-  Antonio Arseni  -  19/06/2016

Le conseguenze dannose di una illegittima iscrizione ipotecaria.Prospettive risarcitorie ed abuso del processo (Cass.05/04/2016 n 6533) . Antonio Arseni

Iscrizione ipotecaria ingiusta ed illegittima e tutela risarcitoria ex art. 96 c.p.c. e 2043 c.c..Se è risarcibile il danno non patrimoniale conseguente ed a quali condizioni. I disagi del contribuente determinati da una iscrizione ipotecaria illegittima eseguita dagli Uffici Finanziari o da Equitalia.

 

Come è noto, l'ipoteca è una garanzia reale che vincola l'immobile a presidio del credito, attribuendo al suo titolare la possibilità di procedere ad espropriazione dello stesso per veder realizzate le proprie aspettative di soddisfacimento.

Considerato che una iscrizione ipotecaria relega l'immobile in una condizione che ne rende, di fatto, impossibile la commerciabilità, occorre far attenzione quando si procede ad una simile formalità per le conseguenze risarcitorie cui andrebbe incontro il responsabile allorché abbia tenuto comportamenti inesatti e contrari alla legge.

A tal proposito è bene distinguere tra iscrizione ingiusta, che ricorre quando essa sia eseguita per insussistenza del diritto fatto valere, ed iscrizione illegittima caratterizzata, invece, dal fatto di essere eseguita al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge. E, ciò, in quanto, nel primo caso sarebbe invocabile la disciplina dell'art. 96 c.p.c., nel secondo, invece, quella di cui all'art. 2043 c.c., come è stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte Regolatrice ancorché in ipotesi di trascrizione della domanda giudiziale, i cui principi, purtuttavia, non possono non trovare applicazione, per identità di ratio, anche ai casi di iscrizione ipotecaria (cfr Cass. 23/03/2011 n° 6597 e, da ultimo, Cass. 25/01/2016 n° 1266).

Detto questo, va anche ricordato che costituisce principio fondamentale del nostro Ordinamento giuridico, come è noto, quello secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c). Strettamente correlato a tale principio è quello previsto dall'art. 2828 c.c. che prevede la possibilità di iscrivere ipoteca su uno qualunque dei beni immobili del debitore, presenti e futuri.

Secondo la più accredita interpretazione l'art. 2828 c.c non andrebbe letto nel senso che il creditore possa iscrivere ipoteca su tutti i beni immobili del debitore, spettando al primo solo la libertà di scelta tra quelli di proprietà del debitore stesso, tenuto conto del loro valore rispetto all'entità del credito.

Per questo l'art. 2740 c.c. incontra il limite dell'abuso del diritto su cui è intervenuta ultimamente la Cassazione con la importante sentenza 05/04/2016 n° 6533.

Il caso riguardava una controversia in cui un noto Istituto Bancario aveva sottoposto ad ipoteca l'intero patrimonio di un Tizio e della moglie, per un credito di 105 milioni di ex lire, consacrato in un decreto ingiuntivo che, opposto, era stato revocato dal Tribunale, il quale, però, rigettava la domanda risarcitoria fondata sull'art. 96 c.p.c., con decisione poi confermata dalla Corte di Appello.

Approdata la questione in Cassazione, il Supremo Collegio annullava la decisione impugnata con cui era stata disattesa la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..

È importante ricordare l'iter argomentativo della pronuncia che, sostanzialmente, innova rispetto ad un orientamento giurisprudenziale (v. ex multis Cass. 4968/2001; Cass. 10289/2007; Cass. 17902/2010) consolidato nel ritenere che "il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato, non può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, 2° co., c.p.c., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale ex art 96, 2° comma c.p.c. qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca con dolo o colpa grave".

Orbene, la S.C., sulla base della sopravvenienza dell'art. 111 Cost., che nell'interpretazione delle norme processuali impone, insieme, la ragionevolezza della durata del processo e la sua giustezza, quale risposta alla domanda della parte, comporta che giusto non può essere un processo frutto di abuso per l'esercizio in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale che individua la ragione ed i limiti dell'attribuzione dei poteri riservati al titolare di quell'interesse.

È noto che nel nostro Ordinamento manca una definizione precisa dell'abuso del processo, assistendosi, in dottrina e giurisprudenza, piuttosto alla tendenza di considerarlo quale una proiezione dell'abuso del diritto.

