-  Costa Elisabetta  -  11/11/2013

LEFFICACIA PROBATORIA DEL MODULO CID – Cass. 15354/2013 – Elisabetta COSTA

Con la sentenza n. 15354/2013, la Corte di cassazione si è pronunciata con riguardo ad una sentenza del Tribunale di Novara, nella quale era stata respinta la richiesta di risarcimento dei danni lamentati da due persone, coinvolte in un incidente mentre si trovavano a bordo della medesima autovettura.

L"impossibilità di provare con certezza chi dei due fosse stato alla guida del veicolo al momento del sinistro (nonostante la presenza di alcuni testimoni) aveva rappresentato un aspetto controverso, e al tempo stesso di grande rilevanza, nell"ambito della fattispecie in esame.

Uno dei due occupanti dell"autovettura incidentata adiva la Corte di cassazione sviluppando cinque motivi di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Novara.

Tralasciando l"ultimo motivo del ricorso, relativo al presunto vizio di motivazione in ordine alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio, ritenuto infondato dalla Suprema Corte, il fulcro dell"impugnazione del ricorrente si sviluppa su quattro punti strettamente connessi a livello logico-giuridico.

Il modulo Cid, sottoscritto dalla proprietaria del veicolo, che non era presente al momento dell"incidente ma che comunque è litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova neanche nei confronti del confidente e deve essere liberamente apprezzato dal giudice, ai sensi dell"art. 2733, 3° comma, c.c.

Né l"escussione dei testi né l"audizione dei consulenti medici permettevano d"individuare con chiarezza la posizione delle persone che occupavano l"autovettura incidentata.

Sul punto si rileva che il giudizio sull"attendibilità dei testi, come la scelta delle istanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, sono valutazioni demandate al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad un"esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Pertanto, il controllo di legittimità operato dalla Suprema Corte non può riguardare il convincimento espresso dal giudice di merito nella scelta dei rilievi probatori ritenuti più rilevanti ai fini della decisione, dovendosi limitare, semmai, ad una verifica del rispetto dei principi di diritto che regolano la prova da parte del Tribunale di Novara.

L"ordinamento prevede in capo all"organo giudicante soltanto l"onere di motivare le ragioni a sostegno del proprio convincimento e non anche l"ulteriore compito di giustificare puntualmente le proprie scelte in ordine ai rilievi probatori non considerati oppure di confutare tutte le deduzioni difensive.

I quattro motivi di ricorso sviluppati dal ricorrente non evidenziano né aspetti di contraddittorietà nella sentenza impugnata né l"interruzione di consequenzialità logica sottesa alla pronuncia del Tribunale di Novara, bensì si risolvono in un"inammissibile richiesta di riesame del merito da parte della Corte di cassazione e, per tale motivo, sono stati tutti rigettati.

La sentenza n. 15354/2013 della Corte di cassazione, offre un interessante spunto di riflessione sia sulla valenza probatoria del modulo Cid nell"ambito di un sinistro stradale, sia sui poteri discrezionali che caratterizzano l"operato del giudice di merito sia, infine, per quel che concerne i limiti del sindacato della corte di legittimità.

 




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