Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  03/01/2022

L'AdS - quando no, quando si, se sì ogni volta come - P.C.

Importante sottolineare come nessun ricorso all’amministrazione di sostegno comporterà, in via automatica, perdite di questo o quel filamento di sovranità.

Di due specie, in particolare, gli errori da evitare sul piano operativo.

Allargare i cordoni quando occorrerebbe invece stringerli; tirare eccessivamente le redini quando bisognerebbe, piuttosto, allargarle.

Ci sono evenienze - va rilevato - in cui lasciato a se stesso, libero di decidere, un “non competente” rischia di confondersi; altre nelle quali, benché ci si trovi davanti a un essere vulnerabile, bisognoso di riguardi, quel pericolo non esiste. 

Per il diritto, in vista di una rotta da tracciare, si tratta di situazioni ben diverse.

Prendiamo l’esempio di Brando, spendaccione di carattere, un prodigo abituale come si dice; sarà necessario qui, anche per gli equilibri familiari, impedire che venga a dilapidarsi il patrimonio.

Oppure il caso di Allegra, schiacciata da varie nubi psichiche, da qualche tempo un inizio di Alzheimer; di nuovo occorre evitare disgrazie.

Non solo serve a entrambi un amministratore di sostegno: uno che paghi le bollette, vada all’assemblea di condominio, saldi i fornitori, faccia sturare i lavandini. Bisognerà anche prevenire, più o meno recisamente, l’eventualità di imbrogli; impedire sprechi assurdi, già in radice, insensati autolesionismi coi soldi.

Far sì che l’interessato non possa comprare troppi arazzi Gobelins (uno basta per il momento): né accendere mutui con strane finanziarie, né prestare gioielli al primo malintenzionato.

 

 

 




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