-  Santuari Alceste  -  24/08/2012

LE EX IPAB E LA GESTIONE DEI PATRIMONI. IL CASO DI MILANO – Alceste SANTUARI e Alessandro VENTURI

In queste settimane, si discute circa una ipotesi di fusione tra due importanti e storiche Aziende Pubbliche di Servizi alla persona di Milano, segnatamente il Pio Albergo Trivulzio e il Golgi-Redaelli, con la costituzione di una struttura dedicata alla gestione dei patrimoni di proprietà delle due ex IPAB.
Si tratta di opzioni espressamente previste dalla legislazione nazionale in materia di trasformazione di ex IPAB (art. 10, legge n. 328/2000 e d. lgs. n. 207/2001).

Fusioni
Nella logica di una programmazione socio-sanitaria, che renda più efficaci, efficienti ed economicamente convenienti le risposte ai bisogni da parte della rete integrata degli interventi e dei servizi, il d. lgs. n. 207/01 ha voluto prevedere alcune specifiche disposizioni per sostenere il processo di integrazione/fusione fra (ex) IPAB. Non si tratta, tuttavia, di fusioni previste con l"unico scopo di ottimizzare risorse o realizzare economie di scala, ma anche di fusioni quali opportunità organizzative per rivitalizzare istituzioni storiche destinate altrimenti all"estinzione. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo.
In caso di fusione, lo statuto dell"azienda che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell"ambito territoriale di riferimento.
Patrimoni
Il patrimonio delle ASP é costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità (d. lgs. n. 207/01, art. 13, comma 1).
I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell"articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell"indisponibilità dei beni va a gravare:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
L"importanza dell"integrità patrimoniale delle ASP, quale asset a garanzia della realizzazione delle attività istituzionali e statutarie delle aziende, è riaffermata dall"art. 13, comma 4, che prescrive che gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili siano trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti, ancorché limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga, in quanto l"atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell"ASP. Da ultimo, si segnala che i trasferimenti di beni a favore delle ASP da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all"espletamento di pubblici servizi.
In ragione dell"importanza, più volte richiamata, del patrimonio delle ASP, il legislatore delegato ha disposto che queste ultime possano costituire società (imprese sociali) o istituire fondazioni ad hoc di diritto privato direttamente controllate (finanche in modo totalitario) al fine di provvedere alla gestione e alla manutenzione dei loro patrimonio. Inoltre, l"ASP può affidare la gestione patrimoniale a soggetti esterni, sulla base di criteri comparativi di scelta rispondenti all"esclusivo interesse dell"azienda medesima.
Al riguardo, si pensi ad alcuni vantaggi di una gestione separata dei patrimoni:
- separazione tra gestione "core" delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie e gestione del patrimonio, che richiede altre professionalità ed altre attenzioni;
- in caso di fondazioni costituite a latere dell"ASP, la forma giuridica assicura la destinazione di quel patrimonio ad una finalità non lucrativa tendenzialmente perpetua che garantisce sia i fondatori originari sia gli enti pubblici circa il corretto, efficace ed efficiente utilizzo dei beni patrimoniali conferiti;
- possibilità di attivare specifiche campagne di fund raising a favore di patrimoni che necessitano, specie se di immenso valore storico-artistico, di significative manutenzioni nel corso del tempo;
- la struttura a latere (specie se costituita sotto forma di fondazione non profit) può essere individuata quale trustee per raccogliere i beni, anche di modesta entità, che i famigliari degli ospiti delle strutture potrebbero decidere di erogare a favore della struttura che ospita i propri genitori ovvero le persone care.

In Regione Lombardia, questa sperimentazione da parte delle RSA che operano sul territorio potrebbe alimentare un fondo regionale vincolato a favore di progetti di pubblica utilità nel settore dedicato alla disabilità, in coerenza con i recenti indirizzi elaborati dalla Giunta Regionale.
In una fase storica del welfare in cui la capacità di "donare" alle organizzazioni non profit sembra essere rilanciata, in uno con la progressiva riduzione delle risorse pubbliche, il trust per soggetti deboli può rappresentare uno strumento innovativo per la costruzione di una rete locale e regionale di servizi ed interventi integrati ancor più solidale e sussidiaria.

A ben vedere, dunque, il legislatore della riforma dell"assistenza e delle ex IPAB del 2000 ha saputo individuare una modalità gestionale dei patrimoni che può invero rispondere al bisogno delle ASP, in specie di quelle che detengono patrimoni ingenti, contribuendo così a specializzare, da un lato, l"offerta delle ASP e, dall"altro, a rafforzare la rete dei servizi sul territorio.




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