Pubblica amministrazione  -  Alceste Santuari  -  03/03/2022

Le società in house godono di ampia discrezionalità nel reclutamento del personale – Tar Campania 1371/22

L'art. 19 del Testo unico sulle società in partecipazione pubblica assegna alle società pubbliche, ivi comprese quelle in house, un’ampia discrezionalità nei procedimenti di selezione del personale dirigente

Le società c.d. “in house”, in larga parte frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte europea di giustizia, hanno trovato “diritto di cittadinanza” nelle Direttive UE del 2014 in materia di appalti e concessioni, nonché, per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, nel d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel d. lgs. n. 175/2016 (T.U. sulle società a partecipazione pubblica). In particolare, quest’ultimo provvedimento normativo ha contribuito a fare maggiore chiarezza in ordine alla natura giuridica di questa tipologia speciale di società e alla disciplina (civilistica) applicabile alle medesime.

L’art. 193, d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e l’art. 16, d. lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica) identificano le società in house quali organismi strumentali della P.A. ai quali quest’ultima, a seguito di valutazione di congruità e di convenienza economico-finanziaria, può affidare l’esercizio di servizi di interesse pubblico.

Agli articoli sopra richiamati, si aggiunge poi l’art. 19, comma 1, d. lgs 175/2016, che dispone: “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Ne consegue un’ampia discrezionalità in capo alle società partecipate in ordine al reclutamento del personale, ivi compreso quello dirigenziale.

E’ quanto emerge dalla sentenza del Tar Campania, sez. I, 28 febbraio 2022, n. 1371, con la quale i giudici amministrativi hanno ribadito quanto segue:

  • A decidere in tema di società in house è competente il giudice amministrativo, atteso che trattasi, nel caso di specie, di società in house della Regione, che “realizza azioni strategiche finalizzate a razionalizzare e rendere più efficiente la spesa che la Regione dedica al settore sanitario”;
  • In questo senso, la società resistente svolge fondamentalmente il ruolo di centrale di committenza per gli acquisti in materia sanitaria in favore delle Asl e delle Aziende Ospedaliere;
  • Trattandosi di procedura selettiva dell’esponente di punta del personale, per la quale è stato emesso un avviso pubblico con fissazione dei requisiti e dei criteri di massima, sulla relativa controversia sussiste la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, in applicazione della riserva prevista dall’art. 63, comma 4, d. lgs. 163/2001;
  • La Società e la Regione hanno dato ampia pubblicità al procedimento di selezione avviato, fornendo altresì adeguata motivazione delle ragioni fondanti della (nuova) procedura selettiva;
  • l’eventuale incompleta informazione in merito alla procedura selettiva di una società partecipata non può di certo determinarne l’illegittimità, trovando il suo rimedio correttivo nelle previsioni di cui all’art. 19, comma 3, secondo periodo, per il quale: “I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la Società non ha un obbligo di dovere attingere all’elenco dei candidati ritenuti idonei sulla base del precedente avviso;
  • la Società gode di ampia discrezionalità riguardo alle modalità di selezione del personale, purché essa rispetti i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i quali, nella specie, risultano ampiamente rispettati;
  • la società a partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato per il solo fattore dell’appartenenza proprietaria all’ente pubblico partecipante.

In ultima analisi, il Tar ha confermato che alle società partecipate, comprese quelle in house, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato, salvo quanto non derogato dalle disposizioni del d. lgs. n. 175/2016.




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