Comunque l'abuso del processo si esprime: 1) dal punto di vista privatistico ed in relazione al dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., attraverso la violazione del principio di correttezza e buona fede, posto a presidio dei rapporti fra le parti processuali, le quali sono tenute, in virtù di tali canoni comportamentali, a non aggravare la posizione dell'uno nei confronti dell'altro, attraverso strumenti processuali che infliggono all'interlocutore un sacrificio non comparativamente giustificato del perseguimento di un lecito interesse; 2) dal punto di vista pubblicistico, nella esigenza del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso (cfr ex multis Cass. S.U. 15/11/2007 n° 23726).

A questi principi si è, dunque, ispirata la Cassazione nella sentenza 6533/2016 ritenendo che laddove risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere alla iscrizione della garanzia reale possa essere ravvisabile un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. In pratica viene utilizzato dal creditore lo strumento processuale per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore.

In conclusione, l'art. 96 c.p.c. costituisce la porta di accesso della tutela risarcitoria anche nella ipotesi di colpa lieve nella iscrizione di una ingiusta ipoteca.

Sostanzialmente, la responsabilità ex art. 96 c.p.c., che è speciale rispetto a quella di cui all'art. 2043 c.c., non può essere esclusa, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata all'indomani della novellazione dell'art. 111 Cost., laddove difetti il dolo o la colpa grave del creditore, in quanto non vi è una ragione stringente (come dice la Cassazione nella sentenza 6533/2016) per cui la funzione generale di garanzia per il creditore, assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro del debitore, non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto di cui sopra si è detto.

Le condizioni per l'applicazione dell'art. 96, II° co. c.p.c., sono rappresentate, dunque:

dalla accertata inesistenza del diritto di credito e della normale diligenza del creditore nell'iscrivere lo strumento di tutela del credito stesso, la quale ultima può evincersi dal fatto che detta inesistenza non era sufficientemente probabile e prevedibile al momento dell'iscrizione;

dalla circostanza che l'iscrizione ipotecaria venga effettuata con eccesso dei mezzi di tutela e, quindi, con un abuso del diritto, colpendo beni di valore molto superiore all'entità del credito vantato, per cui si richiede, ai fini dell'applicabilità del II° comma dell'art. 96 c.p.c., la colpa lieve.

Va rammentato che la decisione in ordine alla domanda di responsabilità aggravata de qua, è devoluta in via esclusiva al Giudice al quale spetta conoscere il merito della causa (v. Cass. 12/11/2003 n.17016; Cass. 23/03/2004 n° 5734 e, da ultimo, Cass. 25/01/21016 n° 1266).

La domanda di cui all'art. 96 c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an che del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (v. Cass. S.U. 7583/2004; Cass. S.U. 1140/2007; Cass. 9080/2013; Cass. 1266/2016 già citata).

Quanto alla iscrizione ipotecaria c.d. illegittima, poiché effettuata al di fuori nei casi previsti dalla legge, essa configura, come detto, un fatto illecito (v. ex multis Cass. 1266/2016 già citata) risarcibile secondo le regole di cui all'art. 2043 CC.

Un particolare settore in cui la giurisprudenza di merito, per così dire, si è "sbizzarrita" è quella relativa alla risarcibilità di un danno non patrimoniale conseguente ad una illegittima iscrizione ipotecaria soprattutto nei casi in cui la stessa è stata eseguita dalla Agenzia delle Entrate o da Equitalia.

Artefici di detta tendenza sono stati, in tempi meno recenti ma anche più attuali, soprattutto i Giudici di Pace che, intervenendo sul tema dell'illegittimo comportamento della Amministrazione Finanziaria (che deve comunque ispirarsi a criteri di correttezza, buona amministrazione ed imparzialità) hanno indicato degli interessanti sviluppi sul versante della configurabilità di un danno non patrimoniale.

In subiecta materia e soprattutto (ma non solo) quando è il Fisco ad aggredire il patrimonio del debitore per la soddisfazione di pretese economiche rilevatesi illegittime, assistite da efficaci quanto permeanti mezzi di riscossione coattiva, si registrano casi in cui il contribuente ha concretamente risentito di tale aggressione non solo in termini di ingiustizia della perdita economica, che in campo fiscale provoca nel cittadino maggiore disappunto, ma anche e soprattutto in termini di ansia, stress patemi d'animo, perduranti nel tempo e suscettibili di trasformarsi in vere e proprie patologie.

