-  Anceschi Alessio  -  24/07/2014

LE POSTE SONO OBBLIGATE A RISCUOTERE I BUONI POSTALI CON PARI FACOLTA' DI RIMBORSO A VISTA - Alessio ANCESCHI

Prosegue e si estende in tutta Italia la campagna di lotta contro Poste italiane s.p.a. in relazione agli abusi connessi alla mancata riscossione dei buoni postali fruttiferi con clausola p.f.r. (pari facoltà di rimborso) nei confronti del superstite, in caso di decesso di uno dei cointestatari.

Altri due provvedimenti si aggiungono a quelli ottenuti fino ad ora e già segnalati sulle pagine di questo sito.

La problematica, lo ricordiamo, riguarda i casi di riscossione dei Buoni postali con clausola p.f.r. (pari facoltà di rimborso) da parte del contitolare, in tutti i casi in cui uno dei contitolari sia deceduto.

Facendo leva su una mera direttiva interna (scheda A.2.3.) il personale Poste italiane s.p.a. continua a richiedere, ai fini della riscossione, la presentazione della documentazione relativa alla successione del cointestatario defunto o peggio ancora, anche la presentazione di tutti i suoi eredi.

Eppure i titoli riportano chiamamente la dicitura in virtù della quale l'intestatario può riscuotere il buono "a vista" presso l'ufficio postale di emissione oppure entro sei giorni lavorativi, presso qualsiasi altro ufficio postale.

Se gli adempimenti richiesti da Poste italiane s.p.a. sono sicuramente corretti nel caso in cui il buono postale sia privo della clausola (p.f.r.), dovendosi in tal caso applicare la disciplina ordinaria sulla comproprietà (o contitolarità), essi diventano abusivi in presenza della suddetta clausola p.f.r. ovvero "pari facoltà di rimborso" in virtù della quale ciascuno dei contitolari può autonomamente riscuotere il buono prewvio semplice presentazione del titolo allo sportello, senza la necessaria presenza dei contitolari. Ciò ovviamente, fermo restando la formale contitolarità del titolo nei rapporti interni alle parti, ovvero tra i contitolari.

Peraltro, occorre osservare che molti consumatori vennero all'epoca incentivati a sottoscrivere tali forme di risparmio, incoraggiati non soltanto dai vantaggiosi tassi di interesse all'epoca applicati (che oggi appaiono un miraggio della finanza) bensì proprio alla luce di tale clausola. Molto spesso tali titoli rappresentavano forme di investimento a favore dei figli o dei nipoti e per questo risultano molto spesso sottoscritti tra genitori e figli, tra nonni e nipoti. Per questa ragione, quando oramai tali buoni hanno maturato somme indubbiamente raggiuardevoli, il contitolare più anziano, che aveva così oculatamente investito i propri risparmi a favore dei discendenti, risulta essere oramai scomparso ed il contitolare superstite si trova imvischiato, più che nelle semplici maglie della burocrazia, in una vera e propria prepotenza delle Poste.

Ebbene, due recenti provvedimenti, uno emesso dal Giudice di pace di Bergamo nel giugno 2014 ed uno emesso dal Tribunale di Roma in data 8.7.2014 confermano l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, in virtù del quale, in presenza della clausola p.f.r., il contitolare superstite ha diritto alla riscossione dei buoni secondo le modalità indicate nel titolo (a "vista" presso l'ufficio di emissione del buono od entro 6 giorni lavorativi presso qualsiasi altra filiale di poste) senza alcuna ulteriore formalità se non l'esibizione del titolo in originale e di un proprio documento.

Tali pronunce si allineano a quelle di cui abbiamo già parlato (Trib. Novara 5.4.2014; Trib. Sassuolo 12.2.2013; Trib. Cosenza 31.1.2011) ed a molte altre sparse in tutta Italia. Purtroppo, l'unica strada per ottenere giustizia, rimane ancora quella di rivolgersi all'Autorità giudiziaria perché dinnanzi al piccolo risparmiatore che si presenta agli sportelli, Poste italiane s.p.a., forte della sua posizione dominante, continua ad applicare le proprie direttive interne abusive.  




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