-  Todeschini Nicola  -  23/03/2015

LE BUGIE DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - Nicola TODESCHINI

La tambureggiante campagna di disinformazione che le compagnie di assicurazione mettono in campo per raffinare, ancor di più, la propria posizione di privilegio e per influenzare un legislatore sempre più colpevole della propria ignoranza -per non dire indifferenza- dei diritti delle persone è veramente imponente.

Per lo più concentrate sul tentativo di cancellare il risarcimento per far posto all'indennizzo (la sentenza Rossetti fa sfoggio di tale tentativo), spaziano dall'r.c. auto alla responsabilità medica con la disinvoltura di chi sa di poter affermare qualsiasi cosa senza ingenerare, nel suo diretto interlocutore (il legislatore), alcuna reazione obiettiva e ragionata.

Del resto l'emergenza nella quale vogliono farci credere sia, da sempre, il sistema assicurativo induce il legislatore a scelte non meditate, foriere addirittura di maggiori oneri, per lo Stato.

Ed un avversario che si può permettere, senza tema d'essere compreso, di avanzare qualsiasi pretesa non è facile da battere se non con altrettanto forti e ferme prese di posizione che ne sconfessino l'agire.

Di seguito, quindi, rapidamente, proporrò alcune delle frottole più imbarazzanti grazie alle quali le compagnie hanno purtroppo destato la curiosità -ed a volte complicità- del legislatore e grazie alle quali insistono per alterare il sistema a loro esclusivo vantaggio.

 

1) Le somme liquidate per le microinvalidità da circolazione stradale costituiscono il 70/80% del liquidato dalle compagnie, quindi diminuendole sarà possibile diminuire i premi .

Lo affermavano già prima delle legge 57 del 2001 che, ascoltando le sirene delle compagnie, il legislatore ha pubblicato con l'effetto di più che dimezzare i risarcimenti da c.d. microinvalidità (sino al 9%), e quindi ha dimezzato circa il 70/80% degli esborsi delle compagnie: tuttavia i premi non sono per nulla diminuti.

Quale impresa può vantare, grazie all'intervento del legislatore, una riduzione delle proprie uscite pari a quasi il 50% in un settore che rappresenta circa l'80% del totale erogato?

Nemmeno la Fiat ha avuto tanto dallo Stato ma della presa in giro delle compagnie, a distanza di anni resa palese oltre ogni dubbio, parlano in pochi, e temo che non sia per la vergogna. 

 

2) Il costo dei risarcimenti è in continuo aumento.

Questa affermazione, falsa, è ripetuta, a pappagallo, anche da alcune sigle sindacali dei sanitari che si fidano ciecamente del loro primo nemico, le compagnie di assicurazione.

Da che esistono le c.d. tabelle del Tribunale di Milano, quasi unanimemente utilizzate dai Tribunali italiani ed avallate pure dalla Corte di Cassazione, i valori sono sempre identici.

Ma la bugia è doppia perché in questi ultimi anni l'approvazione delle tabelle sulle microinvalidità ha rappresentato una netta diminuzione del costo dei sinistri, e la loro applicazione, grazie alla famigerata legge Balduzzi, anche ai casi di responsabilità medica, comporterà anche in tale settore un significativo risparmio per le compagnie di assicurazione.

Quindi, fermo il contenuto del codice civile dal 1942 le uniche novità sono state nel senso di diminuire, non certo di aumentare i risarcimenti.

 

3) Il costo dei sinistri da errore medico è in aumento a causa dell'aumento delle denunce e della dilatazione delle responsabilità attribuite ai medici

Una delle bugie, se volete, più fastidiose perché il numero di casi è semmai in diminuzione quanto meno dal 2008/2009 come dimostra il grafico, in caduta libera, pubblicato recentemente da Marsh, del quale però l'Ania non parla perché screditerebbe il suo costante ed ingiustificato lamento.

Inoltre i costi, come loro li chiamano, contengono spesso sprechi, inauditi, nei quali incorrono le compagnie per la cattiva gestione dei casi.

Preferiscono, anche a fronte di evidenze assolute, come per esempio una consulenza tecnica d'ufficio positiva, attendere la sentenza pagandone il costo. In un caso (ma ce ne sono tanti), che sono disposto a provare in ogni sede, hanno speso decine di migliaia di euro per tasse di registro, prima, di una ordinanza interlocutoria di condanna, poi, per la registrazione della sentenza, facendo lievitare i costi sino a oltre 150.000 euro in più di quanto avrebbero potuto liquidare all'inizio, se non ci "avessero provato".

Quando si discute dei costi del sinistro si dovrebbe precisare quanto incidono cattiva gestione, pretestuosità delle tesi utilizzate, interessi e rivalutazione, spese legali evitabili.

Ma non lo fanno mai perché la verità è che preferiscono sprecare denaro per far apparire i loro assicurati inattendibili e ad alto rischio così da poter giustificare l'incalzante richiesta di aumento dei premi assicurativi.

 

4) La medicina difensiva è dovuta alla scarsa chiarezza delle regole in tema di responsabilità medica.

Anche questa bugia ha le gambe corte: la medicina difensiva, per come viene venduta dalle compagnie di assicurazione e da certe sigle sindacali dei medici (provate a digitare "medicina difensiva" su google e troverete decine di esempi), consisterebbe in quei trattamenti, terapie, controlli, che i medici prescriverebbero non perché ritenuti utili alla cura della salute del paziente, ma al solo fine di prefigurarsi ragioni di difesa nell'eventuale ipotesi di avanzata accusa di responsabilità medica.

Si fatica a comprendere quando mai una pratica plurioffensiva, che costituisce, ad un tempo, inadempimento al contratto di cura, al contratto di lavoro se il medico sia dipendente, oltre che danno erariale (perpetrato tra l'altro con dolo!), possa mai essere utilizzato a difesa dell'accusa di inadempimento al medesimo contratto di cura.

Sia consentito, ma è come se chi teme di essere pizzicato per essere passato con il rosso acceleri ancora di più all'atto di impegnare l'incrocio asserendo di esservi costretto dall'incomprensibile regola che impone il rispetto della luce rossa. Anche un bambino comprenderebbe che violando consapevolmente una regola, sotto un certo profilo, non si possa essere scusati per averla violata, sotto altro profilo.

Ma la bugia, a ben vedere, non finisce qui: non è per nulla vero che le regole in materia di colpa siano così poco comprensibili, né è poco chiaro quali siano le condotte inescusabili, e quali possano godere del perdono parziale o totale nel corso del giudizio di responsabilità.

Lo spiegano già l'art. 1176, II c., c.c. e l'art. 2236 c.c. che per granitica giurisprudenza chiariscono che una condotta negligente e/o imprudente è sempre inescusabile, mentre solo la condotta imperita, nel caso di una speciale difficoltà incontrata dal sanitario, possa giustificare la moderazione della severità del giudizio in funzione della natura del caso.

 

Le bugie, insomma, hanno le gambe corte, ma per valorizzarle è necessario diffonderne il contenuto spiegandolo anche a chi, in buona fede, creda veramente che il nemico numero uno del sistema sia il danneggiato e chi agisca in suo nome, e non chi provochi il danno e chi, dovendolo pagare per contratto, cerchi ogni scusa buona per non pagare e per pretendere sempre di più dal proprio assicurato.




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