-  Redazione P&D  -  18/11/2013

LAFFIDO TEMPORANEO DI UNA MINORE AD UNA COPPIA OMOSESSUALE – Laura PROVENZALI

"L"AFFIDO TEMPORANEO DI UNA MINORE AD UNA COPPIA OMOSESSUALE" – Laura PROVENZALI

 

ognese. Sta facendo molto discutere in queste ore il Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna con il quale è stato confermato l"affido temporaneo di una minore ad una coppia omosessuale, già vagliato e validato dal Giudice Tutelare di Parma .

Al centro della vicenda, per quanto è dato sapere, una bimba di circa tre anni, figlia di stranieri, che versa in una difficile situazione familiare. La mamma, da tempo seguita dai servizi sociali, e il papà, che lavora all"estero, sono impossibilitati a prendersi adeguatamente cura di lei.

Una coppia omosessuale di mezza età, riferita consolidata e benestante, si rende disponibile a ricevere la piccola in affidamento temporaneo; e così, sotto il monitoraggio dei servizi sociali, a febbraio 2013 inizia l"inserimento.

Il percorso è valutato positivamente, la mamma presta il consenso e i servizi predispongono il progetto di affidamento, che viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare nel mese di luglio scorso .

Di diverso avviso la Procura minorile di Bologna, che, ricevuto il Decreto, decide per l"impugnazione - dalla quale deriva, appunto, il provvedimento in commento.

Ha tenuto a precisare la Procura, e questo va detto, di avere impugnato non già per la "questione sessuale", quanto piuttosto per sottoporre a più compiuta verifica - da parte del Giudice Minorile - il procedimento seguito dai servizi sociali , ritenuto lacunoso dal punto di vista formale.

In attesa di leggere il Provvedimento del Giudice Tutelare e quello del T.M. , proviamo a ipotizzare.

La questione trova disciplina nella L. 149/2001, che ha novellato la L. 184/1983 e sancito il diritto del minore ad una famiglia .

L"istituto dell" affido temporaneo, ivi disciplinato, fa riferimento al diritto del minore ad essere affidato ad una famiglia "altra", quando la propria non sia temporaneamente in grado di provvedere alla sua crescita e alla sua educazione.

L"affido temporaneo (nel nostro caso "consensuale", essendosi la madre resa parte attiva del progetto) non è dunque preordinato all"adozione quanto alla ricerca – ed attuazione - del best interest del minore nel periodo di difficoltà dei suoi genitori (e rappresenta certamente una forma di aiuto e sostegno anche per questi ultimi, in vista del reinserimento del figlio ).

In questo senso occorre chiedersi che significato attribuire al termine "famiglia affidataria", posto che lo stesso Legislatore fa riferimento ad una famiglia, con o senza figli minori, o una persona singola (art.2 punto 1 L.149/2001) o ad una comunità di tipo familiare (art. 2 punto 2 L.149/2001) purché in grado di assicurare al minore il mantenimento, l"educazione, l"istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Sembra insomma che la coppia composta da persone dello stesso sesso, fra loro sentimentalmente legate, non sia esclusa dal plafond di risorse cui attingere (alla ovvia condizione di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma) .

La riflessione è rafforzata da una recente pronuncia della Cassazione ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, n.601/2013 commentata su questa rivista), la quale ha affermato il principio che "l"affidamento del minore ad una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l"equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza".

La vicenda sottostante la citata pronuncia della Corte riguarda l"affido condiviso di un bimbo conteso fra i genitori, la cui madre è affidataria esclusiva.

L"omosessualità della madre è solo uno degli elementi in gioco: gli altri sono l"aggressione del padre alla convivente della madre e il diverso contesto culturale e religioso dei genitori, essendo il padre di religione musulmana e la madre cattolica.

Anche in questo caso, tuttavia, la questione preponderante è stabilire come perseguire l"interesse del minore (che il Tribunale per i Minori aveva, s"è detto, affidato in via esclusiva alla madre, essendosi fra l"altro appurato il rifiuto del figlio verso il padre, dopo aver assistito all"episodio di violenza, da quest"ultimo agita, nei confronti della convivente della madre).

È sufficiente il fatto che la famiglia, ove è inserito il minore, è composta da due donne legate da relazione omosessuale per dubitare della sua idoneità sotto il profilo educativo a garantire l"equilibrato sviluppo del bambino ?

No, è la risposta della Corte, questo semmai è un pre-giudizio che " dà per scontato ciò che invece è da dimostrare " (cfr Cass. citata) , con ciò tracciando la via per le decisioni a venire, come sembrerebbe confermare la pronuncia del T.M. bolognese.




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