-  Mazzon Riccardo  -  16/05/2014

L'ART. 887 C.C. NON SI APPLICA AI FONDI RUSTICI - Riccardo MAZZON

Oltre che nel caso in cui non si tratti di dislivello di origine naturale,

"la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore l'obbligo della costruzione e della conservazione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo" Cass. 25.5.01, n. 7131, GCM 2001, 1057 - cfr., amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -,

circostanza che influenza tanto la presunzione di proprietà,

"la presunzione di proprietà prevista dall'art. 887 c.c. presuppone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un'origine naturale" Cass. 14.4.99, n. 3674, GCM 1999, 845,

quanto l"applicazione dell"articolo 2053 c.c.,

"la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia d'origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che risponde ex art. 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina" Cass. 17.3.05, n. 5762, GCM 2005, 4,

la disciplina dell"articolo 887 del codice civile, emanata per fondi a dislivello negli abitati, anche eventualmente extra-urbani,

"la disposizione contenuta nell'art. 887 c.c. - che disciplina la costruzione del muro di sostegno nel caso di fondi a dislivello negli abitati - trova applicazione anche negli agglomerati edilizi extraurbani" Cass. 28.3.80, n. 2060, GCM 1980, fasc. 3,

non rileva neppure nei caso di fondo rustico, ove opera il principio del neminem laedere a carico vuoi del proprietario del fondo soprastante,

"la disposizione dell'art. 887 c.c. che, per i fondi a dislivello negli abitati, pone sul proprietario del fondo superiore l'onere della costruzione e manutenzione del muro di sostegno, non si applica ai fondi rustici, in relazione ai quali, per il principio del neminem laedere, l'obbligo, per il proprietario del fondo superiore, di costruzione e manutenzione del muro di contenimento ricorre solo nel caso di concreto pericolo di franamenti o smottamenti verso il fondo inferiore" Cass. 20.1.94, n. 473, GCM 1994, 49,

vuoi di quello sottostante, nel caso quest"ultimo abbia effettuato scavi o sbancamenti:

"l'art. 887 c.c., in tema di fondi a dislivello negli abitati, non si applica ai fondi rustici. Ciononostante, il proprietario del fondo superiore deve pur sempre costruire a proprie spese il muro di sostegno a confine quando tale costruzione si renda necessaria per contenere il franamento del terreno che arrechi pregiudizio al fondo inferiore; con la conseguenza che egli deve rispondere dei danni derivati a tale fondo per non aver provveduto tempestivamente ed efficacemente a tale costruzione, o per aver trascurato di mantenere in efficienza il numero preesistente. L'onere della costruzione del muro di sostegno, deve, invece, ricadere sul proprietario del fondo inferiore quando lo stesso abbia modificato lo stato del terreno con scavi e sbancamenti, i quali abbiano reso indispensabile il muro di sostegno, che senza quelle opere non sarebbe stato necessario" Cass. 15.2.79, n. 996, FI 1979, 966, I.

 

 




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