-  Foligno Emanuela  -  29/10/2016

Le telecamere sul posto di lavoro sono illecite anche se non utilizzate - Cass. pen. 45198/2016 - Emanuela Foligno

 

L"argomento scottante della presenza delle telecamere nei locali di lavoro è approdato alla Sezione penale della Corte di Cassazione .

La vicenda è stata analizzata dal Tribunale di Ascoli Piceno che con pronunzia del 2013 ha condannato due donne proprietarie di un night club al pagamento di euro mille di ammenda per avere installato nel loro locale delle telecamere con le quali era possibile controllare a distanza  l"attività dei dipendenti.

Entrambe le donne hanno proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, lamentando la mancata verifica della funzionalità delle telecamere e comunque evidenziando che uno degli apparecchi in particolare, essendo vicino alla cassa, aveva una funzione difensiva.

La Suprema Corte, Sezione III penale, con pronunzia n. 45198 pubblicata il 26 ottobre 2016 ha considerato i ricorsi inammissibili.

Gli Ermellini richiamano lo Statuto dei Lavoratori che all"art. 4 vieta, come noto, l"utilizzo di impianti audiovisivi a meno che non vi siano particolari esigenze produttive o di sicurezza e solamente previo accordo con le R.S.U., o previo consenso scritto di tutti i lavoratori.

Tale disposizione prevede una condotta criminosa  poiché idonea a ledere la riservatezza dei lavoratori qualora non vi sia stato il consenso sindacale.

Il reato ipotizzato è dunque un reato di pericolo perché diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza i lavoratori.

Non è dunque necessario che le apparecchiature siano messe in funzione per integrare il reato.

Precisano, infatti, gli Ermellini che il mancato accertamento del funzionamento delle telecamere installate all"interno del locale e collegate ad un monitor posto in un"altra stanza evidenziano la precisa volontà e idoneità per il controllo a distanza dei lavoratori, e tanto è sufficiente per integrare l"illecito.

Del tutto vane si sono rivelate le motivazioni delle due imputate circa il fatto che solo uno dei testimoni avesse confermato la presenza delle telecamere.

In conclusione la Suprema Corte ritiene corrette le motivazioni operate dal Tribunale e come tali insindacabili sul piano del merito.

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le due imputate sono state condannate anche al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una ulteriore ammenda di euro mille e cinquecento in favore della Cassa Ammende.

 

 

 




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