In questo senso, vedasi Giudice di Pace di Lecce 15/07/2013 n° 3013 (in Red. Giuffré 2013) il quale ha ritenuto di ipotizzare un "danno conseguenza" per la illegittima iscrizione ipotecaria (a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali la cui efficacia esecutiva era stata sospesa) su beni di proprietà di una donna che per l'effetto ebbe a subire una reazione traumatica da stress in rapporto di causa diretta con lo stimolo stressogeno e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile". In buona sostanza, la sfortunata contribuente non appena l'Equitalia ebbe a comunicarle di aver ipotecato le sue proprietà, venne colpita da un grave malore che la costringeva anche al ricovero ospedaliero, sviluppando, a seguito dello shock subito dalla illegittima iscrizione ipotecaria, una patologia ansiosa che ebbe a sfociare in attacchi di panico, disturbi di ansia, tachicardia, crisi di pianto.

In detta direzione si muove altra decisione del Giudice di Pace di Salerno 11/05/2015 (in www.iussit.com) che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad una illegittima iscrizione ipotecaria sul piano della lesione dei diritti dei contribuenti al buon nome, alla riservatezza ed immagine nell'ambiente sociale, circostanze che, per l'appunto, genererebbero un pregiudizio a valori costituzionali come tale risarcibile e liquidabile in via equitativa.

Si è anche ipotizzato che il danno lamentato dal contribuente e consistente tendenzialmente anche nella necessità di impiegare il proprio tempo, anziché in attività realizzatrici della propria persona, negli Uffici della Amministrazione Finanziaria, per risolvere i problemi ingiustamente causati dal Fisco , in ragione di una illegittima iscrizione ipotecaria, si presterebbero ad essere calati nella figura del danno non patrimoniale (esistenziale) inteso quale turbamento della qualità della vita, come lesione al fare areddituale di un soggetto. In questo senso, Giudice di paceNapoli 13/07/2007 (in Giur. Merito 2008 pag. 261), Tribunale Venezia 23/04/2007 (ivi ,pag. 261).

È appena il caso di rilevare sul punto che successivamente alle sentenza delle S.U. del 2008 - e nel pur oggettivo revirement del danno esistenziale ormai riconosciuto, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione a partire soprattutto dal 2013 e fino alla recentissima Cass. 7766/2016, come figura ontologicamente autonoma nell'ambito della macrocategoria del danno non patrimoniale- appare difficile ipotizzare un danno morale (caratterizzato da una sofferenza interiore) o un danno esistenziale (inteso come pregiudizio che incide sugli aspetti relazionali di una vita che cambia) a causa dello illegittimo esercizio della potestà impositiva del Fisco allorché derivino fastidi, disagi o insoddisfazioni quotidiane, normalmente conseguenti a tali situazioni, che restano di prassi confinati al di sotto di quella soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (cfr Cass.16.06.2016 n.12413)

Si segnala, comunque, una interessante opinione (D. Chindemi "Comportamento illecito dei dipendenti degli Uffici Finanziari e risarcimento del danno a favore del contribuente", in Resp. Civ. Prev. 2011 p. 1762) secondo cui "nella società moderna il tempo libero rappresenta un valore dell'uomo garantito ex art. 2 Cost., che merita senza dubbio di essere ristorato qualora venga ingiustamente compresso a motivo di condotte caratterizzate da grave negligenza, neghittosità spocchiosità dei dipendenti della agenzia delle Entrate." In questo senso, secondo l'autore citato, "in analogia con la giurisprudenza amministrativa che riconosce il c.d. danno da ritardo, anche quella civile dovrebbe ristorare la ingiusta compressione delle attività realizzatrici della persona quali quelle svolte nel proprio tempo libero , cagionata dal fatto illecito altrui." Apparirebbe indubbio , infatti, "come la coscienza sociale qualifichi negativamente il comportamento del pubblico funzionario inadempiente ai suoi doveri non potendo il cittadino o il contribuente essere sottoposto a comportamenti vessatori, prevaricatori o comunque improntati a negligenza allorché la loro lesione raggiunga una soglia apprezzabile ma non grave, senza poter poter vantare una tutela risarcitoria"

In ogni caso, a prescindere dalla violazione dei diritti costituzionali, a diversa conclusione si potrebbe pervenire quando il comportamento del pubblico dipendente dell'ufficio Finanziario assuma i connotati di una condotta penalmente rilevante sotto il profilo della omissione di atti di Ufficio (v. Cass11.06.2012 n. 9445) idonea, attraverso l'art 2059 c.c. ad aprire la strada per il riconoscimento del danno non patrimoniale.




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