-  Ricc√≤ Riccardo  -  28/04/2015

LE PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE DEI NON FALLIBILI - Riccardo RICCÒ

- Sovra-indebitamento di soggetti non fallibili

- Esdebitazione, procedura/e

- Debiti fiscali costituenti risorse proprie dell'U.E.

- Pubblicità di proposta e decreto

 

La legge 27 genn. 2012, n. 3, e poi il d.l. 18 ott. 2012, n. 179, convertito in legge (legge 17 dic. 2012, n. 221), hanno finalmente introdotto nell"ordinamento italiano un sistema di definizione dell"insolvenza, con possibile effetto esdebitativo, riservato ai soggetti – imprenditori commerciali o meno, comunque – non fallibili.

Per storia e comparazione, per carità, niente di strabiliante: diverse legislazioni straniere (moderne e non) ed anche alcuni statuti medievali nostri (lasciamo stare il diritto romano) già avevano previsto il "concorso dei creditori" sul patrimonio del "debitore civile" (o, semplicemente, non avevano distinto tra debitore civile e debitore commerciale in sede di legislazione fallimentare).

Ma, da un punto di vista pratico, interno, l"innovazione non è affatto di poco momento.

Basti pensare al fatto che ante il non fallibile "sovra-indebitato" era condannato pressoché sine die al limbo della soggezione all"esecuzione forzata, salvo va be" il beneficio dei quattro quinti.

Ora, invece, anche a questi è data la possibilità di sciogliersi – a determinate condizioni – dai propri debiti ed obbligazioni corrispondendo ai creditori solo parte della res debita.

La normativa prevede due distinte "forme", una riservata al debitore civile ovvero consumatore (sovra-indebitato per cause estranee all"esercizio di impresa o professione), l"altra concessa – oltre che al "consumatore" – al "non consumatore" (sovra-indebitato per cause intranee, inerenti all"esercizio di impresa o professione).

In procedura - senza entrare nel dettaglio - ci si limita a dire quanto davvero rileva, e cioè che, mentre la prima può condurre all"imposizione tout court del piano – se beninteso omologato – ai creditori, la seconda è invece informata ai consueti schemi pattizio-concordatari (instar art. 182-bis L.F.).

 

Quanto a sostanza, mi sembrano invece d"interesse, perché problematici, almeno in apparenza, i profili/aspetti dati da:

a) la falcidiabilità dei debiti fiscali.

b) la pubblicità.

 

Sub a), cfr. App. Venezia, sez. I, 7 maggio 2013. E v. anche, p. e., TENCATI, in questa Rivista.

Sub b), v. Trib. di Busto Arsizio, sez. II, 15 sett. 2014.




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