-  Anceschi Alessio  -  01/10/2015

LE SPESE LEGALI COME DANNO - ANCESCHI Alessio

Per loro natura, le spese legali sono liquidate all"interno del processo nel quale si verificano.

Così come i danni processuali (artt. 89 e 96 c.p.c.), le spese legali hanno pertanto natura endoprocessuale. Tale caratteristica delinea in modo del tutto peculiare il genus delle spese legali rispetto ad altre rapporti obbligatori.

Il principio di endoprocessualità non ammette eccezioni di sorta.

Ciò nonostante, in taluni casi, le spese legali potrebbero anche essere considerate come una vera e propria voce di danno e pertanto essere liquidate in un giudizio distinto rispetto a quello dal quale scaturiscono. Sotto questo profilo, le spese legali, intese più propriamente come compenso professionale spettante al legale, possono integrare un vero e proprio danno patrimoniale al pari di qualsiasi altro esborso conseguente ad un fatto illecito o fors'anche ad un inadempimento contrattuale.

Posto che l"attività legale compiuta in un giudizio, sia esso civile o penale è oggetto di specifica decisione da parte del Giudice, anche in virtù del principio del ne bis in idem, le spese legali possono essere considerate come un danno risarcibile, separatamente liquidabile, solamente nei casi in cui la loro liquidazione non avvenga o non sia prevista nel giudizio di merito. Ciò ammettendo pur sempre che tale procedimento giudiziario sia già stato definito e che il fatto illecito o l'inadempimento dal quale dipende la relativa richiesta di rimborso sia successiva o quantomeno "indipendente" dal procedimento di merito nell'ambito del quale le spese legali non siano state liquidate. Diversamente, infatti, verrebbe leso il principio del "ne bis in idem" e l'effetto del giudicato, che copre anche l'obbligo di rifusione delle spese legali sotto il profilo processuale. 

Unicamente nei casi di cui si è detto, le spese legali sono liquidabili come un danno patrimoniale risarcibile, in via autonoma e sussidiaria rispetto al procedimento di merito nel quale se ne è chiesta la rifusione, senza evidentemente ottenerla.  

Queste possibili eccezioni (confermative della regola) possono essere ravvisate principalmente in due casi.

In primo luogo, potrebbero senz'altro risultare separatamente liquidabili come danni risarcibili, le spese legali stragiudiziali. In questo senso, le spese legali possono integrare sia un danno di natura contrattuale che un danno di natura extracontrattuale. I compensi professionali per l"attività stragiudiziale possono anche integrare un danno di natura precontrattuale.

In secondo luogo, possono integrare un danno risarcibile quelle spese legali, anche eventualmente di natura giudiziale, che siano conseguenza di un fatto illecito od eventualmente di un inadempimento contrattuale, purchè, in entrambi i casi, essi siano autonomi ed indipendenti dalla causa di merito. In tal senso, tali spese possono integrare un vero  e proprio 2danno patrimoniale" al pari di qualsiasi altro esborso conseguente alla causa del risarcimento.

Le spese legali, ancorché di natura giudiziale, possono essere considerate come danno risarcibile esclusivamente quando siano conseguenza di un inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) oppure di un fatto illecito (art. 2043 c.c.).

In entrambi i casi è necessario dimostrare sia i presupposti dai quali scaturisce la responsabilità civile, sia il nesso causale che la sua effettiva entità.

Al di fuori delle ipotesi relative alla responsabilità dei magistrati, specificamente disciplinata dalla legge (l. 13 maggio 1988 n. 117), nel caso in cui le spese legali integrino un danno autonomamente risarcibile, è necessario promuovere un"azione legale distinta da quella del merito.

In questo senso, indipendentemente dalla soccombenza dichiarata nel giudizio, le spese legali potrebbero essere addebitate, in tutto od in parte, anche a soggetti estranei al processo, ovvero nei confronti di soggetti che non abbiano rivestito la qualità di parte processuale nel giudizio di merito. Ipotesi di questo tipo potrebbero essere ravvisate in materia di reati contro l"amministrazione della giustizia oppure in merito alla responsabilità professionale del legale o di altri professionisti.

Nel caso in cui la condotta illecita della controparte venga accertata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione delle spese legali deve avvenire nell"ambito del processo di revocazione (artt. 395 c.p.c.), sicché non può essere oggetto di un autonomo giudizio. Ai sensi dell"art. 402 c.p.c., infatti, il provvedimento che definisce il giudizio di revocazione statuisce anche in relazione alla "restituzione di ciò che sia stato conseguito con la sentenza revocata".




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