del reato p. e p. dall'art. 3 L. n. 110 del 1975 per essere stato colto nella disponibilità di un silenziatore artigianale atto ad aumentare l'offensività del fucile calibro 22 lecitamente detenuto.

Fatto commesso in ____ il 22/1/2012

del reato p. e p. dall'art. 697 c.p. per essere stato colto in possesso di 82 cartucce cal. 22, 3 cartucce cal. 5,6, 8 cartucce 7x65 R. oltre il numero regolarmente denunciato.

Fatto commesso in ____ il 22/1/2012

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 448/14 del 18/04/2014 che dichiarava E.V. colpevole dei reati ascritti e riuniti gli stessi in continuazione, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordinava la confisca dei reperti in sequestro.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Dino Erlicher

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza n. 448/14, pubblicata il 6 maggio 2014, il Tribunale di Trento ha condannato E.V. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, per i reati uniti dal vincolo della continuazione, di cui al capo di imputazione e precisamente: al capo A) per il reato previsto dagli artt. 21 e 30 della L. n. 157 del 1992 per avere esercitato la caccia in modo illegale ossia con lacci idonei alla cattura degli animali; al capo B) per il reato di cui agli artt. 20 e 21 bis della L. n. 110 del 1975 e 81 c.p. per avere custodito dei fucili da caccia, di cui due carichi e senza sicura, in un armadio aperto situato in avvolto privo di porte chiuse, accessibile ad estranei, omettendo in tale modo di evitare che persone inesperte si potessero impossessare delle armi; al capo C) per il reato ex art. 3 della L. n. 110 del 1975 per avere detenuto un silenziatore artigianale atto ad aumentare l'offensività del fucile da caccia; al capo D) era infine contestata la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. in relazione alla detenzione di cartucce in eccesso rispetto al numero denunciato. Le indagini erano state condotte dagli agenti del corpo forestale che avevano notato nei boschi di ____ dei lacci per la cattura di ungulati ed avevano perciò installato delle "foto trappole" per la ripresa dei movimenti in loco; erano stati ripresi i due imputati che erano stati riconosciuti dai forestali, i quali avevano perquisito le loro abitazioni rinvenendo uno zaino con dei lacci simili a quelli usati nei boschi. Presso l'abitazione dell'appellante erano state rinvenute numerose armi custodite in modo inadeguato e un silenziatore costruito artigianalmente con un tubo di plastica compatibile con il fucile calibro 22 posseduto da E., oltre a delle munizioni in soprannumero rispetto a quelle denunciate. All'accertamento della commissione dei reati ad opera dell'imputato il Tribunale era pervenuto in base alle risultanze probatorie costituite dai verbali di perquisizione e dalle testimonianze dei forestali operanti, non inficiate dalle deposizioni dei familiari degli imputati.

Nell'impugnare la sentenza di primo grado, E.V. ha rilevato in primo luogo, con riferimento al reato a lui ascritto sub A), che l'indicazione del giorno 10 gennaio 2012 quale giorno di esercizio illecito della caccia era priva di riscontri concreti, non essendovi alcun elemento che potesse ricondurre temporalmente la commissione del reato a tale data. Osserva la Corte che il rilievo, di carattere essenzialmente formale, è in realtà privo di fondamento. Si evince dal verbale di sequestro di cose pertinenti al reato, che il giorno 10 gennaio 2012 gli agenti forestali, avendo avuto riscontro positivo dalle trappole fotografiche posizionate nei pressi del luogo dove erano stati rinvenuti 4 lacci in cordino d'acciaio idonei all'esercizio illecito della caccia, hanno proceduto al sequestro di tali materiali e delle due schede fotografiche che riproducevano l'attività criminosa. Pare evidente che il riferimento a tale acquisizione quale elemento utile per individuare temporalmente la commissione del reato contestato sub A), possa essere ritenuto corretto in considerazione del fatto che l'attività illecita fino a quel momento esercitata, è cessata a seguito del sequestro degli strumenti a tal fine utilizzati. Si deve dunque ritenere che il giorno indicato quale data della commissione del reato in esame coincida con la cessazione dell'esercizio della condotta illecita e pertanto il motivo di gravame risulta infondato. Con le ulteriori contestazioni dell'appellante riferite al capo di imputazione sub A), si è cercato di mettere in dubbio la validità del riconoscimento, attraverso le videoriprese, dei signori E. da parte dei forestali, i quali li conoscevano bene da anni (come precisato dallo stesso appellante). Quest'ultima circostanza è decisiva per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, posto che come chiarito dal forestale R. nel rendere la testimonianza all'udienza del giorno 18.4.2014, lo stesso è stato riconosciuto nei filmati delle cd. foto trappole mentre, insieme al coimputato, dopo avere ripulito i lacci dai resti di animali morti, li ha riposizionati in modo da prepararli per nuove catture. E' pure significativo il fatto che nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'appellante è stato rinvenuto uno zaino identico a quello portato da E.V. al momento della videoripresa con le foto trappole e contenente dei lacci simili a quelli trovati nel bosco.

