-  Mazzon Riccardo  -  15/10/2012

LE ZONE DI RISPETTO ATTINENTI AI CIMITERI - Riccardo MAZZON

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.

Peraltro,

"…l'art. 57 d.P.R. n. 803 del 1975 - il quale prescrive che, nell'ampliamento di cimiteri preesistenti, il raggio della zona di rispetto non potrà essere inferiore a m.100 dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e a m. 50 negli altri comuni - mostra di considerare (come del resto l'art. 338 comma 5 t.u. sanitario) il comune nella sua globalità e quindi comprensivo del capoluogo e delle frazioni…." Consiglio Stato , sez. V, 14 luglio 1982, n. 616 Com. Ortona a Mare c. Seccia e altro Foro Amm. 1982, I,1483 (s.m.: cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009).

È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Naturalmente,

"…la disposizione urbanistica che vieta l'edificazione a fini civili o commerciali nelle zone di rispetto cimiteriale non vieta l'utilizzazione della zona medesima per l'ampliamento del cimitero…". Cons.giust.amm. Sicilia , 02 giugno 1984, n. 64 Giorgi c. Assess. lavori pubblici regione Sicilia e altro Cons. Stato 1984, I,910 (s.m.)

Neppure è vietato l"utilizzo dell"area ad altri scopi:

"Poiché l'art. 338 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) vieta di costruire o ampliare costruzioni nell'area di rispetto dei cimiteri ma non preclude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, un terreno compreso in tale zona di rispetto, non deve necessariamente essere valutato in termini di suolo agricolo, potendo il suo valore, quando ne ricorrano le condizioni, mutare in conseguenza di una possibile destinazione a scopi turistici (es., campeggio), che consenta l'utilizzazione di strutture mobili". Cassazione civile , sez. I, 25 febbraio 1987, n. 1988 Consorzio Autostrada Messina-Catania c. Cuscona Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 2

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare,

"La delibera di approvazione delle opere pubbliche del comune non sostituisce il provvedimento tipico previsto dal t.u.l.s. per l'ampliamento del cimitero e per la riduzione della zona di rispetto"; T.A.R. Lombardia Brescia, 03 giugno 2004, n. 613 M.V. c. Com. Esine Foro amm. TAR 2004, 1655 (s.m.)

previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti

"L'art. 57 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (recante il regolamento di polizia mortuaria), ribadito che "i cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 33 del t.u. delle leggi sanitarie...", ha statuito, al comma 3, che "è vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti", consentendo, al comma 4, soltanto una deroga per l'ampliamento dei cimiteri esistenti (e non anche per la loro costruzione) negli stessi limiti già ammessi dall'art. 338 comma 4 t.u. sanitario, senza far cenno alcuno alla possibilità di riduzione della fascia di rispetto e quindi, alla deroga di cui al successivo comma 5 art. 338 t.u. sanitario; di conseguenza deve ritenersi che la disposizione ha regolato in modo novativo le fattispecie già disciplinate dall'art. 338 t.u. sanitario, cit., con implicita abrogazione, per incompatibilità, di quelle parti non riprodotte e, in particolare, della previsione di una deroga alla fascia di rispetto cimiteriale non finalizzata all'ampliamento dei cimiteri esistenti". T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 07 giugno 1999, n. 392 Soc. Gallo & Co. c. Com. Ascoli Satriano e altro Foro Amm. 2000, 217 (s.m.)

ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

"Ai sensi dell'art. 338 t.u.l.s. per la riduzione della zona di rispetto cimiteriale devono ricorrere le condizioni ivi previste, tra cui l'impossibilità di provvedere altrimenti: è pertanto illegittima l'approvazione del progetto di ampliamento del cimitero e di riduzione della zona di rispetto che non dia neanche conto di tale impossibilità"; T.A.R. Lombardia Brescia, 03 giugno 2004, n. 613 M.V. c. Com. Esine Foro amm. TAR 2004, 1655 (s.m.)

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici:

"…il divieto di costruire entro il perimetro di duecento metri da un cimitero, posto dall'art. 338 t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), non può trovare deroghe di fatto, ma può essere eliminato solo in forza di regolare procedura amministrativa (delibera del prefetto, su richiesta del consiglio comunale e conforme parere del consiglio sanitario provinciale); pertanto, al fine della determinazione dell'indennità espropriativa, un terreno compreso nell'indicata zona di rispetto non è qualificabile come edificatorio sulla sola base della circostanza che nella zona medesima esistano costruzioni illegittimamente realizzate…". Cassazione civile , sez. I, 04 agosto 1977, n. 3482 Min. LL.PP. c. Giuffrè Riv. amm. R. It. 1978, 332 (s.m.)

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero

"In relazione ad un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 r.d. n. 1265 del 1934, legittimamente il giudice di merito ne esclude l'edificabilità, anche se il piano regolatore generale includa il suolo stesso in zona riservata ad edilizia economica e generale, attesa l'illegittimità di tale eventuale inclusione e la possibilità, in quella zona di rispetto, solo di un ampliamento di edifici preesistenti, previa autorizzazione prefettizia. Nè, a tal riguardo, è consentito far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente da tale vincolo imposto dalla legge, in quanto il comma 3 dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 richiede che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale"; Cassazione civile , sez. I, 23 settembre 1998, n. 9503 Bellabarba c. Com. Livorno Giust. civ. Mass. 1998, 1929

ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457:

« L'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), in combinato disposto con l'art. 57 d.P.R. n. 285 del 1990, che istituisce e regolamenta le c.d. "zone di rispetto", nelle quali è vietata ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del preesistente, risponde, da un lato, alla tutela dell'interesse pubblico all'igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell'uomo e, dall'altro, all'esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; pertanto, deve ritenersi preclusa non soltanto la costruzione di nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto, ma anche l'avanzamento e l'ampliamento degli impianti cimiteriali che siano tali, in concreto, da determinare la riduzione della profondità della zona di rispetto nei confronti di edifici preesistenti a valori inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti normativamente, con la conseguenza che anche l'Amministrazione tenuta ad osservare, in caso di intervento sulle attrezzature cimiteriali, le distanze minime previste". T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 luglio 2003, n. 1141 Oddo c. Com. Acquedolci e altro Foro amm. TAR 2003, 2464 (s.m.)

Inoltre, in argomento, è stato deciso che

"….è illegittima la concessione edilizia rilasciata per un intervento costruttivo ricadente in area ubicata al di fuori della zona di rispetto cimiteriale a suo tempo delimitata dal medico provinciale ai sensi dell'art. 338, t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265), ma posta all'interno di quella, più ampia, stabilita dal più recente ed ancora vigente strumento urbanistico, perché detta concessione ha indebitamente derogato alle prescrizioni di quest'ultimo, cui comunque occorre far riferimento anche in caso di diversa rappresentazione topografica dell'area medesima nel piano di lottizzazione presupposto all'intervento predetto, essendo questo un mero strumento attuativo del p.r.g., da cui ripete pedissequamente i limiti di zona sebbene con una scala di rappresentazione minore e più dettagliata". Consiglio Stato , sez. V, 24 febbraio 1996, n. 238 Com. Villafranca di Verona e altro c. Scalfo Foro Amm. 1996, 583 (s.m.)

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film