-  Cardani Valentina  -  28/02/2016

L'ALUNNA SCIVOLA NELLO SPOGLIATOIO... LA SCUOLA RISPONDE EX ART. 1218 C.C. - Cass. Civ., 3695/16 – V. CARDANI

L'istituto scolastico risponde delle lesioni riportate dell'alunna durante l'orario scolastico (cd. danno autocagionato) ai sensi dell'art. 1218 c.c.. All'alunna infortunata spetterà dunque provare unicamente il danno, il verificarsi dell'evento e l'iscrizione alla scuola, mentre spetterà al Ministero dell'Istruzione – per conto dell'istituzione scolastica – provare di aver adempiuto all'obbligo di protezione e vigilanza degli studenti.

 

La sentenza in esame prende le mosse dall'infortunio subito dall'alunna di una scuola media durante l'ora di educazione fisica: la ragazza si trovava nello spogliatoio della palestra, dove, a causa del pavimento bagnato, scivolava riportando la rottura degli incisivi superiori e lesioni al labbro.

I genitori dell'alunna – a quell'epoca ancora minore – convenivano in giudizio in Ministero dell'Istruzione lamentando la mancata vigilanza dei docenti sulla classe nonché la mancata ispezione dei locali – gli spogliatoi – dove si sarebbe verificanto l'episodio pregiudizievole.

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ricorda come la fattispecie in esame, quella cioè del danno cagionato dall'alunno alla sua stessa persona, debba essere ricondotta all'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, con ciò facendosi riferimento al vincolo, appunto "contrattuale" instauratosi al momento dell'iscrizione dell'alunna all'istituto scolastico.

Dalla sussistenza di tale vincolo, in particolare, discende, da un lato, l'obbligo della scuola e del personale scolastico di garantire l'incolumità dell'iscritto e, dall'altro, l'obbligo proprio dell'insegnante di protezione e vigilanza dell'alunno (cd. "responsabilità da contatto sociale"). Tali obblighi includono, laddove si renda necessario, anche il dovere di verificare l'idoneità dei luoghi.

Se, come detto, la responsabilità in questo caso trova fondamento nella disciplina generale in materia di obbligazioni, l'onere probatorio spettante a chi intenda far valere il diritto deve riguardare l'effettivo verificarsi dell'evento nonché la sussistenza del vincolo, mentre spetta a chi contesta il diritto azionato provare di aver compiutamente adempiuto ai doveri conseguenti al vincolo medesimo.

Nel caso di specie, argomenta la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell'alunna, i Giudici di merito non avevano adeguatamente tenuto in considerazione la corretta ripartizione dell'onere probatorio imposto alle parti: sia in primo che in secondo grado, infatti, la pretesa risarcitoria era stata negata poiché non erano state indicate in atti le misure che l'istituto scolastico avrebbe dovuto attuare per prevenire l'evento de quo.




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