L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per avere accertato la commissione del reato di custodia inadeguata delle armi, per omissione delle cautele tali da impedirne l'impossessamento da parte di persone inesperte, contestato sub B), sostenendo che il luogo dove esse erano riposte era sufficientemente sicuro anche per la presenza di armadio in ferro posto a piano terra dell'edificio, di doppia porta chiusa con serratura e di finestra con inferriata. Parimenti inveritiera è stata ritenuta l'affermazione del tribunale secondo cui le armi erano facilmente accessibili a persone inesperte. L'appellante ha richiamato altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la custodia di armi in casa non necessita di particolari accorgimenti per evitare i furti. Anche il rilievo in esame, ad avviso della Corte, è privo di fondamento. Merita richiamare le norme di riferimento, che secondo l'accusa sono state violate: l'art. 20 della L. n. 110 del 1975 impone, nella custodia delle armi, l'uso di ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica; l'art. 20 bis della stessa legge punisce la condotta di chi trascura di adottare, nella custodia delle armi, le cautele necessarie per impedire che persone inesperte possano impossessarsene agevolmente. Risulta dal verbale della perquisizione locale, eseguita da addetti del corpo forestale su delega del PM in data 22 gennaio 2012, che "le armi erano collocate in un armadio metallico aperto", che "l'accesso all'avvolto dove si trovavano le armi era libero, poiché la porta del locale era aperta, così come la porta di accesso al laboratorio dal piazzale, che aveva la chiave inserita nella serratura"; conclusivamente, secondo i verbalizzanti "il locale era quindi liberamente accessibile dal'esterno, non essendovi alcun altro impedimento fisso, quali porte e cancelli chiusi." La minuziosa descrizione dello stato dei luoghi da parte dei forestali induce a condividere la valutazione di sintesi dagli stessi esposta, circa la sostanziale mancanza di ostacoli, anche per i terzi estranei, per accedere all'armadio nel quale erano custodite le armi. In siffatta situazione non vi sono dubbi in ordine alla violazione degli obblighi previsti dalle norme indicate per finalità di sicurezza pubblica. L'agente forestale R.R., nel deporre quale teste in sede dibattimentale, ha ulteriormente precisato che, recatosi con i suoi colleghi presso l'abitazione dell'imputato, ha trovato la porta di accesso aperta e così pure la porta interna del vano dove si trovava l'armadietto adibito a deposito delle armi, anch'esso aperto; ha concluso che pertanto "qualsiasi persona che si fosse introdotta all'interno della casa, avrebbe potuto facilmente prendere le armi." Ha aggiunto il teste che a piano terra dell'edificio dove abitava E., veniva svolta un'attività artigianale, con la presenza di operai dipendenti, di fornitori e di clienti. Le esigenze di adeguata custodia delle armi detenute dall'imputato erano in concreto ancor più evidenti a causa della presenza di due fucili carichi e senza sicura. Alla luce di tali circostanze, che le deposizioni compiacenti dei familiari dell'imputato non hanno potuto contrastare in modo efficace, va condivisa la valutazione del Tribunale in ordine all'accertamento della commissione delle contravvenzioni contestate all'imputato. In mancanza di specifica indicazione normativa delle modalità di concreto esercizio della custodia delle armi, si è imposto, a livello giurisprudenziale, il principio secondo cui l'obbligo di custodia può ritenersi assolto se vengono adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza (Cass. 16609/2013). Considerato che, anche a motivo dell'esercizio in loco di un'attività artigianale (officina meccanica), era prevedibile la presenza di un numero imprecisato di persone (dipendenti, fornitori e clienti), appare corretta la valutazione di inadeguatezza delle modalità di custodia delle armi adottate dall'imputato, ad impedirne l'impossessamento da parte di terzi inesperti nel maneggio delle stesse. Non pare infine applicabile nella fattispecie concreta l'indirizzo giurisprudenziale citato dall'appellante, che può essere riferito ad una normale casa d'abitazione e non a un edificio nel quale vi è maggior afflusso di persone a causa dell'attività produttiva esercitata.

