-  Cardani Valentina  -  01/02/2015

LAVORO: DEMANSIONAMENTO SI, MOBBING NO. E IL LICENZIAMENTO E' ILLEGITTIMO - Cass. Lav. 1262/15 – V. CARDANI

    - Demansionamento
    - Mobbing
    - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

      La Suprema Corte ha chiarito, con la pronuncia n. 1262/25, che non c'è coincidenza tra demansionamento e mobbing: le due fattispecie sono ontologicamente diverse ed hanno presupposti diversi.

      Benchè talvolta la stessa condotta possa integrare entrambe le violazioni, tale verifica va effettuata con cura dal Giudicante, distinguendo tra gli elementi costitutivi di ciascun istituto.

      Nel caso di specie, il dipendente veniva trasferito in un diverso reparto – l'Ufficio Marketing, creato appositamente per l'occasione – senza tuttavia che gli venisse fornita l'idonea strumentazione (un computer con connessione ad internet, indispensabile per la ricerca di potenziali clienti).

      Evidente pertanto è il demansionamento: benchè infatti le mansioni, astrattamente, potessero essere valutate come equivalenti a quelle precedentemente svolte, in concreto il lavoratore era stato costretto ad una situazione di totale inattività.

      Nonostante sia indubbio che una tale condotta possa causare frustrazione ed insoddisfazione nella persona del lavoratore (e così dà diritto al lavoratore medesimo di ottenere il risarcimento del danno subito), ciò non può configurare tout court la fattispecie del mobbing.

      E allora, richiamandosi ai precedenti in materia, la Corte ricorda che affinchè si versi in ipotesi di mobbing occorre: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio; b) un pregiudizio per la salute, personalità e/o dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le condotte descritte e il pregiudizio subito; d) l"elemento soggettivo, cioè l"intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

      Secondo gli Ermellini nel caso in esame mancano i presupposti per il risarcimento di tale voce di danno.

      Possono però rinvenirsi gli estremi per la declaratoria di illegittimità del licenziamento.

      Il Giudice di merito ometteva qualsivoglia valutazione nel merito del recesso datoriale osservando che, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non era data facoltà di sindacare le scelte aziendali.

      Ben diversa, tuttavia, secondo il Supremo Collegio è la verifica dell'effettività delle ragioni addotte alla base del licenziamento.

      E così, l'apposita apertura di un reparto, il successivo trasferimento del lavoratore e la chiusura – dopo soli due mesi! - del reparto medesimo, costituiscono elementi idonei a presumere la pretestuosità delle ragioni sottese al licenziamento e ciò nonostante, in astratto, la chiusura di un reparto possa senz'altro integrare l'ipotesi del giustificato motivo oggettivo.




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