-  Santuari Alceste  -  11/03/2017

Legge delega per la riforma del sistema dei servizi sociali – Alceste Santuari

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge delega in materia di contrasto alla povertà, di riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali

In data 9 marzo 2017, il Senato ha approvato la "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali". Il Ddl 2494, che aveva già ottenuto il "sì" della Camera lo scorso 14 luglio, completa così il suo iter legislativo diventando legge senza alcuna modifica.

Di seguito, verranno analizzati i passaggi relativi al riordino del sistema degli interventi e servizi sociali.

In primis, deve evidenziarsi che l"art. 1 della legge delega in parola richiama tra i principi ispiratori dell"intervento legislativo la Carta dei diritti fondamentali dell"Unione Europea, riconosciuta dunque quale Bill of rights di rango comunitario in materia di prestazioni e livelli essenziali delle prestazioni.

Ancora nell"art. 1, lett. c) è contenuta la delega al Governo di rafforzare il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell"ambito dei principi di cui alla legge n. 328/2000. Si tratta del riconoscimento della bontà dell"impianto riformatore del 2000: ricordiamo che già in quell"occasione, il legislatore aveva disposto in merito alla definizione del sistema integrato dei servizi e degli interventi di carattere sociale e che l"art. 117, comma 2, lett. m) Cost. (articolo novellato dalla L.C. n. 3/2001) ha individuato tra le competenze esclusive dello Stato proprio la definizione dei Leps, quale garanzia di omogeneità dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale. Con la legge delega, il Parlamento ha inteso ribadire l"importanza strategica dei livelli essenziali delle prestazioni quale garanzia di coesione sociale a livello nazionale.

Nello specifico, l"art. 1, comma 4, lett. c) contiene i principi e criteri direttivi impartiti al Governo per legiferare in materia di interventi e servizi sociali. Tra questi ritroviamo:

-) (lett. a) la previsione di un organismo di coordinamento del sistema, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale partecipano le Regioni, le autonomie locali, l"INPS, e gli organismi di rappresentanza del terzo settore;

-) (lett. c) l"attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali della competenza in materia di verifica e controllo del rispetto dei Leps che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche con il supporto dell"organismo di cui sopra. Si tratta di una previsione non certo innovativa sotto il profilo della responsabilità istituzionale, giusta la previsione dell"art. 117, comma 2, lett. m) Cost. sopra richiamata. Da segnalare tuttavia che la legge delega individua un preciso ente statale per assicurare l"azione di monitoraggio sull"implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni che, comunque, non potrà non avvenire – in considerazione del riparto delle competenze Stato-Regioni – in costante dialogo e confronto con il sistema delle autonomie locali;

-) (lett. f) il rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui alla l. n. 328/2000, anche attraverso incentivi premianti nella distribuzione delle risorse. Anche in questo caso, se soprattutto si pensa alla l. n. 328/2000 che fu approvata prima della revisione del Titolo V della Costituzione, si tratta di competenze (quelle in materia di organizzazione territoriale dei servizi sociali) che competono alle Regioni. Queste ultime, infatti, hanno nel corso dell"ultimo decennio legiferato in materia di associazionismo intercomunale, definendo ambiti e perimetri di azione e di intervento degli enti locali. Si potrebbe sostenere che la lettera in parola intenda valorizzare la funzione programmatoria territoriale a carattere associata, che peraltro non pochi problemi ha evidenziato proprio nel comparto dei servizi sociali;

-) (lett. g) il riordino della disciplina giuridica delle forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali, prevedendo la "riviviscenza" dei consorzi di cui all"art. 31 del TUEL. Anche in questo caso, vale quanto sopra riportato: la legge delega interviene in un ambito in cui le Regioni e le autonomie locali hanno sviluppato e talvolta innovato proprio in ordine al ricorso di particolari forme di gestione dei servizi sociali (si pensi alle ASP, alle aziende speciali consortili). Non sarà un compito facile quello del Governo;

-) (lett. i) il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, anche questo già disciplinato dalla l. n. 328/2000, e in particolare del Casellario dell"assistenza, ex art. 13, d.l. 78/2010 e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni. E" evidente che lo scopo ultimo della legge delega è quello di efficientare il sistema di controllo e verifica, tra l"altro, delle agevolazioni spettanti ai cittadini (cfr. ISEE).

In ultima analisi, la legge delega approvata dal Parlamento, da un lato, conferma l"impianto della legge n. 328/2000, quale architettura importante degli interventi e dei servizi sociali nel nostro Paese e, dall"altro, tenta di adeguare quell"architettura per rispondere alle esigenze contemporanee. Se si considera che la legge delega interviene, in larga parte, su competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali, il Governo dovrà adottare i decreti legislativi nella consapevolezza che l"efficacia attesa dalla legge delega dovrà passare necessariamente dall"azione di concertazione, dialogo e intesa con il sistema delle autonomie locali.




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