Stante il rapporto di specialità pacificamente esistente tra i due reati (Cass. 3763/2013), la contravvenzione di cui all'art. 20 bis della L. n. 110 del 1975 assorbe quella di cui all'art. 20, come correttamente operato dal primo giudicante.

Quanto al reato per la detenzione del silenziatore ascritto sub C) del capo d'imputazione, l'appellante ha sostenuto che il manufatto rinvenuto, costituito da un contenitore vuoto di silicone, non era significativo, posto che in loco v'erano parecchi oggetti simili e che in ogni caso doveva escludersi un'alterazione dell'arma finalizzata ad un aumento della potenza. Come risulta evidente dalla documentazione fotografica, si tratta di un tubo del silicone vuoto, colorato all'esterno di marrone per mimetizzarlo, con del sughero per il migliore assorbimento del rumore, che è perfettamente compatibile con la carabina calibro 22, rinvenuta presso l'abitazione dell'appellante, la quale presentava un'apposita modifica, consistita nell'eliminazione del mirino dall'arma al fine di inserire il silenziatore. Il giudice di primo grado ha condiviso la qualificazione del manufatto de quo come silenziatore realizzato artigianalmente, idoneo a migliorare le prestazioni dell'arma, relative alla potenzialità offensiva, richiamando la pronuncia della Suprema Corte (sent. 5381/1997), nella quale viene chiarito che la presenza di un silenziatore consente maggiori possibilità di utilizzo del fucile e pertanto ne potenzia la capacità offensiva. Gli elementi evidenziati (manomissione di un contenitore di silicone per adattarlo alla funzione di silenziatore, anche con applicazione di sughero per migliorarne le capacità di assorbimento del rumore; modifica della carabina calibro 22 per favorire l'inserimento del manufatto), non consentono di dubitare della attitudine dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità dell'imputato a fungere da silenziatore e pertanto a migliorare la capacità offensiva, come sopra specificata, dell'arma alla quale esso veniva applicato. Ne consegue che la disponibilità del silenziatore artigianale integra il reato contestato di cui all'art. 3 della L. n. 110 del 1975.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha rilevato che la contestazione sub D) andava eventualmente riferita al reato di cui all'art. 678 c.p., anziché a quello previsto dall'art. 697 c.p. Neppure il rilievo in esame può essere accolto. Premesso che, ai fini dell'imputazione, occorre avere riguardo ai fatti contestati piuttosto che alle norme penali che si assumono violate, si deve rilevare che il riferimento all'art. 697 c.p. non pare erroneo, essendo relativo alla detenzione abusiva di armi e munizioni; non è dunque irragionevole comprendere nella fattispecie contemplata dalla norma citata, il caso, ricorrente nella specie, della detenzione di cartucce in numero superiore a quello dichiarato.

Va aggiunto che l'art. 678 c.p. che l'appellante ha indicato come la corretta norma incriminatrice, in realtà riguarda la diversa fattispecie della fabbricazione o commercio di materie esplodenti, come si evince dal titolo dello stesso articolo (oltre che dal suo contenuto) e del paragrafo che lo contiene.

Ne discende il rigetto in toto dell'appello.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

Conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento, il 10 luglio 2015.

 

Depositata in Cancelleria il 8 settembre 2015.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film